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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 giugno 2026

Cassazione n. 17969/2026

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01220790685 – in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura specialesu foglio allegato in calce al ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicatoil proprio indirizzo di p.e.c.; elettivamente domiciliata in Roma, alla via BarnabaTortolini, n. 30, presso lo studio del dottor [OSCURATO:PERSONA].RICORRENTEcontroAZIENDA [OSCURATO:PERSONA] di PESCARA – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in per-sona del direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Lanciano,alla via Milano, n. 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che haNumero registro generale 880/2025Numero sezionale 1227/2026Numero di raccolta generale 17969/2026indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che la rappresenta e difende in virtù diData pubblicazione 04/06/2026procura speciale su foglio allegato al controricorso.CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 698/2024 della Corte d'appello de L'Aquila.Udita la relazione nella camera di consiglio del 12 marzo 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1.

Con ricorso ex artt. 633 ss. cod. proc. civ. la “Casa di [OSCURATO:PERSONA] VillaSerena del [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. (con unico socio) adiva il [OSCURATO:PERSONA] (cfr. ricorso, pagg. 5 - 7).Esponeva che, quale struttura sanitaria privata regolarmente autorizzata,aveva in regime di accreditamento nel corso, peraltro, dell'anno 2007 erogatoprestazioni di “assistenza specialistica ambulatoriale esterna” per conto dell'“[OSCURATO:PERSONA] di Pescara”.Esponeva altresì che le proprie spettanze, pari ad euro 1.801.152,72, comeda fatture regolarmente inoltrate all' “A.S.L.”, erano in parte rimaste insolute,siccome l' “A.S.L.” le aveva corrisposto il minor importo di euro 1.760.857,31.Chiedeva quindi ingiungersi all' “A.S.L. di Pescara” il pagamento della diffe-renza, ossia della somma di euro 40.295,41, oltre interessi ex d.lgs. n.231/2002 e spese.2.

Con decreto n. 614/2020 il Tribunale pronunciava l'ingiunzione.3.

Con citazione notificata il 30.6.2020 l' “A.S.L.” proponeva opposizione.Numero registro generale 880/2025Numero sezionale 1227/2026Numero di raccolta generale 17969/2026Data pubblicazione 04/06/2026Adduceva il proprio difetto di legittimazione passiva, peraltro, ai sensi dell'art.1, 10° co., del d.l. n. 324/1993, convertito nella legge n. 424/1993, ai sensidell'art. 38 della legge Regione Abruzzo n. 146/1996 nonché ai sensi dell'art. 10del contratto siglato con la ricorrente (cfr. ricorso, pag. 8).Instava per la revoca dell'ingiunzione.4.

Si costituiva la “Casa di [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l.Instava per il rigetto dell'opposizione.5.

Con sentenza n. 479/2022 il Tribunale opinava per il difetto di legittima-zione passiva dell'opponente, conseguentemente accoglieva l'opposizione e re-vocava l'ingiunzione opposta.6.

La “Casa di [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. proponeva appello.L' “A.S.L. di Pescara” resisteva; proponeva appello incidentale.7.

La Corte d'appello de L'Aquila con sentenza n. 698/2023 rigettava l'appelloprincipale – assorbito l'appello incidentale – e condannava l'appellante alle spesedel grado.Evidenziava, la Corte de L'Aquila, in ordine alla questione involta dal primo edal secondo motivo dell'appello principale, che si era già più volte pronunciata“nel senso di riconoscere il difetto di legittimazione passiva delle A.S.L. e laravvisabilità invece della legittimazione passiva della FI.R.A. relativamente allerichieste di pagamento dei corrispettivi di prestazioni erogate da strutture pri-vate in regime di convenzione o di accreditamento con il [OSCURATO:PERSONA] fino a tutto l'anno 2008” (così sentenza d'appello, pagg. 7 - 8).Evidenziava, altresì, che nelle occasioni degli analoghi “precedenti” si era “ri-levato come dalla disamina della normativa statale e regionale emergesse evi-dente (come rilevato anche dal Corte di Cassazione in ripetute pronunce) lafunzione della FI.R.A. come ente incaricato dei pagamenti delle prestazioni sa-Numero registro generale 880/2025Numero sezionale 1227/2026Numero di raccolta generale 17969/2026Data pubblicazione 04/06/2026nitarie convenzionate svolte in esecuzione di contratti stipulati con le singoleA.S.L. territoriali, quindi soggetto legittimato passivamente nei confronti di talistrutture (…)” (così sentenza d'appello, pag. 8).Evidenziava, inoltre, che si era ulteriormente precisato che la cessazione, adecorrere dal 1° gennaio 2009, delle funzioni di gestione finanziaria dei paga-menti facenti capo, per conto delle “A.S.L.”, alla “FI.R.A.”, non era valsa a de-terminare il trasferimento alle stesse “A.S.L.” di tali funzioni per i crediti matu-rati nel periodo precedente (cfr. sentenza d'appello, pagg. 8 – 9).8.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “Casa di [OSCURATO:PERSONA] VillaSerena del [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. (con unico socio); ne ha chiesto sullascorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione anchein ordine alle spese di lite.L' “[OSCURATO:PERSONA] di Pescara” ha depositato controricorso; ha chie-sto rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.9.

La ricorrente ha depositato memoria.La controricorrente del pari ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE10.

Con l'unico motivo la ricorrente denuncia “(…) violazione e falsa applica-zione del contratto sottoscritto il 30 marzo 2005; violazione e falsa applicazionedella L.R. n. 146/1996 e della L.R.A. n. 15/2004; violazione e falsa applicazionedell'art. 1362 c.c., dell'art. 1372 c.c., dell'art. 8 quinquies del D.lgs. n. 502/1992e succ. mod.; violazione e falsa applicazione dell'art. 1, co. 10, del D.L. n.324/1993 e degli artt. 12 e 15 delle Preleggi, violazione degli artt. 115 e 116c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3, n. 4 e n. 5 c.p.c. (…)” (così ricorso, pag. 7).Numero registro generale 880/2025Numero sezionale 1227/2026Numero di raccolta generale 17969/2026Data pubblicazione 04/06/2026Deduce che ha errato la Corte de L'Aquila ad opinare per il difetto di legitti-mazione passiva dell' “A.S.L. di Pescara” e per la legittimazione passiva della“FI.R.A.” (“[OSCURATO:PERSONA]”).Deduce invero che la pronuncia della Corte aquilana viola le disposizioni delcontratto sottoscritto dalle parti in data 30.3.2005 nonché le disposizioni dilegge che vi sono sottese (cfr. ricorso, pag. 15).Deduce dapprima che è il dettato normativo che individua l' “A.S.L.” qualesoggetto tenuto al pagamento, in quanto “titolare delle somme del fondo sani-tario destinato a dare copertura alle prestazioni svolte in convenzione” (cosìricorso, pag. 18).Deduce che la “FI.R.A.”, viceversa, “è il soggetto al quale è stato affidatounicamente il servizio di tesoreria e, più in particolare, la liquidazione delle fat-ture emesse dalla struttura (…), in ragione di un'apposita convenzione in ordinealla quale è tenuto a rispondere alle stesse A.S.L.” (così ricorso, pagg. 18 – 19).Deduce inoltre che nel senso della legittimazione passiva delle “A.S.L.” de-pone la letterale formulazione del 10° co. dell'art. 1 del d.l. n. 324/1993 (cfr.ricorso, pag. 19).Deduce invero che la disposizione di cui al 10° co. cit.

“rileva unicamente insede esecutiva nell'individuare l'ente verso il quale le strutture private devonodirigere le loro iniziative esecutive” (così ricorso, pag. 19).Deduce poi che la Corte de L'Aquila per nulla ha tenuto conto dei rilievi svoltiai fini della corretta interpretazione del contratto, segnatamente dell'art. 10(così ricorso, pag. 22).Deduce segnatamente che in virtù dell'art. 10 del testo contrattuale “le fat-ture relative alle prestazioni sanitarie devono essere intestate ed inviate alleASL, le quali devono provvedere al pagamento a mezzo della Tesoreria unicaNumero registro generale 880/2025Numero sezionale 1227/2026Numero di raccolta generale 17969/2026regionale” (così ricorso, pag. 23); e che l'invio delle fatture alla “FI.R.A.” è pre-Data pubblicazione 04/06/2026visto ai soli fini dell'espletamento della funzione di liquidazione che l'art. 38 dellalegge Regione Abruzzo n. 146/1996 le assegna (cfr. ricorso, pag. 23).Deduce infine che l'accoglimento del ricorso impone la riforma dell'impugnatasentenza pur con riferimento alla regolamentazione delle spese del giudizio (cfr.ricorso, pag. 25).11.

Il motivo di ricorso è destituito di fondamento e va respinto.12.

Questa Corte ha già avuto cura di far luogo alle seguenti puntualizzazionicon l'ordinanza n. 6300 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (pronunciata con riferimento al ricorsoiscritto al n. 18821/2020 r.g., nella controversia che ha opposto la ricorrente“U.B.I.

Factor” s.p.a. alla “A.S.L. n. 1 Avezzano – Sulmona - L'Aquila”, alla [OSCURATO:PERSONA] e alla “FI.R.A. – [OSCURATO:PERSONA]” s.p.a.).«In tema di pagamento del corrispettivo di prestazioni erogate da struttureprivate in regime di convenzione o accreditamento con il Servizio sanitario na-zionale, questa Corte ha ripetutamente affermato che l'art. 1, comma decimo,del d.l. n. 324 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 423 del 1993(…), si applica sia alle prestazioni autorizzate dalle [OSCURATO:PERSONA] nelregime anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 502 del 1992 che a quelle auto-rizzate dalle medesime USL successivamente alla loro costituzione in AziendeSanitarie Locali (cfr. Cass., Sez.

VI, 13/02/2020, n. 3676; Cass., Sez.

III,5/07/2018, n. 17587; Cass., Sez.

I, 23/12/2016, n. 26959)» (così in motiva-zione Cass. (ord.) n. 6300/2023).«Nell'ambito della Regione Abruzzo, l'individuazione del soggetto incaricatodei pagamenti ha avuto luogo mediante l'art. 122 della legge regionale 26 aprile2004, n. 15, che ha modificato l'art. 38 della legge regionale 24 dicembre 1996,n. 146 (in seguito ulteriormente modificato dall'art. 16, comma primo, lett. a) eNumero registro generale 880/2025Numero sezionale 1227/2026Numero di raccolta generale 17969/2026Data pubblicazione 04/06/2026b), della legge regionale 1° ottobre 2007, n. 34 e dall'art. 9 della legge regionale26 settembre 2009, n. 17, e infine sostituito dall'art. 21, comma quinto, dellalegge regionale 10 gennaio 2011, n. 1), disponendo che i pagamenti delle ASLdebbano aver luogo attraverso il servizio di Tesoreria unica regionale (commaprimo), affidato ad una o più banche dotate di una significativa presenza sulterritorio regionale e di idonee strutture tecnico-organizzative (comma se-condo), il cui coordinamento, in caso di affidamento a più banche, è demandatoalla FIRA (comma terzo), dichiarata responsabile della gestione finanziaria dellesomme del fondo sanitario regionale assegnate per competenza alle singole ASL,ed in particolare della gestione finanziaria dei pagamenti e del monitoraggiofinanziario della spesa (comma quarto)» (così in motivazione Cass. (ord.) n.6300/2023).«Tale disposizione, ritenuta da una recente pronuncia di questa Corte idoneaa giustificare l'imputazione alla FIRA dell'obbligo di provvedere ai pagamenti dicompetenza delle ASL (cfr. Cass., Sez.

III, 21/11/2022, n. 34155), è entrataperaltro in vigore soltanto il 1° giugno 2004, e non è quindi applicabile al periodoprecedente (…)» (così in motivazione Cass. (ord.) n. 6300/2023).13.

Ovviamente, va ribadito che nella specie la res litigiosa riguarda corri-spettivi per l'anno 2007, successivi dunque al 1° giugno 2004.Ciò nondimeno - si è detto – la ricorrente assume che l'art. 1, 10° co., deld.l. n. 324/1993, convertito nella legge n. 423/1993, così come darebbe contol'interpretazione letterale, avrebbe conservato la titolarità della posizione sog-gettiva passiva in capo alle “A.S.L.”, sicché il disposto del 10° co. dell'art. 1 deld.l. cit., in quanto rilevante unicamente in sede esecutiva, importerebbe che,“una volta accertato l'inadempimento da parte della A.S.L., e condannata que-st'ultima al pagamento delle somme dovute, la struttura creditrice potrà, in casoNumero registro generale 880/2025Numero sezionale 1227/2026Numero di raccolta generale 17969/2026di mancata esecuzione della sentenza di condanna, agire in via esecutiva neiData pubblicazione 04/06/2026confronti dell'ente incarico del pagamento” (così ricorso, pag. 20; così memoriadella ricorrente, pag. 4).14.

Ebbene, in ordine alla quaestio esegetica che si prospetta in relazione,appunto, al dettato del 10° co. dell'art. 1 cit. (“nei rapporti con le farmacie, coni medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, incaso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debi-tore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbliga-zioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conver-sione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, an-ziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente”), dettato cui eviden-temente la disciplina regionale non può portare deroga (“è appena il caso diprecisare che alla legge regionale n. 146 del 1996 non può essere attribuitavalenza abrogativa della legge nazionale”: così in motivazione Cass. (ord.)21.11.2022, n. 34155), si osserva quanto segue.In primo luogo, il letterale tenore dell'art. 1, 10° co., del d.l. n. 324/1993,individua chiaramente, in caso di mancato pagamento delle spettanze, qualedebitore inadempiente - ancor prima che quale soggetto passivo del pignora-mento - l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sani-taria locale territorialmente competente (cfr. Cass. 3.12.1970, n. 2533, secondocui, quando l'interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente adesprimere un significato chiaro ed univoco, l'interprete non deve ricorrere all'in-terpretazione logica, specie se, attraverso questa, si tenda a modificare la vo-lontà di legge chiaramente espressa).In secondo luogo, il venir meno della “FI.R.A.”, quale ente incaricato del pa-gamento a decorrere dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (dovuta al decreto commissariale 17.12.Numero registro generale 880/2025Numero sezionale 1227/2026Numero di raccolta generale 17969/2026Data pubblicazione 04/06/20262008, n. 2: cfr. al riguardo la sentenza d'appello, pag. 7, ove è riprodotta ladeduzione in tale senso dell'appellante principale, qui ricorrente), non rileva, inquanto, nel caso di specie, si discute di prestazioni eseguite nel lasso temporalein cui è indubbia la legittimazione sostanziale passiva della “FI.R.A.” (cfr. Cass.(ord.) 20.9.2024, n. 25323, secondo cui il principio della irretroattività dellalegge comporta che la nuova norma non possa essere applicata, oltre che airapporti giuridici esauritisi prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti ante-riormente ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisinel fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conse-guenze attuali o future di esso, sicché la disciplina sopravvenuta è invece appli-cabile ai fatti, agli “status” e alle situazioni esistenti o venute in essere alla datadella sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quandoessi, ai nuovi fini, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescin-dendosi dal collegamento con il fatto che li ha generati).In terzo luogo, l'art. 10 del contratto siglato dalle parti in data 30.3.2005 (“lefatture (…) saranno messe in pagamento per conto dell'A.S.L. dalla FI.R.A.S.p.a., nella sua qualità di Organismo di monitoraggio e gestione finanziaria aisensi del già citato art. 38 della Legge n. 146/1996”: al riguardo cfr. ricorso,pag. 23) per nulla contrasta con la disciplina normativa applicabile ratione tem-poris e rende così vane le doglianze concernenti l'asserita erronea applica-zione/interpretazione dell'art. 10 del contratto (cfr. Cass. (ord.) n. 34155/2022,ove in motivazione si legge testualmente: “l'art. 10 del contratto, che - come silegge nel motivo di ricorso - prevede che le fatture, siano messe in pagamento,per conto della ASL, dalla [OSCURATO:PERSONA] (F.I.R.A.) s.p.a. nellasua qualità di organismo di monitoraggio e gestione finanziaria, è così piena-Numero registro generale 880/2025Numero sezionale 1227/2026Numero di raccolta generale 17969/2026Data pubblicazione 04/06/2026mente conforme all'art. 38 e consente di escludere che soggetto incaricato delpagamento del corrispettivo sia la medesima ASL).15.

In dipendenza del rigetto del ricorso, la ricorrente va condannata a rim-borsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.

La li-quidazione segue come da dispositivo.16.

Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr.Cass.

Sez.

Un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.MLa Corte così provvede:rigetta il ricorso;condanna la ricorrente, la “Casa di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., a rimborsare alla controricorrente, “[OSCURATO:PERSONA] di Pescara”, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano incomplessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfe-tario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 12 marzo 2026.Numero registro generale 880/2025Numero sezionale 1227/2026Numero di raccolta generale 17969/2026Data pubblicazione 04/06/2026Il presidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
01220790685 – in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura specialesu foglio allegato in calce al ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicatoil proprio indirizzo di p.e.c.; elettivamente domiciliata in Roma, alla via BarnabaTortolini, n. 30, presso lo studio del dottor [OSCURATO:PERSONA].RICORRENTEcontroAZIENDA [OSCURATO:PERSONA] di PESCARA – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in per-sona del direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Lanciano,alla via Milano, n. 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che haNumero registro generale 880/2025Numero sezionale 1227/2026Numero di raccolta generale 17969/2026indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che la rappresenta e difende in virtù diData pubblicazione 04/06/2026procura speciale su foglio allegato al controricorso.CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 698/2024 della Corte d'appello de L'Aquila.Udita la relazione nella camera di consiglio del 12 marzo 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. Con ricorso ex artt. 633 ss. cod. proc. civ. la “Casa di [OSCURATO:PERSONA] VillaSerena del [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. (con unico socio) adiva il [OSCURATO:PERSONA] (cfr. ricorso, pagg. 5 - 7).Esponeva che, quale struttura sanitaria privata regolarmente autorizzata,aveva in regime di accreditamento nel corso, peraltro, dell'anno 2007 erogatoprestazioni di “assistenza specialistica ambulatoriale esterna” per conto dell'“[OSCURATO:PERSONA] di Pescara”.Esponeva altresì che le proprie spettanze, pari ad euro 1.801.152,72, comeda fatture regolarmente inoltrate all' “A.S.L.”, erano in parte rimaste insolute,siccome l' “A.S.L.” le aveva corrisposto il minor importo di euro 1.760.857,31.Chiedeva quindi ingiungersi all' “A.S.L. di Pescara” il pagamento della diffe-renza, ossia della somma di euro 40.295,41, oltre interessi ex d.lgs. n.231/2002 e spese.2. Con decreto n. 614/2020 il Tribunale pronunciava l'ingiunzione.3. Con citazione notificata il 30.6.2020 l' “A.S.L.” proponeva opposizione.Numero registro generale 880/2025Numero sezionale 1227/2026Numero di raccolta generale 17969/2026Data pubblicazione 04/06/2026Adduceva il proprio difetto di legittimazione passiva, peraltro, ai sensi dell'art.1, 10° co., del d.l. n. 324/1993, convertito nella legge n. 424/1993, ai sensidell'art. 38 della legge Regione Abruzzo n. 146/1996 nonché ai sensi dell'art. 10del contratto siglato con la ricorrente (cfr. ricorso, pag. 8).Instava per la revoca dell'ingiunzione.4. Si costituiva la “Casa di [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l.Instava per il rigetto dell'opposizione.5. Con sentenza n. 479/2022 il Tribunale opinava per il difetto di legittima-zione passiva dell'opponente, conseguentemente accoglieva l'opposizione e re-vocava l'ingiunzione opposta.6. La “Casa di [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. proponeva appello.L' “A.S.L. di Pescara” resisteva; proponeva appello incidentale.7. La Corte d'appello de L'Aquila con sentenza n. 698/2023 rigettava l'appelloprincipale – assorbito l'appello incidentale – e condannava l'appellante alle spesedel grado.Evidenziava, la Corte de L'Aquila, in ordine alla questione involta dal primo edal secondo motivo dell'appello principale, che si era già più volte pronunciata“nel senso di riconoscere il difetto di legittimazione passiva delle A.S.L. e laravvisabilità invece della legittimazione passiva della FI.R.A. relativamente allerichieste di pagamento dei corrispettivi di prestazioni erogate da strutture pri-vate in regime di convenzione o di accreditamento con il [OSCURATO:PERSONA] fino a tutto l'anno 2008” (così sentenza d'appello, pagg. 7 - 8).Evidenziava, altresì, che nelle occasioni degli analoghi “precedenti” si era “ri-levato come dalla disamina della normativa statale e regionale emergesse evi-dente (come rilevato anche dal Corte di Cassazione in ripetute pronunce) lafunzione della FI.R.A. come ente incaricato dei pagamenti delle prestazioni sa-Numero registro generale 880/2025Numero sezionale 1227/2026Numero di raccolta generale 17969/2026Data pubblicazione 04/06/2026nitarie convenzionate svolte in esecuzione di contratti stipulati con le singoleA.S.L. territoriali, quindi soggetto legittimato passivamente nei confronti di talistrutture (…)” (così sentenza d'appello, pag. 8).Evidenziava, inoltre, che si era ulteriormente precisato che la cessazione, adecorrere dal 1° gennaio 2009, delle funzioni di gestione finanziaria dei paga-menti facenti capo, per conto delle “A.S.L.”, alla “FI.R.A.”, non era valsa a de-terminare il trasferimento alle stesse “A.S.L.” di tali funzioni per i crediti matu-rati nel periodo precedente (cfr. sentenza d'appello, pagg. 8 – 9).8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “Casa di [OSCURATO:PERSONA] VillaSerena del [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. (con unico socio); ne ha chiesto sullascorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione anchein ordine alle spese di lite.L' “[OSCURATO:PERSONA] di Pescara” ha depositato controricorso; ha chie-sto rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.9. La ricorrente ha depositato memoria.La controricorrente del pari ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE10. Con l'unico motivo la ricorrente denuncia “(…) violazione e falsa applica-zione del contratto sottoscritto il 30 marzo 2005; violazione e falsa applicazionedella L.R. n. 146/1996 e della L.R.A. n. 15/2004; violazione e falsa applicazionedell'art. 1362 c.c., dell'art. 1372 c.c., dell'art. 8 quinquies del D.lgs. n. 502/1992e succ. mod.; violazione e falsa applicazione dell'art. 1, co. 10, del D.L. n.324/1993 e degli artt. 12 e 15 delle Preleggi, violazione degli artt. 115 e 116c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3, n. 4 e n. 5 c.p.c. (…)” (così ricorso, pag. 7).Numero registro generale 880/2025Numero sezionale 1227/2026Numero di raccolta generale 17969/2026Data pubblicazione 04/06/2026Deduce che ha errato la Corte de L'Aquila ad opinare per il difetto di legitti-mazione passiva dell' “A.S.L. di Pescara” e per la legittimazione passiva della“FI.R.A.” (“[OSCURATO:PERSONA]”).Deduce invero che la pronuncia della Corte aquilana viola le disposizioni delcontratto sottoscritto dalle parti in data 30.3.2005 nonché le disposizioni dilegge che vi sono sottese (cfr. ricorso, pag. 15).Deduce dapprima che è il dettato normativo che individua l' “A.S.L.” qualesoggetto tenuto al pagamento, in quanto “titolare delle somme del fondo sani-tario destinato a dare copertura alle prestazioni svolte in convenzione” (cosìricorso, pag. 18).Deduce che la “FI.R.A.”, viceversa, “è il soggetto al quale è stato affidatounicamente il servizio di tesoreria e, più in particolare, la liquidazione delle fat-ture emesse dalla struttura (…), in ragione di un'apposita convenzione in ordinealla quale è tenuto a rispondere alle stesse A.S.L.” (così ricorso, pagg. 18 – 19).Deduce inoltre che nel senso della legittimazione passiva delle “A.S.L.” de-pone la letterale formulazione del 10° co. dell'art. 1 del d.l. n. 324/1993 (cfr.ricorso, pag. 19).Deduce invero che la disposizione di cui al 10° co. cit. “rileva unicamente insede esecutiva nell'individuare l'ente verso il quale le strutture private devonodirigere le loro iniziative esecutive” (così ricorso, pag. 19).Deduce poi che la Corte de L'Aquila per nulla ha tenuto conto dei rilievi svoltiai fini della corretta interpretazione del contratto, segnatamente dell'art. 10(così ricorso, pag. 22).Deduce segnatamente che in virtù dell'art. 10 del testo contrattuale “le fat-ture relative alle prestazioni sanitarie devono essere intestate ed inviate alleASL, le quali devono provvedere al pagamento a mezzo della Tesoreria unicaNumero registro generale 880/2025Numero sezionale 1227/2026Numero di raccolta generale 17969/2026regionale” (così ricorso, pag. 23); e che l'invio delle fatture alla “FI.R.A.” è pre-Data pubblicazione 04/06/2026visto ai soli fini dell'espletamento della funzione di liquidazione che l'art. 38 dellalegge Regione Abruzzo n. 146/1996 le assegna (cfr. ricorso, pag. 23).Deduce infine che l'accoglimento del ricorso impone la riforma dell'impugnatasentenza pur con riferimento alla regolamentazione delle spese del giudizio (cfr.ricorso, pag. 25).11. Il motivo di ricorso è destituito di fondamento e va respinto.12. Questa Corte ha già avuto cura di far luogo alle seguenti puntualizzazionicon l'ordinanza n. 6300 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (pronunciata con riferimento al ricorsoiscritto al n. 18821/2020 r.g., nella controversia che ha opposto la ricorrente“U.B.I. Factor” s.p.a. alla “A.S.L. n. 1 Avezzano – Sulmona - L'Aquila”, alla [OSCURATO:PERSONA] e alla “FI.R.A. – [OSCURATO:PERSONA]” s.p.a.).«In tema di pagamento del corrispettivo di prestazioni erogate da struttureprivate in regime di convenzione o accreditamento con il Servizio sanitario na-zionale, questa Corte ha ripetutamente affermato che l'art. 1, comma decimo,del d.l. n. 324 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 423 del 1993(…), si applica sia alle prestazioni autorizzate dalle [OSCURATO:PERSONA] nelregime anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 502 del 1992 che a quelle auto-rizzate dalle medesime USL successivamente alla loro costituzione in AziendeSanitarie Locali (cfr. Cass., Sez. VI, 13/02/2020, n. 3676; Cass., Sez. III,5/07/2018, n. 17587; Cass., Sez. I, 23/12/2016, n. 26959)» (così in motiva-zione Cass. (ord.) n. 6300/2023).«Nell'ambito della Regione Abruzzo, l'individuazione del soggetto incaricatodei pagamenti ha avuto luogo mediante l'art. 122 della legge regionale 26 aprile2004, n. 15, che ha modificato l'art. 38 della legge regionale 24 dicembre 1996,n. 146 (in seguito ulteriormente modificato dall'art. 16, comma primo, lett. a) eNumero registro generale 880/2025Numero sezionale 1227/2026Numero di raccolta generale 17969/2026Data pubblicazione 04/06/2026b), della legge regionale 1° ottobre 2007, n. 34 e dall'art. 9 della legge regionale26 settembre 2009, n. 17, e infine sostituito dall'art. 21, comma quinto, dellalegge regionale 10 gennaio 2011, n. 1), disponendo che i pagamenti delle ASLdebbano aver luogo attraverso il servizio di Tesoreria unica regionale (commaprimo), affidato ad una o più banche dotate di una significativa presenza sulterritorio regionale e di idonee strutture tecnico-organizzative (comma se-condo), il cui coordinamento, in caso di affidamento a più banche, è demandatoalla FIRA (comma terzo), dichiarata responsabile della gestione finanziaria dellesomme del fondo sanitario regionale assegnate per competenza alle singole ASL,ed in particolare della gestione finanziaria dei pagamenti e del monitoraggiofinanziario della spesa (comma quarto)» (così in motivazione Cass. (ord.) n.6300/2023).«Tale disposizione, ritenuta da una recente pronuncia di questa Corte idoneaa giustificare l'imputazione alla FIRA dell'obbligo di provvedere ai pagamenti dicompetenza delle ASL (cfr. Cass., Sez. III, 21/11/2022, n. 34155), è entrataperaltro in vigore soltanto il 1° giugno 2004, e non è quindi applicabile al periodoprecedente (…)» (così in motivazione Cass. (ord.) n. 6300/2023).13. Ovviamente, va ribadito che nella specie la res litigiosa riguarda corri-spettivi per l'anno 2007, successivi dunque al 1° giugno 2004.Ciò nondimeno - si è detto – la ricorrente assume che l'art. 1, 10° co., deld.l. n. 324/1993, convertito nella legge n. 423/1993, così come darebbe contol'interpretazione letterale, avrebbe conservato la titolarità della posizione sog-gettiva passiva in capo alle “A.S.L.”, sicché il disposto del 10° co. dell'art. 1 deld.l. cit., in quanto rilevante unicamente in sede esecutiva, importerebbe che,“una volta accertato l'inadempimento da parte della A.S.L., e condannata que-st'ultima al pagamento delle somme dovute, la struttura creditrice potrà, in casoNumero registro generale 880/2025Numero sezionale 1227/2026Numero di raccolta generale 17969/2026di mancata esecuzione della sentenza di condanna, agire in via esecutiva neiData pubblicazione 04/06/2026confronti dell'ente incarico del pagamento” (così ricorso, pag. 20; così memoriadella ricorrente, pag. 4).14. Ebbene, in ordine alla quaestio esegetica che si prospetta in relazione,appunto, al dettato del 10° co. dell'art. 1 cit. (“nei rapporti con le farmacie, coni medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, incaso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debi-tore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbliga-zioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conver-sione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, an-ziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente”), dettato cui eviden-temente la disciplina regionale non può portare deroga (“è appena il caso diprecisare che alla legge regionale n. 146 del 1996 non può essere attribuitavalenza abrogativa della legge nazionale”: così in motivazione Cass. (ord.)21.11.2022, n. 34155), si osserva quanto segue.In primo luogo, il letterale tenore dell'art. 1, 10° co., del d.l. n. 324/1993,individua chiaramente, in caso di mancato pagamento delle spettanze, qualedebitore inadempiente - ancor prima che quale soggetto passivo del pignora-mento - l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sani-taria locale territorialmente competente (cfr. Cass. 3.12.1970, n. 2533, secondocui, quando l'interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente adesprimere un significato chiaro ed univoco, l'interprete non deve ricorrere all'in-terpretazione logica, specie se, attraverso questa, si tenda a modificare la vo-lontà di legge chiaramente espressa).In secondo luogo, il venir meno della “FI.R.A.”, quale ente incaricato del pa-gamento a decorrere dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (dovuta al decreto commissariale 17.12.Numero registro generale 880/2025Numero sezionale 1227/2026Numero di raccolta generale 17969/2026Data pubblicazione 04/06/20262008, n. 2: cfr. al riguardo la sentenza d'appello, pag. 7, ove è riprodotta ladeduzione in tale senso dell'appellante principale, qui ricorrente), non rileva, inquanto, nel caso di specie, si discute di prestazioni eseguite nel lasso temporalein cui è indubbia la legittimazione sostanziale passiva della “FI.R.A.” (cfr. Cass.(ord.) 20.9.2024, n. 25323, secondo cui il principio della irretroattività dellalegge comporta che la nuova norma non possa essere applicata, oltre che airapporti giuridici esauritisi prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti ante-riormente ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisinel fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conse-guenze attuali o future di esso, sicché la disciplina sopravvenuta è invece appli-cabile ai fatti, agli “status” e alle situazioni esistenti o venute in essere alla datadella sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quandoessi, ai nuovi fini, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescin-dendosi dal collegamento con il fatto che li ha generati).In terzo luogo, l'art. 10 del contratto siglato dalle parti in data 30.3.2005 (“lefatture (…) saranno messe in pagamento per conto dell'A.S.L. dalla FI.R.A.S.p.a., nella sua qualità di Organismo di monitoraggio e gestione finanziaria aisensi del già citato art. 38 della Legge n. 146/1996”: al riguardo cfr. ricorso,pag. 23) per nulla contrasta con la disciplina normativa applicabile ratione tem-poris e rende così vane le doglianze concernenti l'asserita erronea applica-zione/interpretazione dell'art. 10 del contratto (cfr. Cass. (ord.) n. 34155/2022,ove in motivazione si legge testualmente: “l'art. 10 del contratto, che - come silegge nel motivo di ricorso - prevede che le fatture, siano messe in pagamento,per conto della ASL, dalla [OSCURATO:PERSONA] (F.I.R.A.) s.p.a. nellasua qualità di organismo di monitoraggio e gestione finanziaria, è così piena-Numero registro generale 880/2025Numero sezionale 1227/2026Numero di raccolta generale 17969/2026Data pubblicazione 04/06/2026mente conforme all'art. 38 e consente di escludere che soggetto incaricato delpagamento del corrispettivo sia la medesima ASL).15. In dipendenza del rigetto del ricorso, la ricorrente va condannata a rim-borsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La li-quidazione segue come da dispositivo.16. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr.Cass. Sez. Un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte così provvede:rigetta il ricorso;condanna la ricorrente, la “Casa di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., a rimborsare alla controricorrente, “[OSCURATO:PERSONA] di Pescara”, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano incomplessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfe-tario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 12 marzo 2026.Numero registro generale 880/2025Numero sezionale 1227/2026Numero di raccolta generale 17969/2026Data pubblicazione 04/06/2026Il presidenteGuido Mercolino
Sentenza Cassazione n. 17969/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris