CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 marzo 2023
Cassazione n. 42684/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03GUCOU), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Roma ha respinto il ricorso del condannato [OSCURATO:PERSONA], il quale si doleva della illegittimità del decreto di irreperibilità emesso dal Pubblico ministero in data 31/1/2017, e chiedeva la declaratoria di non esecutività del provvedimento di revoca del decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione n. 3949/2014 SIEP e dell'ordine di esecuzione non sospeso in. 2396/2019 SIEP, con sua immediata liberazione. 1.1. Ha rilevato il giudice dell'esecuzione che il decreto di irreperibilità era stato regolarmente emesso dal Pubblico ministero in data 31/1/2017, nel corso della procedura di notifica del primo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti con contestuale ordine di esecuzione e decreto di sospensione del 4/3/2015. A seguito della emanazione del decreto di irreperibilità, preceduto dalle ricerche del condannato, i due provvedimenti di esecuzione pene concor- renti erano stati ritualmente notificati a mezzo Pec al difensore del Maxim. 1.2. Quanto all'ultimo domicilio del ricorrente, il giudice dell'esecuzione ha osservato che al momento delle ricerche, nell'aprile 2015, Maxim risultava essere stato scarcerato da poco - il 23/2/2015 - ed avere indicato come proprio domicilio lo studio del suo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], ritenuta circostanza sintomatica dell'assenza di una stabile dimora nel territorio dello Stato. Non si è invece ritenuto di alcun rilievo il fatto che Maxim fosse stato destinatario di un decreto di allontanamento emesso dal Prefetto di Roma, poiché tale provvedimento era stato emanato e notificato all'interessato nel maggio 2015, in epoca successiva a quella di effettuazione delle ricerche. 1.3. Risulta dall'ordinanza in esame che Maxim è stato rintracciato in data 31/1/2023 presso lo scalo aereo di Orio al Serio, ove è stato tratto in arresto. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condan- nato tramite il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo la manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui ritiene esaustive le ricerche effettuate dal Pubblico ministero prima dell'emissione del decreto di irreperibilità ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen. 2.1. In primo luogo, il ricorrente ha censurato che tra il verbale di vane ricerche, redatto il 29/4/2015, ed il decreto di irreperibilità, emesso il 31/1/2017, erano trascorsi quasi due anni, lasso di tempo eccessivo per ritenersi ragionevole per di più considerando che l'art. 160 cod. proc. pen. impone di effettuare nuove ricerche ad ogni mutamento di fase processuale (normalmente di più contenuta durata).2.2. Inoltre, non si è considerato che vi è in atti un certificato del DAP del 22/10/2014, dal quale risulta una residenza del Maxim in Seregno (MB), alla via Carlini n. 37, recapito presso il quale il ricorrente non è mai stato cercato: ciò emerge dal verbale di vane ricerche, in cui è espressamente indicato che Maxim non era stato ricercato in alcun luogo specifico, poiché si affermava non essere noto alcun luogo di residenza o domicilio. A riprova dell'effettività di quel reca- pito, la difesa afferma che proprio a quell'indirizzo era stato notificato al Maxim l'ordine di allontanamento emanato dal Prefetto di Roma in data 7/5/2015. 2.3. Infine, si censura che non siano state disposte ricerche del condannato anche nel suo luogo di nascita, la Romania, tramite una richiesta all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) a ciò finalizzata. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale chiede l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio per una nuova determinazione, rimarcando che l'elezione di domicilio nel giudizio di cognizione non si estende a quello di esecuzione, ed osservando che dagli atti risulta una residenza effettiva del Maxim, dove non venivano effettuate ricerche e dove veniva notificato un decreto di allontanamento (a riprova della sua effettività), con conseguente nullità del decreto di irreperibilità, peraltro emesso a notevole distanza temporale dalle ricerche (incomplete) effettuate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Come ha dedotto la difesa del Maxim, le ricerche compiute in vista dell'emanazione del decreto di irreperibilità non sono state complete, poiché nel caso di specie risultava ex actis l'esistenza di un recapito - indicato dallo stesso ricorrente e risultante dal certificato del DAP in data 22/10/2014 - presso il quale però egli non era stato ricercato, come emerge dal verbale di vane ricerche del 29/4/2015, allegato al ricorso. Trattasi invece di un domicilio effettivo, tanto da avere consentito di notificare a mani proprie del Maxim, in data 20/5/2015 - e dunque a ridosso del verbale di vane ricerche - l'ordine di allontanamento spiccato dal Prefetto di Roma (documentazione pure allegata al ricorso). Dunque, sulla scorta di tali accertamenti, incompleti e risalenti, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma emetteva ex art. 159 cod. proc. pen. il decreto di irreperibilità del Mwdrn, datato 31/01/2017, cui faceva seguito la notifica dell'ordine di carcerazione nelle conseguenti forme. 1.2. Se è acquisito che «Ai fini della validità del decreto di irreperibilità, la completezza delle ricerche va valutata con riferimento agli elementi, conosciuti o conoscibili, risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite, senza che eventuali notizie successive possano avere incidenza ex post sulla legittimità della procedura» (Sez. 3, n. 16708 del 16/02/2018, Aerts, Rv. 272634), si deve qui rimarcare che l'indicazione di tale residenza del Maxim era preesistente alle ricerche, il cui inutile espletamento è attestato nel verbale del 29/4/2015, sicché risulta evidente la non esaustività delle medesime. Ne consegue la nullità del decreto di irreperibilità, emesso per di più a notevole distanza temporale dalle ricerche (incomplete) effettuate. Invero, «L'incompleto svolgimento delle ricerche funzionali all'emissione del decreto di irreperibilità ne determina la nullità assoluta che si estende agli atti successiva- mente compiuti» (Sez. 2, n. 40041 del 30/09/2009, Tasca, Rv. 245230; Sez. 5, n. 44374 del 20/06/2014, Iaccarino, Rv. 262112; Sez. 1, n. 11341 del 27/11/2020, dep. 2021, Pavlovic, Rv. 280976). Tale nullità si riverbera quindi direttamente ed inevitabilmente sulla validità del provvedimento impugnato. 2. Alla luce dei principi che si sono ricapitolati, l'ordinanza in questione, conformemente al parere del Procuratore generale presso questa Corte, va annullata con rinvio al giudice dell'esecuzione, al quale restano affidati gli adempimenti in ordine alla eventuale restituzione del Maxim nel termine per consentirgli di presentare, entro trenta giorni, la richiesta di concessione di una misura alternativa alla detenzione (Sez. 1, n. 25538 del 10/04/2018, Pg in proc. Bosco, Rv. 273105; Sez. 1, n. 41592 del 13/10/2009, Pm in proc. Dello Russo, Rv. 245568). P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] d