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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2007

ECLI:EU:F:2007:29
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA DEL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

27 febbraio 2007 Causa F‑78/05

[OSCURATO:PERSONA]

contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee «Composizione amichevole – Cancellazione dal ruolo» Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede, da una parte, l’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 20 aprile 2005, che respinge il suo reclamo presentato il 16 dicembre 2004 e diretto contro la decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 21 settembre 2004 con cui gli viene negata l’autorizzazione a trasferire verso il [OSCURATO:PERSONA] una parte dei suoi emolumenti, destinata a coprire le spese degli studi della figlia per il periodo novembre 2003 - ottobre 2004, nonché l’annullamento della detta decisione del 21 settembre 2004, e, dall’altra parte, il risarcimento del preteso danno materiale e morale subìto a seguito di tali decisioni.

Decisione: La causa F‑78/05, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], è cancellata dal ruolo del Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] sopporta le proprie spese nonché, sino a concorrenza di EUR 10 000, quelle del sig. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] – Ricorso – Composizione amichevole della controversia dinanzi al Tribunale della funzione pubblica – Cancellazione dal ruolo (Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 98, primo comma; decisione del Consiglio 2004/752, art. 3, n. 4)

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DEL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 27 febbraio 2007 Causa F‑78/05 [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee «Composizione amichevole – Cancellazione dal ruolo» Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede, da una parte, l’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 20 aprile 2005, che respinge il suo reclamo presentato il 16 dicembre 2004 e diretto contro la decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 21 settembre 2004 con cui gli viene negata l’autorizzazione a trasferire verso il [OSCURATO:PERSONA] una parte dei suoi emolumenti, destinata a coprire le spese degli studi della figlia per il periodo novembre 2003 - ottobre 2004, nonché l’annullamento della detta decisione del 21 settembre 2004, e, dall’altra parte, il risarcimento del preteso danno materiale e morale subìto a seguito di tali decisioni. Decisione: La causa F‑78/05, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], è cancellata dal ruolo del Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] sopporta le proprie spese nonché, sino a concorrenza di EUR 10 000, quelle del sig. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] – Ricorso – Composizione amichevole della controversia dinanzi al Tribunale della funzione pubblica – Cancellazione dal ruolo (Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 98, primo comma; decisione del Consiglio 2004/752, art. 3, n. 4)
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