CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 48611/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 dicembre 1960; avverso l'ordinanza del 4 luglio 2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona della dottoressa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto dal P.M. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 4 luglio 2022 il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha annullato il decreto di sequestro preventivo di euro 234.560,42 adottato dal locale Gip nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 323 c.p. 2. La contestazione è riferita alla attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] (direttore del [OSCURATO:PERSONA] nonché della Struttura complessa Formazione e risorse umane della ASP di [OSCURATO:PERSONA]) dell'incarico temporaneo di dirigente Segretario generale e Conservatore del Registro imprese presso la Camera di Commercio di [OSCURATO:PERSONA] per un giorno a settimana, contemporaneamente allo svolgimento dei suoi incarichi presso la ASP, in forza di apposita convenzione stipulata in data 29 maggio 2018 tra l'[OSCURATO:PERSONA] e la CCIA di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il Tribunale del riesame, previo esame della complessa disciplina che regola la materia, ha ritenuto non configurabile in relazione al [OSCURATO:PERSONA] il fumus commissi delicti di tale reato (con ciò ritenendo assorbita ogni ulteriore valutazione in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari). 4. Oltre agli aspetti interpretativi della normativa - che in ogni caso porterebbero ad escludere un'abnormità della condotta dei pubblici ufficiali e una palese illegittimità della loro condotta nella stipula della convenzione con la ASP - il tribunale ha escluso che, comunque, possa configurarsi a carico del [OSCURATO:PERSONA] un concorso nella eventuale commissione del delitto di abuso di ufficio. Infatti, difettano elementi dai quali poter inferire che l'indagato abbia colluso con i pubblici ufficiali che hanno definito la procedura, essendosi questi limitato a presentare alla ASP una richiesta di autorizzazione preventiva per lo svolgimento di incarichi retribuiti ai sensi dell'art. 30 comma 2 sexies d.lgs. n. 165 del 2001, richiesta, in sé non sufficiente per configurare il concorso dell'estraneo nel delitto proprio. 5. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge in ordine alla interpretazione della complessa disciplina normativa che - a parere di quell'ufficio requirente - vietava di poter conferire gli incarichi al [OSCURATO:PERSONA]. 5.1. Questi - si evidenzia - ha certamente contribuito alla commissione del reato in quanto: ha chiesto formalmente alla ASP di poter assumere l'incarico presso la CCIA; ha firmato per accettazione la convenzione in oggetto ed è stato destinatario per conoscenza di una serie di comunicazioni dalle quali poteva con certezza dedurre la illegittimità dell'incarico, mantenuto sino al termine. 5.2. Sotto altro profilo, si denuncia che la "abnormità" del contegno degli indagati (erroneamente esclusa dal tribunale del riesame) si "fa man mano più evidente ad ogni interlocuzione con il MISE, avendo CCIA e ASP mantenuto ferma la volontà di "prestare" un dirigente in violazione della normativa in materia". 5.3. In ogni caso, si conclude nel ricorso, quand'anche non fossero emersi a carico di [OSCURATO:PERSONA] elementi idonei a configurare nei suoi confronti una condotta concorsuale nell'abuso di ufficio, comunque configurabile a carico dei pubblici ufficiali, nondimeno il sequestro ex art. 335 bis c.p. sarebbe comunque legittimo, in base al consolidato orientamento della Cassazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del pubblico ministero è inammissibile. 2. Occorre premettere che le Sezioni unite della Corte di cassazione, nel precisare il sindacato spettante al giudice in sede di riesame del sequestro probatorio, hanno sancito che il tribunale deve stabilire l'astratta configurabilità del reato ipotizzato. Tale astrattezza, però, non limita i poteri del giudice nel senso che questi deve esclusivamente "prendere atto" della tesi accusatoria senza svolgere alcun'altra attività, ma determina soltanto l'impossibilità di esercitare una verifica in concreto della sua fondatezza. Alla giurisdizione compete, perciò, il potere-dovere di espletare il controllo di legalità, sia pure nell'ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero. L'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va, pertanto, compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica.Pertanto, il tribunale non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (Sez. U. n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, Bassi, Rv. 206657). La giurisprudenza successiva ha chiarito che la verifica della sussistenza del fumus commissi delicti postula che il giudice eserciti un controllo effettivo, che, pur coerente con lo stato del procedimento e con lo stato delle indagini, non sia meramente formale o apparente, ma tenga conto di tutte le risultanze processuali e, quindi, sia gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa, sia le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati (ex plurimis: Sez. 6, n. 33965 del 14/09/2021, Pandolfo; Sez. 3, n. 58008 del 11/10/2018, Morabito, Rv. 274693 - 01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893 - 01; Sez. 1, n. 21736 dell'il maggio 2007, Citarella, Rv. 236474-01). 3. Il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] - con motivazione non illogica e che appare fondata sugli atti normativi che regolano la materia - ha escluso che il conferimento al [OSCURATO:PERSONA] dell'incarico presso la Camera di Commercio di [OSCURATO:PERSONA] sia vietato in modo specifico dalla disciplina regolatrice del settore. 3.1. In particolare, l'ordinanza impugnata ha evidenziato che nella specie difetta la violazione di legge in quanto, per effetto degli artt. 30, comma 2- sexies del d.lgs. n. 165 del 2001 e 20 comma 2 della I.n. 580 del 1993 (come riformulato dal d.lgs. n. 219 del 2016), l'incarico conferito all'indagato risulta legittimo dal momento che l'incarico di Segretario generale della CCIA ben poteva essere conferito in forma associata e in regime convenzionale, senza alcuna espressa limitazione alla stipula di dette convenzioni solamente tra Camere di commercio (come erroneamente ritenuto dal Gip) e non anche tra Camere e altra Amministrazione (ed in tal senso, aggiunge il Tribunale, l'interpretazione contraria fornita dal MISE, con una nota comunque non vincolante, non appare conforme al dato normativo). Né - ha precisato l'ordinanza del riesame - appare violato l'art. 3 comma 9 del d.lgs. n. 219 del 2016 che vieta alle Camere di Commercio qualsiasi forma di assunzione, di impiego di nuovo personale o di conferimento di incarichi, a qualunque titolo e con qualsiasi forma contrattuale, fino al completamento delle procedure di mobilità all'interno del sistema camerale, in quanto il ruolo di Segretario generale non rientra nel computo di assunzione del personale, come confermato nella indicata nota del MISE. 4. Per altro verso, il Tribunale del riesame ha sottolineato che comunque l'indagato non poteva essere ritenuto complice di una, eventuale, illecita condotta dei pubblici ufficiali che avevano forma lizzato e conferito l'incarico. 5. Nel ricorso, oltre ad evidenziare gli errori di diritto nel ragionamento del giudice del riesame - errori che come già rilevato non appaiono presenti nel provvedimento impugnato - si segnalano una serie di documenti dai quali si dovrebbe inferire la collusione dell'indagato con i pubblici ufficiali (in particolare, la convenzione stipulata il 29 maggio 2018 tra l'ASP e la CCIA di [OSCURATO:PERSONA] che riporterebbe le firme del direttore generale dell'ASP e del [OSCURATO:PERSONA] per accettazione, nonché la firma digitale del legale rappresentante pro tempore della CCIA ed ulteriori note, delibere ed atti), documenti che però non sono allegati specificamente al ricorso. 5.1. Come rilevato dal PG e dal difensore dell'indagato, in tal modo non è stato rispettato il principio di "autosufficienza del ricorso". E' stato al riguardo evidenziato che in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione. (Sez. II, n. 20677 dell'Il aprile 2017 - Rv. 270071). E - si è precisato -anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, continua a trovare applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. II, n. 35164 dell'8 maggio 2019 - Rv. 276432). 6. Per le suesposte ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M.