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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 14321/2026

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itale ex lege;-ricorrente-nei confronti diPresidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente protempore; Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona delMinistro pro tempore;-resistenti-per la cassazione della sentenza n. 450/2023 della CORTE d’APPELLOdi MESSINA, depositata il 25 maggio 2023;udìta la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15aprile 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 878/2024Numero sezionale 1354/2026Numero di raccolta generale 14321/2026Data pubblicazione 14/05/20261.

Con citazione del 21 aprile 2011, [OSCURATO:PERSONA],insieme ad altri medici, convenne, dinanzi al Tribunale di Messina, lalocale Università degli Studi, il Ministero dell’Università e della Ricercae la Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedendone la condanna alpagamento della somma corrispondente alla remunerazioneasseritamente spettantegli per avere frequentato, presso la predettaUniversità, il corso di specializzazione medica in Anestesia eRianimazione dal 1982 al 1984, conseguendo il relativo diploma.L’azione giudiziaria fu esercitata con il patrociniodell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] che, nell’atto introduttivo del giudizio,elesse domicilio fisico presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Messina.Rimessa la causa in decisione, in sede di comparsa conclusionale edi memoria di replica, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], a seguitodell’introduzione dell’obbligatorietà del domicilio digitale, provvide adindicare il proprio indirizzo pec.2.

Con sentenza n.148/2020, il Tribunale, dichiarato il difetto dilegittimazione passiva dell’Università degli Studi di Messina, condannòla Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Università edella Ricerca, in solido tra loro, al pagamento, in favore di GiovanniCarmelo [OSCURATO:PERSONA], dell’importo complessivo di Euro 20.141,82, oltreinteressi, liquidandogli, ex art.11 legge n. 370/1999, la somma di Euro6.713,94 per ogni anno di corso.3.

Questa sentenza fu impugnata dalle amministrazioni statalisoccombenti, le quali notificarono l’atto introduttivo del giudiziod’appello al difensore dell’attore presso il domicilio fisicooriginariamente eletto e non presso quello digitale successivamenteindicato.Numero registro generale 878/2024Numero sezionale 1354/2026Numero di raccolta generale 14321/2026Data pubblicazione 14/05/2026L’appellato si costituì tardivamente in appello, allorché la causa erastata già rimessa in decisione, invocando il rigetto del gravame.La Corte d’appello di Messina, con sentenza 25 maggio 2023,n.450, dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministerodell’Università e della Ricerca, nel merito ha parzialmente accoltol’impugnazione, rideterminando il credito di [OSCURATO:PERSONA] confronto della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’importo diEuro 12.308,89, in applicazione dei principi – affermati dalla Corte diGiustizia UE, dapprima con la sentenza 24 gennaio 2018, nelle causeriunite C-616/16 e C-617/16 (recepiti dalle Sezioni Unite di questaCorte con la sentenza 31/07/2018, n.20348), successivamente con lasentenza 3 marzo 2022, nella causa C-590/20 (recepiti dalle SezioniUnite di questa Corte con la sentenza 23/06/2022, n. 20278) – secondocui i medici, che (come il dott. [OSCURATO:PERSONA]) avessero intrapreso laspecializzazione nell’anno 1982, o anche precedentemente, el’avessero terminata, a seconda della durata legale, tre, quattro ocinque anni dopo, avevano bensì diritto agli emolumenti di cui all’art.11 della legge n. 370 del 1999, ma solo decorrere dal 1° gennaio 1983e sino alla conclusione del corso di formazione.4.

Per la cassazione della sentenza della Corte messinese haproposto ricorso, sorretto da un unico motivo, Giovanni CarmeloRicciardi.Le amministrazioni intimate non hanno risposto concontroricorso, limitandosi a depositare atto di costituzione in funzionedella partecipazione all’eventuale udienza di discussione.La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale,ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentatoconclusioni scritte.Numero registro generale 878/2024Numero sezionale 1354/2026Numero di raccolta generale 14321/2026Data pubblicazione 14/05/2026Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso viene denunciata, ai sensidell’art.360 n.3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedell’art. 16-sexies del d.l. n.179 del 2012 e successive modificazioni,nonché degli artt. 325, 330 e 291 cod. proc. civ.; viene altresìdenunciata, ai sensi dell’art. 360 n.4 cod. proc. civ., la nullità dellasentenza o del procedimento.Il ricorrente sostiene che la notifica dell’atto d’appello, in quantoeffettuata al suo difensore al domicilio fisico originariamente elettonell’atto introduttivo del giudizio e non a quello digitalesuccessivamente indicato nella comparsa conclusionale e nellamemoria di replica, sarebbe viziata da nullità o addirittura dainesistenza: ciò, avuto riguardo, de facto, alla circostanza che conl’indicazione del domicilio digitale avrebbe dovuto ritenersi revocatal’elezione del domicilio fisico, e tenuto conto, de iure, che, ai sensidell’art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, alla notificazione degli attiin materia civile al difensore presso la cancelleria dell’ufficio giudiziariopuò procedersi esclusivamente in caso di impossibilità, per causaimputabile al destinatario, di eseguire la notifica presso l’indirizzo diposta elettronica certificata risultante dagli elenchi di cui all’art.6-bisdel d.lgs. n. 82 del 2005.In proposito, il ricorrente richiama anche l’orientamento di questaCorte che esclude che la notificazione della sentenza d’appelloeffettuata al domicilio fisico eletto, anziché a quello digitale indicato,sia idonea a far decorrere il termine breve per la proposizione delricorso per cassazione, ove la portata dell’indicazione del domiciliodigitale non sia stata circoscritta alle sole comunicazioni (è citata, inparticolare, Cass. 1/06/2020, n. 10355).Numero registro generale 878/2024Numero sezionale 1354/2026Numero di raccolta generale 14321/2026Data pubblicazione 14/05/2026Conclude che, pertanto, la Corte d’appello avrebbe dovuto,dapprima, sollevare d’ufficio la questione della regolarità della notificadell’atto di gravame, sollecitando le parti a discutere la questione;quindi, provvedere alla declaratoria di «improcedibilità» e/o di«inammissibilità» dell’impugnazione, «a fronte della mancanza di unMessina, che pertanto deve ritenersi passata in giudicato» (pagg.7-8del ricorso).2.

Il ricorso è manifestamente infondato.2.1.

Giova premettere, in fatto, che non risulta che, attraversol’indicazione del domicilio digitale (effettuata negli atti conclusionali delprimo grado di giudizio), l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] avesseespressamente dichiarato di revocare il domicilio fisico originariamenteeletto presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].Le allegazioni contenute nel ricorso, anzi, lasciano intendere ilcontrario, in quanto l’affermazione secondo cui «con l’elezione deldomicilio digitale, l’originaria domiciliazione presso lo studio dell’Avv.Bonfiglio era da intendersi revocata» (pag.4 del ricorso), logicamenteesclude la sussistenza di una esplicita dichiarazione di revoca deldomicilio fisico eletto.Del pari, neppure risulta che, costituitosi tardivamente nel giudiziod’appello, l’originario attore (attuale appellato) avesse eccepito il viziodi notifica denunciato, ex novo, in questa sede di legittimità o avessechiesto di essere restituito nel termine per proporre appello incidentale,risultando – sempre dalle allegazioni contenute in ricorso (pag.6) – chesi era limitato ad invocare «l’integrale rigetto dell’appello, vinte lespese con distrazione».2.2.

Ciò premesso in fatto, deve ritenersi, in diritto, che il precettocontenuto nell’art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012 (conv., conNumero registro generale 878/2024Numero sezionale 1354/2026Numero di raccolta generale 14321/2026Data pubblicazione 14/05/2026modif., nella legge n. 221 del 2012), secondo cui la notificazione aldifensore può eseguirsi presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario nelsolo caso di impossibilità di notifica all’indirizzo pec, non incide sullaperdurante efficacia della elezione del domicilio fisico, ove nonespressamente revocata, il quale ben può essere utilizzato per lanotifica, in alternativa a quello digitale (Cass. 5/09/2025, n. 24613).La predetta disposizione, inserita dall’art.52 del d.l. n. 90 del 2014,riguarda, infatti, la sola notifica presso la cancelleria dell’ufficiogiudiziario e non anche la notifica presso il domicilio eletto o dichiarato.Deve pertanto ritenersi che il domicilio (fisico) eletto o dichiaratocontinui, pur dopo l’introduzione del domicilio digitale, a costituire unindirizzo valido (alternativo) per la notifica, quale domicilio concorrentecon quello digitale successivamente indicato, il quale non può reputarsiesclusivo.Ciò, in conformità per un verso, all’univoco orientamentogiurisprudenziale di legittimità, il quale reputa concorrenti i due indirizziper la notifica, escludendo il carattere esclusivo di quello digitale(Cass.11/02/2021, n.3557; Cass. 14/12/2021, n. 39970; Cass.6/11/2024, n. 28532, non mass.); per altro verso, alla giurisprudenzadella Corte europea dei diritti umani, alla luce della quale la normativain tema di inammissibilità deve essere interpetrata in modo da evitareeccessi di formalismo e conseguente mancata tutela dei diritti (in talsenso v. la citata Cass. n. 24613 del 2025).Né può trarsi argomento, in senso contrario, dall’indirizzogiurisprudenziale che esclude l’idoneità della notifica della sentenzad’appello, ove effettuata al domicilio fisico, a far decorrere il terminebreve per il ricorso per cassazione, ove la parte soccombente abbiaindicato un domicilio digitale la cui portata non sia circoscritta alle solecomunicazioni.Numero registro generale 878/2024Numero sezionale 1354/2026Numero di raccolta generale 14321/2026Data pubblicazione 14/05/2026Questo orientamento giurisprudenziale, infatti, si riferisce ad unospecifico effetto della notifica della sentenza d’appello (la decorrenzadel termine breve ex art. 325 cod. proc. civ.), ma non mette in dubbiol’esistenza e la validità della notifica degli atti processuali in generale(e, in particolare, di quelli di impugnazione, con conseguenteammissibilità del gravame sotto tale profilo), ove effettuata al domiciliofisico eletto, quale domicilio concorrente con quello digitale eutilizzabile in alternativa a quest’ultimo.2.3.

Nel caso in esame, la notifica dell’atto d’appello efficacementeeffettuata al difensore dell’appellato (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) neldomicilio originariamente eletto (e non espressamente revocato)presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Messina, deve,pertanto, reputarsi valida.La sentenza d’appello è stata quindi validamente emessa nelcontraddittorio del dott. [OSCURATO:PERSONA], costituitosi tardivamente, e nellacontumacia di altri appellati, non costituitisi nel secondo grado digiudizio.2.4.

D’altra parte – lo si rileva ad abundantiam – al di là delrapporto di alternatività tra domicilio fisico dichiarato o eletto (e nonespressamente revocato) e domicilio digitale indicato, sta di fatto che,costituendosi volontariamente nel giudizio di appello, sia purtardivamente (in data 18 gennaio 2023, laddove l’udienza diprecisazione delle conclusioni era stata tenuta il precedente 3 febbraio2022), il ricorrente aveva comunque sanato l’ipotetica nullità,assoggettandosi al regime di cui agli artt. 291 e 293 cod. proc. civ..Ne discende il rigetto del ricorso.3.

Non deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità, nonavendo le amministrazioni statali vittoriose svolto difese in questasede.Numero registro generale 878/2024Numero sezionale 1354/2026Numero di raccolta generale 14321/2026Data pubblicazione 14/05/2026A norma dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,si deve invece dare atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezionecivile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 aprile 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA] FRASCA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
itale ex lege;-ricorrente-nei confronti diPresidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente protempore; Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona delMinistro pro tempore;-resistenti-per la cassazione della sentenza n. 450/2023 della CORTE d’APPELLOdi MESSINA, depositata il 25 maggio 2023;udìta la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15aprile 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 878/2024Numero sezionale 1354/2026Numero di raccolta generale 14321/2026Data pubblicazione 14/05/20261. Con citazione del 21 aprile 2011, [OSCURATO:PERSONA],insieme ad altri medici, convenne, dinanzi al Tribunale di Messina, lalocale Università degli Studi, il Ministero dell’Università e della Ricercae la Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedendone la condanna alpagamento della somma corrispondente alla remunerazioneasseritamente spettantegli per avere frequentato, presso la predettaUniversità, il corso di specializzazione medica in Anestesia eRianimazione dal 1982 al 1984, conseguendo il relativo diploma.L’azione giudiziaria fu esercitata con il patrociniodell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] che, nell’atto introduttivo del giudizio,elesse domicilio fisico presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Messina.Rimessa la causa in decisione, in sede di comparsa conclusionale edi memoria di replica, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], a seguitodell’introduzione dell’obbligatorietà del domicilio digitale, provvide adindicare il proprio indirizzo pec.2. Con sentenza n.148/2020, il Tribunale, dichiarato il difetto dilegittimazione passiva dell’Università degli Studi di Messina, condannòla Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Università edella Ricerca, in solido tra loro, al pagamento, in favore di GiovanniCarmelo [OSCURATO:PERSONA], dell’importo complessivo di Euro 20.141,82, oltreinteressi, liquidandogli, ex art.11 legge n. 370/1999, la somma di Euro6.713,94 per ogni anno di corso.3. Questa sentenza fu impugnata dalle amministrazioni statalisoccombenti, le quali notificarono l’atto introduttivo del giudiziod’appello al difensore dell’attore presso il domicilio fisicooriginariamente eletto e non presso quello digitale successivamenteindicato.Numero registro generale 878/2024Numero sezionale 1354/2026Numero di raccolta generale 14321/2026Data pubblicazione 14/05/2026L’appellato si costituì tardivamente in appello, allorché la causa erastata già rimessa in decisione, invocando il rigetto del gravame.La Corte d’appello di Messina, con sentenza 25 maggio 2023,n.450, dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministerodell’Università e della Ricerca, nel merito ha parzialmente accoltol’impugnazione, rideterminando il credito di [OSCURATO:PERSONA] confronto della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’importo diEuro 12.308,89, in applicazione dei principi – affermati dalla Corte diGiustizia UE, dapprima con la sentenza 24 gennaio 2018, nelle causeriunite C-616/16 e C-617/16 (recepiti dalle Sezioni Unite di questaCorte con la sentenza 31/07/2018, n.20348), successivamente con lasentenza 3 marzo 2022, nella causa C-590/20 (recepiti dalle SezioniUnite di questa Corte con la sentenza 23/06/2022, n. 20278) – secondocui i medici, che (come il dott. [OSCURATO:PERSONA]) avessero intrapreso laspecializzazione nell’anno 1982, o anche precedentemente, el’avessero terminata, a seconda della durata legale, tre, quattro ocinque anni dopo, avevano bensì diritto agli emolumenti di cui all’art.11 della legge n. 370 del 1999, ma solo decorrere dal 1° gennaio 1983e sino alla conclusione del corso di formazione.4. Per la cassazione della sentenza della Corte messinese haproposto ricorso, sorretto da un unico motivo, Giovanni CarmeloRicciardi.Le amministrazioni intimate non hanno risposto concontroricorso, limitandosi a depositare atto di costituzione in funzionedella partecipazione all’eventuale udienza di discussione.La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale,ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentatoconclusioni scritte.Numero registro generale 878/2024Numero sezionale 1354/2026Numero di raccolta generale 14321/2026Data pubblicazione 14/05/2026Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso viene denunciata, ai sensidell’art.360 n.3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedell’art. 16-sexies del d.l. n.179 del 2012 e successive modificazioni,nonché degli artt. 325, 330 e 291 cod. proc. civ.; viene altresìdenunciata, ai sensi dell’art. 360 n.4 cod. proc. civ., la nullità dellasentenza o del procedimento.Il ricorrente sostiene che la notifica dell’atto d’appello, in quantoeffettuata al suo difensore al domicilio fisico originariamente elettonell’atto introduttivo del giudizio e non a quello digitalesuccessivamente indicato nella comparsa conclusionale e nellamemoria di replica, sarebbe viziata da nullità o addirittura dainesistenza: ciò, avuto riguardo, de facto, alla circostanza che conl’indicazione del domicilio digitale avrebbe dovuto ritenersi revocatal’elezione del domicilio fisico, e tenuto conto, de iure, che, ai sensidell’art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, alla notificazione degli attiin materia civile al difensore presso la cancelleria dell’ufficio giudiziariopuò procedersi esclusivamente in caso di impossibilità, per causaimputabile al destinatario, di eseguire la notifica presso l’indirizzo diposta elettronica certificata risultante dagli elenchi di cui all’art.6-bisdel d.lgs. n. 82 del 2005.In proposito, il ricorrente richiama anche l’orientamento di questaCorte che esclude che la notificazione della sentenza d’appelloeffettuata al domicilio fisico eletto, anziché a quello digitale indicato,sia idonea a far decorrere il termine breve per la proposizione delricorso per cassazione, ove la portata dell’indicazione del domiciliodigitale non sia stata circoscritta alle sole comunicazioni (è citata, inparticolare, Cass. 1/06/2020, n. 10355).Numero registro generale 878/2024Numero sezionale 1354/2026Numero di raccolta generale 14321/2026Data pubblicazione 14/05/2026Conclude che, pertanto, la Corte d’appello avrebbe dovuto,dapprima, sollevare d’ufficio la questione della regolarità della notificadell’atto di gravame, sollecitando le parti a discutere la questione;quindi, provvedere alla declaratoria di «improcedibilità» e/o di«inammissibilità» dell’impugnazione, «a fronte della mancanza di unMessina, che pertanto deve ritenersi passata in giudicato» (pagg.7-8del ricorso).2. Il ricorso è manifestamente infondato.2.1. Giova premettere, in fatto, che non risulta che, attraversol’indicazione del domicilio digitale (effettuata negli atti conclusionali delprimo grado di giudizio), l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] avesseespressamente dichiarato di revocare il domicilio fisico originariamenteeletto presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].Le allegazioni contenute nel ricorso, anzi, lasciano intendere ilcontrario, in quanto l’affermazione secondo cui «con l’elezione deldomicilio digitale, l’originaria domiciliazione presso lo studio dell’Avv.Bonfiglio era da intendersi revocata» (pag.4 del ricorso), logicamenteesclude la sussistenza di una esplicita dichiarazione di revoca deldomicilio fisico eletto.Del pari, neppure risulta che, costituitosi tardivamente nel giudiziod’appello, l’originario attore (attuale appellato) avesse eccepito il viziodi notifica denunciato, ex novo, in questa sede di legittimità o avessechiesto di essere restituito nel termine per proporre appello incidentale,risultando – sempre dalle allegazioni contenute in ricorso (pag.6) – chesi era limitato ad invocare «l’integrale rigetto dell’appello, vinte lespese con distrazione».2.2. Ciò premesso in fatto, deve ritenersi, in diritto, che il precettocontenuto nell’art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012 (conv., conNumero registro generale 878/2024Numero sezionale 1354/2026Numero di raccolta generale 14321/2026Data pubblicazione 14/05/2026modif., nella legge n. 221 del 2012), secondo cui la notificazione aldifensore può eseguirsi presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario nelsolo caso di impossibilità di notifica all’indirizzo pec, non incide sullaperdurante efficacia della elezione del domicilio fisico, ove nonespressamente revocata, il quale ben può essere utilizzato per lanotifica, in alternativa a quello digitale (Cass. 5/09/2025, n. 24613).La predetta disposizione, inserita dall’art.52 del d.l. n. 90 del 2014,riguarda, infatti, la sola notifica presso la cancelleria dell’ufficiogiudiziario e non anche la notifica presso il domicilio eletto o dichiarato.Deve pertanto ritenersi che il domicilio (fisico) eletto o dichiaratocontinui, pur dopo l’introduzione del domicilio digitale, a costituire unindirizzo valido (alternativo) per la notifica, quale domicilio concorrentecon quello digitale successivamente indicato, il quale non può reputarsiesclusivo.Ciò, in conformità per un verso, all’univoco orientamentogiurisprudenziale di legittimità, il quale reputa concorrenti i due indirizziper la notifica, escludendo il carattere esclusivo di quello digitale(Cass.11/02/2021, n.3557; Cass. 14/12/2021, n. 39970; Cass.6/11/2024, n. 28532, non mass.); per altro verso, alla giurisprudenzadella Corte europea dei diritti umani, alla luce della quale la normativain tema di inammissibilità deve essere interpetrata in modo da evitareeccessi di formalismo e conseguente mancata tutela dei diritti (in talsenso v. la citata Cass. n. 24613 del 2025).Né può trarsi argomento, in senso contrario, dall’indirizzogiurisprudenziale che esclude l’idoneità della notifica della sentenzad’appello, ove effettuata al domicilio fisico, a far decorrere il terminebreve per il ricorso per cassazione, ove la parte soccombente abbiaindicato un domicilio digitale la cui portata non sia circoscritta alle solecomunicazioni.Numero registro generale 878/2024Numero sezionale 1354/2026Numero di raccolta generale 14321/2026Data pubblicazione 14/05/2026Questo orientamento giurisprudenziale, infatti, si riferisce ad unospecifico effetto della notifica della sentenza d’appello (la decorrenzadel termine breve ex art. 325 cod. proc. civ.), ma non mette in dubbiol’esistenza e la validità della notifica degli atti processuali in generale(e, in particolare, di quelli di impugnazione, con conseguenteammissibilità del gravame sotto tale profilo), ove effettuata al domiciliofisico eletto, quale domicilio concorrente con quello digitale eutilizzabile in alternativa a quest’ultimo.2.3. Nel caso in esame, la notifica dell’atto d’appello efficacementeeffettuata al difensore dell’appellato (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) neldomicilio originariamente eletto (e non espressamente revocato)presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Messina, deve,pertanto, reputarsi valida.La sentenza d’appello è stata quindi validamente emessa nelcontraddittorio del dott. [OSCURATO:PERSONA], costituitosi tardivamente, e nellacontumacia di altri appellati, non costituitisi nel secondo grado digiudizio.2.4. D’altra parte – lo si rileva ad abundantiam – al di là delrapporto di alternatività tra domicilio fisico dichiarato o eletto (e nonespressamente revocato) e domicilio digitale indicato, sta di fatto che,costituendosi volontariamente nel giudizio di appello, sia purtardivamente (in data 18 gennaio 2023, laddove l’udienza diprecisazione delle conclusioni era stata tenuta il precedente 3 febbraio2022), il ricorrente aveva comunque sanato l’ipotetica nullità,assoggettandosi al regime di cui agli artt. 291 e 293 cod. proc. civ..Ne discende il rigetto del ricorso.3. Non deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità, nonavendo le amministrazioni statali vittoriose svolto difese in questasede.Numero registro generale 878/2024Numero sezionale 1354/2026Numero di raccolta generale 14321/2026Data pubblicazione 14/05/2026A norma dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,si deve invece dare atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezionecivile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 aprile 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA] FRASCA
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