CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 23079/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Rep. C ORDINANZA CC. 21/04/2022 sul ricorso R.G. 30085-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in ROMA, P.zza MARTIRI di BELFIORE 4 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in ROMA, presso il suo studio in Via TACITO 41 - controricorrente - avverso la sentenza n. 2125/2017 della CORTE d'APPELLO di NAPOLI, depositata in data 16/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiedeva e otteneva dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il decreto ingiuntivo n. 660/2013, a seguito del mancato pagamento di una fattura di C 23.907,23, emessa per il saldo di lavori di coibentazione, effettuati nel periodo 4.6.2011 - 7.6.2012, in forza di contratto di subappalto, sugli scafi Riva 100, costruzioni nn. 5 e 6, in realizzazione presso i cantieri navali Ferretti di [OSCURATO:PERSONA]. A sostegno del decreto produceva prospetto riepilogativo dell'importo dei lavori effettuati e delle somme già percepite a titolo di anticipo. La [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo perché del tutto infondata l'avversa pretesa creditoria. L'importo richiesto dalla controparte con la fattura posta a fondamento del decreto ingiuntivo era frutto di artificiosi calcoli in quanto l'importo dei lavori commissionati era stato già tutto regolarmente pagato. Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., la quale precisava che i lavori eseguiti erano quelli indicati negli ordini impartiti dalla Klevers; che le fatture emesse nel corso della lavorazione erano solo anticipi; che non era stato pattuito il prezzo dell'appalto e che solo a lavorazioni ultimate era stato possibile quantificare l'importo dei lavori eseguiti. Con sentenza n. 569/2015, depositata in data 10.7.2015, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che la prova per testi smentiva la documentazione prodotta e che, pertanto, l'opposizione era fondata, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la società opposta al pagamento delle spese del giudizio e al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Avverso detta sentenza proponeva appello la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., cui resisteva l'appellata. Era disposta CTU al fine di determinare il prezzo dell'appalto, tenendo conto delle tariffe pubbliche, se esistenti, e dei prezzi correnti nei luoghi ove i lavori erano stati eseguiti. Con sentenza n. 2125/2017, depositata in data 16.5.2017, la Corte d'Appello di Napoli accoglieva parzialmente l'appello e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della somma di C 22.636,00, oltre IVA e interessi moratori commerciali, come per legge, dal 60° giorno successivo all'emissione della fattura, sino a quello dell'effettivo pagamento, nonché alle spese di lite dei due gradi di giudizio e di CTU. In particolare, la Corte territoriale rilevava che, ai sensi dell'art. 1657 c.c., in assenza di accordo preventivo tra le parti sul prezzo, il Giudice deve fare ricorso alle tariffe o agli usi. In assenza di tariffe pubbliche, l'indagine sugli usi era stata affidata al CTU che aveva rilevato il prezzo delle medesime lavorazioni in situazioni analoghe. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di tre motivi illustrati da memoria; resiste la [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 - Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la «Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1657 c.c., 1362 e ss. c.c. e 2697 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.». 1.2. - Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1657 c.c., 1362 e ss. c.c. e 2697 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.». 1.3. - Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia la «Violazione degli artt. 168, 186 e 345 c.p.c. Violazione degli artt. 194 e 195 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.». 2. - I motivi, congiuntamente esaminati e decisi, sono infondati. 2.1. - Preliminarmente, va posto in rilievo che parte ricorrente si limita ad enunciare le norme evocate nei motivi, senza tuttavia indicare, con la dovuta specificità, quali affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata si porrebbero in contrasto con esse. Con riferimento a ciò, questa Corte ha affermato che, quando nel ricorso per cassazione è denunziata [come nella specie] violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della violazione o della falsa applicazione della legge, di cui all'art. 360, primo comma n. 3, c.p.c., giusta il disposto di cui all'art. 366, primo comma n. 4, c.p.c. civ. deve essere dedotto, a pena d'inammissibilità, mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla Corte di Cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 15177 del 2002; Cass. n. 1317 del 2004; Cass. n. 635 del 2015). Va ribadito, pertanto, che "In tema di ricorso per cassazione, il principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. richiede per ogni motivo l'indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia" (da ultimo, Cass. n. 17224/2020). E ancora, con specifico riferimento al preteso vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, va richiamato il principio affermato da Cass., Sez. Un., n. 23745 del 2020, secondo cui "In tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa". Sicché, il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma [ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata] mentre il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra, dunque, nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità" (Cass. n. 640/2019). 3.1. - Sicché [con il primo motivo], là dove la Corte distrettuale ha ritenuto, quale circostanza non contestata, l'insussistenza di un previo accordo sul corrispettivo per gli interventi commissionati, la ricorrente affermava erroneamente che, al contrario, ove il Collegio, alla luce delle risultanze istruttorie, avesse correttamente delibato su tale profilo, non avrebbe potuto che accertare l'intervenuto accordo tra le parti anche nella misura del corrispettivo, circostanza che erroneamente ne esclude la determinazione ai sensi dell'art. 1657 c.c. ovvero mediante ricorso a tariffe, usi o da parte del Giudice, così come erroneamente accaduto. Viceversa, la contestazione della congruità della quota richiesta dalla [OSCURATO:PERSONA] risulta essere il presupposto da cui i Giudici di merito hanno tratto il convincimento [insindacabile in questa sede] che le parti non avessero preventivamente determinato il prezzo; e che quindi, alla luce di ciò, la Corte territoriale aveva correttamente provveduto essa stessa a determinarlo avvalendosi del potere di cui all'art. 1657 c.c., stante l'evidente omissione sul punto da parte del Tribunale.3.2. - Così, altrettanto errata [nel secondo motivo] si configura l'affermazione della ricorrente secondo cui, anche a ritenere che le parti non avessero raggiunto Lin accordo in merito al corrispettivo, la est.~ _ n.4430, 1-itAt . . sentenza impugnata viziata in quanto aveva fatto ricorso ai criteri suppletivi di cui all'art. 1657 c.c., nonostante la presunta creditrice non avesse puntualmente assolto all'onere probatorio relativo all'esatta individuazione della tipologia e della quantità di lavorazioni eseguite, emersa anche in sede di CTU. )0,t2 la Corte d'Appello ha correttamente ed insindacabilmente ritenuto che non vi fosse alcuna contestazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA] sull'esecuzione dei lavori nel periodo 4 luglio 2011 - 7 giugno 2012, precisando che tale circostanza risultava altresì confermata dai due testi escussi in primo grado. 3.3. - Infine [con il terzo motivo] la ricorrente deduce come la sentenza gravata rechi profili di erroneità anche in merito all'esatta individuazione del quantum della pretesa creditoria vantata dalla [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, la Corte d'Appello afferma che la [OSCURATO:SOCIETA] non abbia mai dedotto che le lavorazioni fossero state eseguite su una sola imbarcazione. Invece, la ricorrente, sin da principio, ha asserito che gli interventi fossero solo quelli degli ordini accettati dall'appaltatrice, circostanza mai contestata dalle parti e su cui ha convenuto anche il CTU che, nell'elaborato finale, ha significativamente ridotto la misura del corrispettivo presuntivamente maturato in favore della resistente, senza, peraltro, che ciò fosse valutato dal Collegio. Tuttavia - a prescindere da ogni considerazione circa l'assenza di qualsiasi elemento in ordine alla individuazione del profilo delle disposizioni di legge che sarebbero state violatet e che rendono generico il profilo posto in esame - ciò che emerge dalle motivazioni addotte dalla ricorrente non è tanto l'esatta interpretazione di una norma di legge, né la corretta sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta regolata dalla disposizione normativa denunciata, quanto piuttosto un non specifico riferimento all'errata valutazione delle risultanze istruttorie. 4. - Sicché le censure della ricorrente si risolvono, in sostanza, nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso del procedimento e come argomentate dalla parte, così mostrando i ricorrenti di anelare ad una impropria trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dalla Corte di merito non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata; quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa possano ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità (Cass. n. 5939 del 2018). Ma, come questa Corte ha più volte sottolineato, compito della Cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice del merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008), dovendo invece il giudice di legittimità limitarsi a controllare se costui abbia dato conto delle ragioni della sua decisione e se il ragionamento probatorio, da esso reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che nel caso di specie è dato riscontrare (cfr. Cass. n. 9275 del 2018). 5. - Il ricorso va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa la dichiarazione ex art. 13, c. 1-quater, d.P.R. 115/2002. P. Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente in favore della controricorrente alle spese del presente grado di giudizio, che liquida in C 4.300,00 di cui C 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ex art. 13, co. 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002 sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a nor