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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20732/2026

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settembre 1968ROCCO Giuseppe, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 agosto 1972rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]- ricorrenticontroAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campanian. 5005/20/2020 depositata in data 26.10.2020.Numero registro generale 11437/2021Numero sezionale 4129/2026Numero di raccolta generale 20732/2026Data pubblicazione 18/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.05.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

A seguito del decesso di ROCCO Antonio, la moglie VISCIONENicolina e i figli ROCCO Maria e ROCCO Giuseppe presentavano in data16.12.1986 denuncia di successione presso l’Agenzia delle Entrate di Napoli– Ufficio registro Successioni.2.

In data 23.09.1987, gli stessi presentavano nuova denuncia, al finedi dichiarare un valore più elevato in relazione ai cespiti nn. 6 e 7, ottenendouna rateizzazione dell’imposta dovuta.3.

In data 20.07.2004, i predetti rettificavano ulteriormente laprecedente dichiarazione, evidenziando di avere errato anchenell’indicazione della quota di proprietà in capo al de cuius dei beni cadutiin successione, non del 100%, come precedentemente comunicato, bensì al50% (considerato il regime patrimoniale, quello della comunione legale, trai coniugi ROCCO Antonio e VISCIONE Nicolina, applicabile al caso inquestione).4.

Il 25.05.2007, l’Agenzia delle Entrate comunicava la non spettanzadel rimborso.5.

Al citato diniego, seguiva un’ulteriore istanza dei ricorrenti, che,infine, in data 13.03.2008, presentavano ricorso avverso il provvedimentodell’Ufficio davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli.6.

Il ricorso veniva dichiarato inammissibile, in quanto intempestivo.7.

A seguito di ulteriore rigetto dell’appello presentato dai contribuentiavverso la decisione della CTP, gli stessi presentavano ricorso perNumero registro generale 11437/2021Numero sezionale 4129/2026Numero di raccolta generale 20732/2026Data pubblicazione 18/06/2026cassazione (n. 17936/2013), definito con sentenza, n. 3283/18 del19.12.2018, di accoglimento del ricorso con rinvio alla corte di merito.8.

In particolare, la Corte rilevava che l’Ufficio aveva fondato le propriedifese esclusivamente sull’aspetto formale della tardività della domanda dirimborso, senza contestare che i beni caduti in successione fossero diproprietà del de cuius solo nella misura del 50%, dato fattuale che dovevaconsiderarsi dimostrato in virtù del principio di non contestazione.9.

Il giudizio veniva riassunto in data 26.06.2019, dai contribuenti,davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, i qualiriproponevano le doglianze già dedotte nelle precedenti fasi.10.

Con la sentenza impugnata, la C.T.R. accoglieva l’appello,compensando le spese in ragione della «complessità della vicenda» e delle«discordanti decisioni dei giudizi di merito».11.

Avverso solo questo capo della sentenza propongono cassazione imenzionati ricorrenti con un unico motivo di ricorso.12.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.13.

È stata, pertanto, fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], invista della quale i ricorrenti depositavano memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con un unico motivo di ricorso, i contribuenti deducono violazione efalsa applicazione degli artt. 91 c.p.c., 92 c.p.c. e 15 del d.lgs. n. 546 del1992, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.Si dolgono, in particolare, del fatto che, sul punto, la motivazione siameramente apparente, in quanto tale da non consentire di comprendere leragioni della decisione, né il percorso argomentativo seguito dal giudice,richiamando giurisprudenza di questa Corte che non considera rientrantiNumero registro generale 11437/2021Numero sezionale 4129/2026Numero di raccolta generale 20732/2026Data pubblicazione 18/06/2026nelle «gravi ed eccezionali ragioni che consentono la compensazione dellaspese» la mera complessità delle questioni trattate.

Contestano, altresì, laformula, considerata meramente di stile, che riguarda la discordanza delledecisioni dei giudizi di merito.Sotto altro profilo, lamentano la violazione di legge in ordineall’applicazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, evidenziando che leragioni della compensazione, che devono essere “gravi ed eccezionali”,devono essere supportate da adeguata ed espressa motivazione.2.

Il motivo è infondato.2.1.

Questa Corte ha più volte affermato il principio secondo il quale nelgiudizio tributario «In tema di spese di lite, i rapporti tra la regola dellasoccombenza di cui al comma 1 dell'art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 e quelladella compensazione di cui al comma 2 sono costruiti in termini di normagenerale-norma eccezionale, sicché la deroga alla soccombenza è ammessain presenza di elementi che la giustifichino, fermo restando che, in casodi compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", il limite a tale derogaè dato dall'obbligo del giudice di fornire una motivazione logica e coerente,la cui violazione risulta censurabile in sede di legittimità»(Cass. n. 20755/2025 ), non essendo possibile il sindacato nella stessa sededi legittimità sulle valutazioni espresse dal giudice di merito in ordine allagravità e alla eccezionalità, così da consentire nel giudizio di cassazione di«misurare "gravità ed eccezionalità", al di là delle ipotesi in cuiall'affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o allagiurisprudenza consolidata» (così Cass. n. 29454/25; Cass. n. 15495/2022(Rv. 664877 - 01).

Questa Corte ha già precisato che la compensazionedelle spese, nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, per ragioni gravied eccezionali «riporta a una nozione elastica, che ricomprende la situazionedi obiettiva incertezza sul diritto controverso e che può essere conosciutaNumero registro generale 11437/2021Numero sezionale 4129/2026Numero di raccolta generale 20732/2026Data pubblicazione 18/06/2026dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a unaenunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal casoviolato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza dimotivazione apparente» (Cass. n. 29454 cit.).2.2.

Nel caso di specie, la motivazione riguardante, in particolare, la«complessità» delle questioni affrontate non può essere estrapolata comeparte a sé stante della sentenza, ma deve essere letta unitamente alsegmento argomentativo della decisione che riguarda la questione relativaalla decadenza/tardività della richiesta di rimborso, afferente al merito, maesplicativa dell’intreccio di normative sovrappostesi nel tempo in materia edelle incertezze interpretative concernenti la materia.

In particolare, laCorte di secondo grado dà atto della giurisprudenza della Suprema Corte(citando, in particolare, e trascrivendone in parte la motivazione, dellapronuncia di questa Corte n. 2554/2003), che, a sua volta, richiama lanormativa sovrappostasi nel tempo (in particolare, il disposto originario dicui all’art. 86 del R.D. n. 3270/1923, citando poi la legge delega n. 825 del1971 ed infine il d.P.R. n. 637 del 1972) e le norme applicabili del codicecivile e contrasti di giurisprudenza di merito.2.3.

Così valutata nel suo complesso, la motivazione sulle spese appareriferibile a una non univoca interpretazione delle norme, anche in ragionedi una lettura delle stesse storicamente orientata, orientamento, restandoin ogni caso precluso a questa Corte un sindacato afferente l’apprezzamentoconcreto della gravità e della eccezionalità delle ragioni bene esplicate nelladecisione impugnata.2.4.

L’invocato vizio di “motivazione apparente”, nel caso di specie, nonsussiste, nonostante la concisione delle argomentazioni del giudice disecondo grado, in quanto il percorso logico (fondato complessità derivantedall’analisi articolata delle disposizioni normative citate dalla Corte diNumero registro generale 11437/2021Numero sezionale 4129/2026Numero di raccolta generale 20732/2026Data pubblicazione 18/06/2026legittimità, la cui motivazione è stata trascritta e condivisa e su contrasti digiurisprudenza di merito) è stato in ogni caso, reso comprensibile, così dasuperare il c.d.

“minimo costituzionale”.3.

Le spese giudiziali di legittimità seguono la soccombenza dellaricorrente e sono liquidate come in dispositivo.4.

Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favoredell’Agenzia delle entrate, delle spese del presente giudizio di legittimità,che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.05.2026.Il PresidenteMilena Balsamo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
settembre 1968ROCCO Giuseppe, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 agosto 1972rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]- ricorrenticontroAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campanian. 5005/20/2020 depositata in data 26.10.2020.Numero registro generale 11437/2021Numero sezionale 4129/2026Numero di raccolta generale 20732/2026Data pubblicazione 18/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.05.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. A seguito del decesso di ROCCO Antonio, la moglie VISCIONENicolina e i figli ROCCO Maria e ROCCO Giuseppe presentavano in data16.12.1986 denuncia di successione presso l’Agenzia delle Entrate di Napoli– Ufficio registro Successioni.2. In data 23.09.1987, gli stessi presentavano nuova denuncia, al finedi dichiarare un valore più elevato in relazione ai cespiti nn. 6 e 7, ottenendouna rateizzazione dell’imposta dovuta.3. In data 20.07.2004, i predetti rettificavano ulteriormente laprecedente dichiarazione, evidenziando di avere errato anchenell’indicazione della quota di proprietà in capo al de cuius dei beni cadutiin successione, non del 100%, come precedentemente comunicato, bensì al50% (considerato il regime patrimoniale, quello della comunione legale, trai coniugi ROCCO Antonio e VISCIONE Nicolina, applicabile al caso inquestione).4. Il 25.05.2007, l’Agenzia delle Entrate comunicava la non spettanzadel rimborso.5. Al citato diniego, seguiva un’ulteriore istanza dei ricorrenti, che,infine, in data 13.03.2008, presentavano ricorso avverso il provvedimentodell’Ufficio davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli.6. Il ricorso veniva dichiarato inammissibile, in quanto intempestivo.7. A seguito di ulteriore rigetto dell’appello presentato dai contribuentiavverso la decisione della CTP, gli stessi presentavano ricorso perNumero registro generale 11437/2021Numero sezionale 4129/2026Numero di raccolta generale 20732/2026Data pubblicazione 18/06/2026cassazione (n. 17936/2013), definito con sentenza, n. 3283/18 del19.12.2018, di accoglimento del ricorso con rinvio alla corte di merito.8. In particolare, la Corte rilevava che l’Ufficio aveva fondato le propriedifese esclusivamente sull’aspetto formale della tardività della domanda dirimborso, senza contestare che i beni caduti in successione fossero diproprietà del de cuius solo nella misura del 50%, dato fattuale che dovevaconsiderarsi dimostrato in virtù del principio di non contestazione.9. Il giudizio veniva riassunto in data 26.06.2019, dai contribuenti,davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, i qualiriproponevano le doglianze già dedotte nelle precedenti fasi.10. Con la sentenza impugnata, la C.T.R. accoglieva l’appello,compensando le spese in ragione della «complessità della vicenda» e delle«discordanti decisioni dei giudizi di merito».11. Avverso solo questo capo della sentenza propongono cassazione imenzionati ricorrenti con un unico motivo di ricorso.12. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.13. È stata, pertanto, fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], invista della quale i ricorrenti depositavano memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un unico motivo di ricorso, i contribuenti deducono violazione efalsa applicazione degli artt. 91 c.p.c., 92 c.p.c. e 15 del d.lgs. n. 546 del1992, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.Si dolgono, in particolare, del fatto che, sul punto, la motivazione siameramente apparente, in quanto tale da non consentire di comprendere leragioni della decisione, né il percorso argomentativo seguito dal giudice,richiamando giurisprudenza di questa Corte che non considera rientrantiNumero registro generale 11437/2021Numero sezionale 4129/2026Numero di raccolta generale 20732/2026Data pubblicazione 18/06/2026nelle «gravi ed eccezionali ragioni che consentono la compensazione dellaspese» la mera complessità delle questioni trattate. Contestano, altresì, laformula, considerata meramente di stile, che riguarda la discordanza delledecisioni dei giudizi di merito.Sotto altro profilo, lamentano la violazione di legge in ordineall’applicazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, evidenziando che leragioni della compensazione, che devono essere “gravi ed eccezionali”,devono essere supportate da adeguata ed espressa motivazione.2. Il motivo è infondato.2.1. Questa Corte ha più volte affermato il principio secondo il quale nelgiudizio tributario «In tema di spese di lite, i rapporti tra la regola dellasoccombenza di cui al comma 1 dell'art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 e quelladella compensazione di cui al comma 2 sono costruiti in termini di normagenerale-norma eccezionale, sicché la deroga alla soccombenza è ammessain presenza di elementi che la giustifichino, fermo restando che, in casodi compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", il limite a tale derogaè dato dall'obbligo del giudice di fornire una motivazione logica e coerente,la cui violazione risulta censurabile in sede di legittimità»(Cass. n. 20755/2025 ), non essendo possibile il sindacato nella stessa sededi legittimità sulle valutazioni espresse dal giudice di merito in ordine allagravità e alla eccezionalità, così da consentire nel giudizio di cassazione di«misurare "gravità ed eccezionalità", al di là delle ipotesi in cuiall'affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o allagiurisprudenza consolidata» (così Cass. n. 29454/25; Cass. n. 15495/2022(Rv. 664877 - 01). Questa Corte ha già precisato che la compensazionedelle spese, nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, per ragioni gravied eccezionali «riporta a una nozione elastica, che ricomprende la situazionedi obiettiva incertezza sul diritto controverso e che può essere conosciutaNumero registro generale 11437/2021Numero sezionale 4129/2026Numero di raccolta generale 20732/2026Data pubblicazione 18/06/2026dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a unaenunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal casoviolato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza dimotivazione apparente» (Cass. n. 29454 cit.).2.2. Nel caso di specie, la motivazione riguardante, in particolare, la«complessità» delle questioni affrontate non può essere estrapolata comeparte a sé stante della sentenza, ma deve essere letta unitamente alsegmento argomentativo della decisione che riguarda la questione relativaalla decadenza/tardività della richiesta di rimborso, afferente al merito, maesplicativa dell’intreccio di normative sovrappostesi nel tempo in materia edelle incertezze interpretative concernenti la materia. In particolare, laCorte di secondo grado dà atto della giurisprudenza della Suprema Corte(citando, in particolare, e trascrivendone in parte la motivazione, dellapronuncia di questa Corte n. 2554/2003), che, a sua volta, richiama lanormativa sovrappostasi nel tempo (in particolare, il disposto originario dicui all’art. 86 del R.D. n. 3270/1923, citando poi la legge delega n. 825 del1971 ed infine il d.P.R. n. 637 del 1972) e le norme applicabili del codicecivile e contrasti di giurisprudenza di merito.2.3. Così valutata nel suo complesso, la motivazione sulle spese appareriferibile a una non univoca interpretazione delle norme, anche in ragionedi una lettura delle stesse storicamente orientata, orientamento, restandoin ogni caso precluso a questa Corte un sindacato afferente l’apprezzamentoconcreto della gravità e della eccezionalità delle ragioni bene esplicate nelladecisione impugnata.2.4. L’invocato vizio di “motivazione apparente”, nel caso di specie, nonsussiste, nonostante la concisione delle argomentazioni del giudice disecondo grado, in quanto il percorso logico (fondato complessità derivantedall’analisi articolata delle disposizioni normative citate dalla Corte diNumero registro generale 11437/2021Numero sezionale 4129/2026Numero di raccolta generale 20732/2026Data pubblicazione 18/06/2026legittimità, la cui motivazione è stata trascritta e condivisa e su contrasti digiurisprudenza di merito) è stato in ogni caso, reso comprensibile, così dasuperare il c.d. “minimo costituzionale”.3. Le spese giudiziali di legittimità seguono la soccombenza dellaricorrente e sono liquidate come in dispositivo.4. Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favoredell’Agenzia delle entrate, delle spese del presente giudizio di legittimità,che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.05.2026.Il PresidenteMilena Balsamo