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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 giugno 2019

Cassazione n. 00122/2026

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4682/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (MNZNDR64T261804V), [OSCURATO:EMAIL] , che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente, controricorrente al ricorso incidentale- contro U. [OSCURATO:PERSONA] L , elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio d el l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), [OSCURATO:EMAIL], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) eALESSANDRO PERSONI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) -controricorrente, ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 2689/2019 depositata il 26/6/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. — Il Tribunale di Venezia ha accolto l ’azione revocatoria ex art. 67, comma 2, l.fall. proposta dalla procedura di Amministrazione straordinaria di Vinyls Italia s.p.a. – convertitasi in f allimento nelle more del giudizio di primo grado – ed ha condannato U. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla restituzione dei pagamenti ricevuti per complessivi € 597.708,29 oltre interessi, somma poi ridotta dalla Corte d’appello di Venezia a € 47.743,19, in ragione della accertata decorrenza della scientia decoctionis solo dal maggio 2009, previa conferma del rigetto dell’eccezione di esenzione ex art. 67, comma 3, lett. a) l.fall.

1.1. — Avverso detta decisione il Fallimento V inyls Italia s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrato da memoria; U. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale in quattro mezzi , corredato da breve memoria, cui il ricorrente ha a sua volta replicato con controricorso.

1.2. — Il P.M., in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso con memoria scritta per la declaratoria di inammissibilità o in subordine per il rigetto sia del ricorso principale che di quello incidentale. [OSCURATO:PERSONA]

2. —Viene esaminato in primo luogo il ricorso principale.

2.1. — Con i l primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 67, comma 2 , l.fall. , 115 , comma 1, c.p.c., 2727 e 2729 , comma 2, c.c., poiché la Corte d’appello non avrebbe considera to, in m odo dapprima analitico e poi globale,«tutti i plurimi fatti, elementi ed indici evidenziati e documentati in causa, rilevanti (quantomeno in via presuntiva) in ordine alla prova della sussistenza della “scientia decoctionis”di Vinyls, in capo a U. [OSCURATO:PERSONA] e, per di più, non essendo mai gli stessi contestati da quest’ultima» (notizie di stampa, risultanze di bilancio, agitazioni sindacali, iniziative giudiziarie, risalenza nel tempo dei rapporti commerciali tra le parti , revoca affidamenti bancari, andamento anomalo dei pagamenti, mancata contestazione dei fatti riportati dalla stampa).

2.2. — Il secondo mezzo lamenta l’omesso /carente esame dei medesimi fatti di cui sopra, e la « conseguente omessa/insufficiente motivazione», in relazione all’art. 360, comma 1,n. 5 c.p.c.

2.3. — Il terzo motivo prospetta la violazione dell’art. 115 , comma 1, c.p.c. con riguardo alla mancata ammissione della « prova per testi, su fatti da considerarsi rilevanti e determinanti, ai fini della decisione».

3. — Tutte le censure sono ina mmissibili , in quanto, sotto l’apparente deduzione di errores in iudicando e in procedendo , nonché d el vizio di omesso esame di fatti decisivi, mirano ad una rivisitazione del merito che non può avere ingresso in questa sede (Cass. Sez.

U, 4476/2019), risolvendosi in un sindacato sull’accertamento di fatto svolto da i giudic i di merito in base alla valutazione delle prove raccolte, che, in quanto adeguatamente motivato, non è s crutinabile in sede di legittimità (Cass.28790/2024, 22754/2022, 6774/2022).

3.1. — È noto che, in tema di elemento soggettivo dell’azione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, l.fall., la cd. scientia decoctionisin capo all’accipiens – da intendersi come effettiva conoscenza , e non mera conoscibilità dello stato di insolvenza (Cass. 1834/2011) – è oggetto di apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato.

Il relativo convincimento può formarsi anche attraverso il ricorso alle presunzioni, ex artt. 2727 e 2729 c.c., sempreché gli elementi indiziari, valutati necessariamente gli uni per mezzo degli altri, si rivelino idonei nel loro complesso a condurre il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza – rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare – non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore ( e x multis , Cass.13445/2023; conf. da ultimo Cass. 11145/2025).

La scelta dei fatti da porre a fondamento del processo logico delle presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c., e l'apprezzamento della loro rispondenza ai prescritti requisiti di gravità, precisione e concordanza, integrano un giudizio di fatto, censurabile solo nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., e non attraverso la prospettazione di un convincimento diverso da quello espresso nel provvedimento impugnato (Cass. 12357/2023, 22366/2021, 3854/2019, 3081/2018, 25635/2017).

3.2. — Nel caso in esame non emerge che i giudici di appello abbiano omesso di esaminare i fatti allegati, né proceduto ad un esame solo atomistico e non complessivo delle risultanze probatorie (Cass.9054/2022; cfr. Cass. 27070/2022, 29257/2019), avendo essi piuttosto concluso, in base al prudente apprezzamento del materiale probatorio loro riservato dall’art. 116, comma 1, c.p.c., che le notizie di stampa sull’esistenza di un noto imprenditore interessato all’acquisto di Vinyls costituissero un elemento determinante , idoneo a superare gli elementi contrari e a confutare l’allegata scientia decotionis , secondo una valutazione di merito come detto non sindacabile in questa sede, anche perché la deduzione logica ̀ una valutazione che, in quanto tale, dev’essere probabilmente convincente, ma non oggettivamente inconfutabile (Cass. 21762/2025, 12874/2023, 22366/2021).

Deve allora ribadirsi il solido orientamento di questa Corte per cui spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità; fermo restando altresì che la censura per vizio di motivazione inordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi aprospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione diun elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo ( cfr. Cass. 27570 /2 024 , 20875/2024, 27266/2023, 9054/2022, 22366/2021, 18611/2021).

3.3. — Quanto al terzo motivo, la sua inammissibilità discende non solo dal difetto di autosufficienza, in assenza di trascrizione dei capitoli di prova di cui si lamenta la mancata, motivata, ammissione (Cass. Sez.

U, 28336/2011), ma anche dal principio per cui la mancata ammissione della prova testimoniale non è censurabile in sede di legittimità per violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in quanto tale violazione ricorre soltanto quando il giudice di merito ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma e, cioè, ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli(da ultimo, Cass. 9731/2025).

In sostanza, fermo restando che l'ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore stabiliti dall'art. 2721 c.c. costituisce un potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio, o mancato esercizio, è insindacabile in sede di legittimità ove sia correttamente motivato (Cass.190/2020, 8181/2022), la mancata ammissione della prova testimoniale può essere denunciata per cassazione solo se il giudice pone a fondamento della propria decisione l'inosservanza dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. (Cass. 18285/2021), o se la prova non ammessa sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare – con un giudizio di certezza e non di mera probabilità – l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento ( cfr. Cass.30721/2024, 18072/2024, 16214/2019, 5654/2017).

In ogni caso, il giudizio espresso dalla corte territoriale sulla «palese genericità e indeterminatezza dei capitoli di prova articolati» costituisce apprezzamento di merito non suscettibile di sindacato in questa sede, in quanto congruamente motivato (Cass. 2201/2007).

4. —Si passa ora all’esame del ricorso incidentale.

4.1. —Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 67, c omma 3, lett. a), l.fall.in quanto, non essendo richiesta l’omogeneità dei termini di pagamento, il costante ritardo degli stessi sarebbe sufficiente a configurare i cd.

“termini d’uso”invalsi tra le parti.

4.2. —Il secondo mezzo prospetta un « Errore su un fatto controverso ex art 360 n. 5) c.p.c.» nel senso che la richiesta di pagamento degli interessi di mora – formulata con la domanda di ammissione al passivo fallimentare per le fatture impagate nel medesimo periodo di quelle oggetto di revocatoria– non avrebbe influito sul rispetto dei termini d'uso invalsi tra le partidurante l'intero rapporto, sino alla data di fallimento.

4.3. — Il terzo motivo denunzia la « Nullità del procedimento e/o della sentenza ex art. 360 n. 4) c.p.c.in relazione agli artt, 115 e 244 c.p.c, per la mancata ammissione della prova testimoniale».

4.4. —Con il quarto si lamenta la « Violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360 n . 3) c.p.c. in relazione all'art . 115 c .p.c. per il rigetto dell'istanza volta ad ottenere l'ammissione dellaprova per testi, su fatti da considerarsi rilevanti e determinanti, ai fini delladecisione».

5. — La rilevata inammissibilità del ricorso principale rende inefficace il ricorso incidentale, ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c.

Il ricorso incidentale risulta infatti tardivo,in quanto notificato solo in data 3.3.2020, a fronte di una sentenza d’appello depositata i l 26.6.2019 e pacificamente “non notificata”.

6. – Segue la declaratoria di inammissibilità de l ricorso principale e di inefficacia del ricorso incidentale, con con danna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in dispositivo.

7. – Sussistono solo per il ricorrente principal e i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione proposta, se dovuto, a norma del comma 1-bis del detto art. 13 (Cass. Sez.

U, 20867/2020 e 4315/2020); difatti il controricorrente, il cui ricorso incidentale tardivo sia dichiarato inefficace a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, non può essere condannato al pagamento del doppio del contributo unificato, trattandosi di sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 18348/2017, 1343/2019).

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara inefficace il ricorso incidentale.

Condanna il ricorrente principale al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del solo ricorrente principal e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4682/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (MNZNDR64T261804V), [OSCURATO:EMAIL] , che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente, controricorrente al ricorso incidentale- contro U. [OSCURATO:PERSONA] L , elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio d el l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), [OSCURATO:EMAIL], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) eALESSANDRO PERSONI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) -controricorrente, ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 2689/2019 depositata il 26/6/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Il Tribunale di Venezia ha accolto l ’azione revocatoria ex art. 67, comma 2, l.fall. proposta dalla procedura di Amministrazione straordinaria di Vinyls Italia s.p.a. – convertitasi in f allimento nelle more del giudizio di primo grado – ed ha condannato U. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla restituzione dei pagamenti ricevuti per complessivi € 597.708,29 oltre interessi, somma poi ridotta dalla Corte d’appello di Venezia a € 47.743,19, in ragione della accertata decorrenza della scientia decoctionis solo dal maggio 2009, previa conferma del rigetto dell’eccezione di esenzione ex art. 67, comma 3, lett. a) l.fall. 1.1. — Avverso detta decisione il Fallimento V inyls Italia s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrato da memoria; U. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale in quattro mezzi , corredato da breve memoria, cui il ricorrente ha a sua volta replicato con controricorso. 1.2. — Il P.M., in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso con memoria scritta per la declaratoria di inammissibilità o in subordine per il rigetto sia del ricorso principale che di quello incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 2. —Viene esaminato in primo luogo il ricorso principale. 2.1. — Con i l primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 67, comma 2 , l.fall. , 115 , comma 1, c.p.c., 2727 e 2729 , comma 2, c.c., poiché la Corte d’appello non avrebbe considera to, in m odo dapprima analitico e poi globale,«tutti i plurimi fatti, elementi ed indici evidenziati e documentati in causa, rilevanti (quantomeno in via presuntiva) in ordine alla prova della sussistenza della “scientia decoctionis”di Vinyls, in capo a U. [OSCURATO:PERSONA] e, per di più, non essendo mai gli stessi contestati da quest’ultima» (notizie di stampa, risultanze di bilancio, agitazioni sindacali, iniziative giudiziarie, risalenza nel tempo dei rapporti commerciali tra le parti , revoca affidamenti bancari, andamento anomalo dei pagamenti, mancata contestazione dei fatti riportati dalla stampa). 2.2. — Il secondo mezzo lamenta l’omesso /carente esame dei medesimi fatti di cui sopra, e la « conseguente omessa/insufficiente motivazione», in relazione all’art. 360, comma 1,n. 5 c.p.c. 2.3. — Il terzo motivo prospetta la violazione dell’art. 115 , comma 1, c.p.c. con riguardo alla mancata ammissione della « prova per testi, su fatti da considerarsi rilevanti e determinanti, ai fini della decisione». 3. — Tutte le censure sono ina mmissibili , in quanto, sotto l’apparente deduzione di errores in iudicando e in procedendo , nonché d el vizio di omesso esame di fatti decisivi, mirano ad una rivisitazione del merito che non può avere ingresso in questa sede (Cass. Sez. U, 4476/2019), risolvendosi in un sindacato sull’accertamento di fatto svolto da i giudic i di merito in base alla valutazione delle prove raccolte, che, in quanto adeguatamente motivato, non è s crutinabile in sede di legittimità (Cass.28790/2024, 22754/2022, 6774/2022). 3.1. — È noto che, in tema di elemento soggettivo dell’azione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, l.fall., la cd. scientia decoctionisin capo all’accipiens – da intendersi come effettiva conoscenza , e non mera conoscibilità dello stato di insolvenza (Cass. 1834/2011) – è oggetto di apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato. Il relativo convincimento può formarsi anche attraverso il ricorso alle presunzioni, ex artt. 2727 e 2729 c.c., sempreché gli elementi indiziari, valutati necessariamente gli uni per mezzo degli altri, si rivelino idonei nel loro complesso a condurre il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza – rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare – non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore ( e x multis , Cass.13445/2023; conf. da ultimo Cass. 11145/2025). La scelta dei fatti da porre a fondamento del processo logico delle presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c., e l'apprezzamento della loro rispondenza ai prescritti requisiti di gravità, precisione e concordanza, integrano un giudizio di fatto, censurabile solo nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., e non attraverso la prospettazione di un convincimento diverso da quello espresso nel provvedimento impugnato (Cass. 12357/2023, 22366/2021, 3854/2019, 3081/2018, 25635/2017). 3.2. — Nel caso in esame non emerge che i giudici di appello abbiano omesso di esaminare i fatti allegati, né proceduto ad un esame solo atomistico e non complessivo delle risultanze probatorie (Cass.9054/2022; cfr. Cass. 27070/2022, 29257/2019), avendo essi piuttosto concluso, in base al prudente apprezzamento del materiale probatorio loro riservato dall’art. 116, comma 1, c.p.c., che le notizie di stampa sull’esistenza di un noto imprenditore interessato all’acquisto di Vinyls costituissero un elemento determinante , idoneo a superare gli elementi contrari e a confutare l’allegata scientia decotionis , secondo una valutazione di merito come detto non sindacabile in questa sede, anche perché la deduzione logica ̀ una valutazione che, in quanto tale, dev’essere probabilmente convincente, ma non oggettivamente inconfutabile (Cass. 21762/2025, 12874/2023, 22366/2021). Deve allora ribadirsi il solido orientamento di questa Corte per cui spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità; fermo restando altresì che la censura per vizio di motivazione inordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi aprospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione diun elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo ( cfr. Cass. 27570 /2 024 , 20875/2024, 27266/2023, 9054/2022, 22366/2021, 18611/2021). 3.3. — Quanto al terzo motivo, la sua inammissibilità discende non solo dal difetto di autosufficienza, in assenza di trascrizione dei capitoli di prova di cui si lamenta la mancata, motivata, ammissione (Cass. Sez. U, 28336/2011), ma anche dal principio per cui la mancata ammissione della prova testimoniale non è censurabile in sede di legittimità per violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in quanto tale violazione ricorre soltanto quando il giudice di merito ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma e, cioè, ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli(da ultimo, Cass. 9731/2025). In sostanza, fermo restando che l'ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore stabiliti dall'art. 2721 c.c. costituisce un potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio, o mancato esercizio, è insindacabile in sede di legittimità ove sia correttamente motivato (Cass.190/2020, 8181/2022), la mancata ammissione della prova testimoniale può essere denunciata per cassazione solo se il giudice pone a fondamento della propria decisione l'inosservanza dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. (Cass. 18285/2021), o se la prova non ammessa sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare – con un giudizio di certezza e non di mera probabilità – l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento ( cfr. Cass.30721/2024, 18072/2024, 16214/2019, 5654/2017). In ogni caso, il giudizio espresso dalla corte territoriale sulla «palese genericità e indeterminatezza dei capitoli di prova articolati» costituisce apprezzamento di merito non suscettibile di sindacato in questa sede, in quanto congruamente motivato (Cass. 2201/2007). 4. —Si passa ora all’esame del ricorso incidentale. 4.1. —Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 67, c omma 3, lett. a), l.fall.in quanto, non essendo richiesta l’omogeneità dei termini di pagamento, il costante ritardo degli stessi sarebbe sufficiente a configurare i cd. “termini d’uso”invalsi tra le parti. 4.2. —Il secondo mezzo prospetta un « Errore su un fatto controverso ex art 360 n. 5) c.p.c.» nel senso che la richiesta di pagamento degli interessi di mora – formulata con la domanda di ammissione al passivo fallimentare per le fatture impagate nel medesimo periodo di quelle oggetto di revocatoria– non avrebbe influito sul rispetto dei termini d'uso invalsi tra le partidurante l'intero rapporto, sino alla data di fallimento. 4.3. — Il terzo motivo denunzia la « Nullità del procedimento e/o della sentenza ex art. 360 n. 4) c.p.c.in relazione agli artt, 115 e 244 c.p.c, per la mancata ammissione della prova testimoniale». 4.4. —Con il quarto si lamenta la « Violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360 n . 3) c.p.c. in relazione all'art . 115 c .p.c. per il rigetto dell'istanza volta ad ottenere l'ammissione dellaprova per testi, su fatti da considerarsi rilevanti e determinanti, ai fini delladecisione». 5. — La rilevata inammissibilità del ricorso principale rende inefficace il ricorso incidentale, ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c. Il ricorso incidentale risulta infatti tardivo,in quanto notificato solo in data 3.3.2020, a fronte di una sentenza d’appello depositata i l 26.6.2019 e pacificamente “non notificata”. 6. – Segue la declaratoria di inammissibilità de l ricorso principale e di inefficacia del ricorso incidentale, con con danna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in dispositivo. 7. – Sussistono solo per il ricorrente principal e i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione proposta, se dovuto, a norma del comma 1-bis del detto art. 13 (Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020); difatti il controricorrente, il cui ricorso incidentale tardivo sia dichiarato inefficace a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, non può essere condannato al pagamento del doppio del contributo unificato, trattandosi di sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 18348/2017, 1343/2019). P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara inefficace il ricorso incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del solo ricorrente principal e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto
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