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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 12209/2026

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SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso il decreto del 09/10/2025 del TRIBUNALE di SIENAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con decreto del 21 maggio 2025, il Tribunale di Siena ha dichiaratoinammissibile l’istanza, in data 16 maggio 2025, con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiestoapplicarsi la disciplina del reato continuato in relazione alle sentenze emesse dalGiudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari rispettivamente in data 2settembre 2000, 9 aprile 2002 e 4 dicembre 2002 perché mera riproposizione diquella già rigettata dal Tribunale in data 23 novembre 2022.Adita dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], la prima sezione della Corte di cassazione, consentenza del 30 settembre 2025, ha annullato senza rinvio il provvedimentoimpugnato, con trasmissione degli atti al Giudice procedente, rilevando che erastato adottato « con riguardo ad una richiesta che non appariva identica, perelementi giustificativi, a quella già rigettata ».A seguito dell’annullamento, Il Tribunale, con il provvedimento indicato inepigrafe, ha nuovamente dichiarato inammissibile l’istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] 16 maggio 2025, ma, questa volta, perché manifestamente infondata « percarenza delle condizioni di legge » .A ragione della decisione osserva che nonostante l’unificazione ex art. 81,secondo comma, cod. pen. riguardasse reati oggetto di sentenze di applicazionepena, la relativa richiesta era stata avanzata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pene non ai sensi dell’art 188 disp. att. cod. proc. pen.Conseguentemente al Giudice non è stato chiesto di riscontrare la congruitàdella pena proposta di comune accordo dal condannato e dal pubblico ministeroda applicarsi a titolo di continuazione né di superare un eventuale disaccordo delpubblico ministero rispetto ad una proposta di pena da parte dell'istante, ma,piuttosto, di applicare, in via diretta ed immediata, la disciplina della continuazioneex art. 671 cod. proc. pen., quindi, di esercitare un potere non attribuito al giudicedell'esecuzione.2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, articolando quattromotivi.2.1.

Con il primo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 623. comma1 lett. a) e 666, comma 3, cod. proc. pen.Evidenzia che il Tribunale non ha seguito il percorso procedurale imposto dallasentenza di annullamento della Corte di cassazione ed ha violato il principio didiritto fissato dal Giudice di legittimità, secondo cui il giudice dell’esecuzione ètenuto a vagliare nel contraddittorio mediante fissazione dell'udienza in camera diconsiglio di cui alla’rt. 666, comma 3, cod. proc. pen. i nuovi elementi dedotti dalladifesa.

Conseguenza di tale violazione è la nullità del provvedimento impugnato.2.2.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt.666, comma 2, cod. proc. pen. e 188 disp. att cod. proc. pen. per erroneadeclaratoria di ammissibilità de plano per manifesta infondatezza e travisamentodei poteri del giudice dell'esecuzione.Lamenta che il Tribunale ha seguito la procedura semplificata nonostante lequestioni sollevate fossero talmente complesse da determinare la Corte dicassazione ad ordinare la trattazione nel contraddittorio ed ha ignorato la “ratiodecidendi” della sentenza di annullamento, che aveva imposto il giudizio di meritosul presupposto che, pure in sede di riconoscimento della continuazione trasentenze emesse ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. il giudice dell’esecuzionedeve comunque esercitare i medesimi poteri cognitori riconosciuti al giudice aditoex art. 671 cod. proc. pen.2.3.

Con il terzo motivo deduce manifesta illogicità della motivazione peromessa valutazione di nuovi elementi di prova prodotti dalla difesa.2.4.

Con il quarto motivo deduce violazione di legge processuale in relazioneall'art 34 cod. proc. pen. per avere emesso il provvedimento impugnato lo stessogiudice - persona fisica che aveva pronunciato il decreto di inammissibilitàannullato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è nel suo complesso infondato.1.

Preliminarmente va evidenziata la manifesta infondatezza dell’eccezione dinullità sollevata con il quarto motivo.E’ pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che l'esistenza di una causad'incompatibilità, non incide sulla capacità del giudice, e quindi, non puòdeterminare la nullità del provvedimento adottato, ma costituisce esclusivamentemotivo di astensione e ricusazione, da far valutare tempestivamente con laprocedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen. (ex plurimis Sez. 6 - , n. 39509 del28/10/2025 Ud, A., Rv. 289032 - 01 Condorelli.

Sez. 1, n. 10075 del 25/06/2014,dep. 2015, Condorelli, Rv. 263179 – 01).2.

I residui tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente inragione della connessione logica delle questioni poste, sono pivi di pregio.2.1.

L’art. 188 disp. att. cod. proc. pen. prevede che «nel caso di più sentenzedi applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciate in procedimentidistinti contro la stessa persona, questa e il pubblico ministero possono chiedereal giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o delreato continuato, quando concordano sulla entità della sanzione sostitutiva o dellapena detentiva, sempre che quest'ultima non superi complessivamente cinqueanni, soli o congiunti a pena pecuniaria, ovvero due anni, soli o congiunti a penapecuniaria, nei casi previsti nel comma 1-bis dell'articolo 444 del codice.

Nel casodi disaccordo del pubblico ministero, il giudice, se lo ritiene ingiustificato, accoglieugualmente la richiesta».Si tratta di un modello processuale che non ammette alternative (Sez. 1, n.18233 del 2/4/2014, Costanzo, Rv. 259892, Sez. 1, n. 22298 del 08/03/2018, BenBarka, Rv. 273138; Sez. 1, n. 1527 del 13/07/2018, dep. 2019, Spatola, Rv.275169 che ha in motivazione ritenuto irrilevante e manifestamente infondata laquestione di legittimità costituzionale dell'art. 671 cod. proc. pen. sollevata inrelazione all'impossibilità per il giudice dell'esecuzione di riconoscere lacontinuazione tra reati giudicati con sentenze di patteggiamento nel caso di penacomplessiva superiore ad anni cinque di reclusione, osservando che l'originarioconsenso alla definizione dei procedimenti con il rito speciale implica l'accettazionedell'intero relativo "statuto", comportante, per la fase esecutiva, l'applicazioneesclusiva della disciplina di cui all'art. 188 disp. att. cod. proc. pen.).2.2.

Nel caso in scrutinio è pacifico che i reati di cui è stata chiestal'unificazione in sede esecutiva ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen.hanno formato tutti oggetto di sentenze di patteggiamento.Doveva, pertanto, essere seguito lo schema procedimentale di cui all’art. 188disp. att. cod. proc. pen. e non quello di cui all’art. 671 cod. proc. pen.In senso contrario non depone l’intervenuto l’annullamento del decreto diinammissibilità da parte della Corte di cassazione con la sentenza del 30 settembre2025.In disparte delle osservazioni sull’assimilabilità dei poteri cognitori attribuiti algiudice procedente dall’art. 671 cod. proc. pen., ai fini dell’accertamento direttodell’unitarietà del disegno criminoso, e dall’art. 188 disp. att. cod. proc. pen., aifini di sindacare il parere del pubblico ministero, la sentenza di annullamento hadeterminato la regressione del procedimento nella fase immediatamenteprecedente al decreto annullato.Il condannato, pertanto, in deroga alla previsione generale dell'art. 671 cod.proc. pen., per ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione avrebbedovuto, come previsto dall’art. 188 disp. att. cod. proc. pen. previamenteconcordare con il pubblico ministero l'applicazione di una pena o di una sanzionesostitutiva in conformità alla disciplina del reato continuato e nell'osservanza deilimiti dell'art. 444 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA], invece, si è limitato ad insistere nell’accoglimento della precedenteistanza, prospettando, quindi, al Tribunale, cui la Corte di cassazione avevatrasmesso gli atti per l’ulteriore corso, la sussistenza del presupposto dellariconducibilità dei fatti criminosi ad un disegno criminoso unitario in assenza dideterminazioni del pubblico ministero, favorevoli o sfavorevoli, sul quantum dipena da applicare per continuazione o, quanto meno, sulla ricorrenza dei requisitiprevisti 81 cod. pen. inclusa l'identità del disegno criminoso.Non costituisce una determinazione rilevante, ai fini dell’art. 188 disp. att.cod. proc. pen., il parere espresso in data 19 maggio 2025 dal pubblico ministerosulla precedente istanza dichiarata inammissibile, con provvedimento del 21maggio 2025, perché espressamente limitato alla questione processuale, dicarattere preliminare, della sussistenza della causa di inammissibilità previstadall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. nel caso di «mera riproposizione di unarichiesta già rigettata ».3.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso, in Roma 5 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso il decreto del 09/10/2025 del TRIBUNALE di SIENAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto del 21 maggio 2025, il Tribunale di Siena ha dichiaratoinammissibile l’istanza, in data 16 maggio 2025, con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiestoapplicarsi la disciplina del reato continuato in relazione alle sentenze emesse dalGiudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari rispettivamente in data 2settembre 2000, 9 aprile 2002 e 4 dicembre 2002 perché mera riproposizione diquella già rigettata dal Tribunale in data 23 novembre 2022.Adita dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], la prima sezione della Corte di cassazione, consentenza del 30 settembre 2025, ha annullato senza rinvio il provvedimentoimpugnato, con trasmissione degli atti al Giudice procedente, rilevando che erastato adottato « con riguardo ad una richiesta che non appariva identica, perelementi giustificativi, a quella già rigettata ».A seguito dell’annullamento, Il Tribunale, con il provvedimento indicato inepigrafe, ha nuovamente dichiarato inammissibile l’istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] 16 maggio 2025, ma, questa volta, perché manifestamente infondata « percarenza delle condizioni di legge » .A ragione della decisione osserva che nonostante l’unificazione ex art. 81,secondo comma, cod. pen. riguardasse reati oggetto di sentenze di applicazionepena, la relativa richiesta era stata avanzata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pene non ai sensi dell’art 188 disp. att. cod. proc. pen.Conseguentemente al Giudice non è stato chiesto di riscontrare la congruitàdella pena proposta di comune accordo dal condannato e dal pubblico ministeroda applicarsi a titolo di continuazione né di superare un eventuale disaccordo delpubblico ministero rispetto ad una proposta di pena da parte dell'istante, ma,piuttosto, di applicare, in via diretta ed immediata, la disciplina della continuazioneex art. 671 cod. proc. pen., quindi, di esercitare un potere non attribuito al giudicedell'esecuzione.2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, articolando quattromotivi.2.1. Con il primo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 623. comma1 lett. a) e 666, comma 3, cod. proc. pen.Evidenzia che il Tribunale non ha seguito il percorso procedurale imposto dallasentenza di annullamento della Corte di cassazione ed ha violato il principio didiritto fissato dal Giudice di legittimità, secondo cui il giudice dell’esecuzione ètenuto a vagliare nel contraddittorio mediante fissazione dell'udienza in camera diconsiglio di cui alla’rt. 666, comma 3, cod. proc. pen. i nuovi elementi dedotti dalladifesa. Conseguenza di tale violazione è la nullità del provvedimento impugnato.2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt.666, comma 2, cod. proc. pen. e 188 disp. att cod. proc. pen. per erroneadeclaratoria di ammissibilità de plano per manifesta infondatezza e travisamentodei poteri del giudice dell'esecuzione.Lamenta che il Tribunale ha seguito la procedura semplificata nonostante lequestioni sollevate fossero talmente complesse da determinare la Corte dicassazione ad ordinare la trattazione nel contraddittorio ed ha ignorato la “ratiodecidendi” della sentenza di annullamento, che aveva imposto il giudizio di meritosul presupposto che, pure in sede di riconoscimento della continuazione trasentenze emesse ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. il giudice dell’esecuzionedeve comunque esercitare i medesimi poteri cognitori riconosciuti al giudice aditoex art. 671 cod. proc. pen.2.3. Con il terzo motivo deduce manifesta illogicità della motivazione peromessa valutazione di nuovi elementi di prova prodotti dalla difesa.2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge processuale in relazioneall'art 34 cod. proc. pen. per avere emesso il provvedimento impugnato lo stessogiudice - persona fisica che aveva pronunciato il decreto di inammissibilitàannullato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è nel suo complesso infondato.1. Preliminarmente va evidenziata la manifesta infondatezza dell’eccezione dinullità sollevata con il quarto motivo.E’ pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che l'esistenza di una causad'incompatibilità, non incide sulla capacità del giudice, e quindi, non puòdeterminare la nullità del provvedimento adottato, ma costituisce esclusivamentemotivo di astensione e ricusazione, da far valutare tempestivamente con laprocedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen. (ex plurimis Sez. 6 - , n. 39509 del28/10/2025 Ud, A., Rv. 289032 - 01 Condorelli. Sez. 1, n. 10075 del 25/06/2014,dep. 2015, Condorelli, Rv. 263179 – 01).2. I residui tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente inragione della connessione logica delle questioni poste, sono pivi di pregio.2.1. L’art. 188 disp. att. cod. proc. pen. prevede che «nel caso di più sentenzedi applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciate in procedimentidistinti contro la stessa persona, questa e il pubblico ministero possono chiedereal giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o delreato continuato, quando concordano sulla entità della sanzione sostitutiva o dellapena detentiva, sempre che quest'ultima non superi complessivamente cinqueanni, soli o congiunti a pena pecuniaria, ovvero due anni, soli o congiunti a penapecuniaria, nei casi previsti nel comma 1-bis dell'articolo 444 del codice. Nel casodi disaccordo del pubblico ministero, il giudice, se lo ritiene ingiustificato, accoglieugualmente la richiesta».Si tratta di un modello processuale che non ammette alternative (Sez. 1, n.18233 del 2/4/2014, Costanzo, Rv. 259892, Sez. 1, n. 22298 del 08/03/2018, BenBarka, Rv. 273138; Sez. 1, n. 1527 del 13/07/2018, dep. 2019, Spatola, Rv.275169 che ha in motivazione ritenuto irrilevante e manifestamente infondata laquestione di legittimità costituzionale dell'art. 671 cod. proc. pen. sollevata inrelazione all'impossibilità per il giudice dell'esecuzione di riconoscere lacontinuazione tra reati giudicati con sentenze di patteggiamento nel caso di penacomplessiva superiore ad anni cinque di reclusione, osservando che l'originarioconsenso alla definizione dei procedimenti con il rito speciale implica l'accettazionedell'intero relativo "statuto", comportante, per la fase esecutiva, l'applicazioneesclusiva della disciplina di cui all'art. 188 disp. att. cod. proc. pen.).2.2. Nel caso in scrutinio è pacifico che i reati di cui è stata chiestal'unificazione in sede esecutiva ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen.hanno formato tutti oggetto di sentenze di patteggiamento.Doveva, pertanto, essere seguito lo schema procedimentale di cui all’art. 188disp. att. cod. proc. pen. e non quello di cui all’art. 671 cod. proc. pen.In senso contrario non depone l’intervenuto l’annullamento del decreto diinammissibilità da parte della Corte di cassazione con la sentenza del 30 settembre2025.In disparte delle osservazioni sull’assimilabilità dei poteri cognitori attribuiti algiudice procedente dall’art. 671 cod. proc. pen., ai fini dell’accertamento direttodell’unitarietà del disegno criminoso, e dall’art. 188 disp. att. cod. proc. pen., aifini di sindacare il parere del pubblico ministero, la sentenza di annullamento hadeterminato la regressione del procedimento nella fase immediatamenteprecedente al decreto annullato.Il condannato, pertanto, in deroga alla previsione generale dell'art. 671 cod.proc. pen., per ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione avrebbedovuto, come previsto dall’art. 188 disp. att. cod. proc. pen. previamenteconcordare con il pubblico ministero l'applicazione di una pena o di una sanzionesostitutiva in conformità alla disciplina del reato continuato e nell'osservanza deilimiti dell'art. 444 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA], invece, si è limitato ad insistere nell’accoglimento della precedenteistanza, prospettando, quindi, al Tribunale, cui la Corte di cassazione avevatrasmesso gli atti per l’ulteriore corso, la sussistenza del presupposto dellariconducibilità dei fatti criminosi ad un disegno criminoso unitario in assenza dideterminazioni del pubblico ministero, favorevoli o sfavorevoli, sul quantum dipena da applicare per continuazione o, quanto meno, sulla ricorrenza dei requisitiprevisti 81 cod. pen. inclusa l'identità del disegno criminoso.Non costituisce una determinazione rilevante, ai fini dell’art. 188 disp. att.cod. proc. pen., il parere espresso in data 19 maggio 2025 dal pubblico ministerosulla precedente istanza dichiarata inammissibile, con provvedimento del 21maggio 2025, perché espressamente limitato alla questione processuale, dicarattere preliminare, della sussistenza della causa di inammissibilità previstadall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. nel caso di «mera riproposizione di unarichiesta già rigettata ».3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso, in Roma 5 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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