CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 giugno 2022
Cassazione n. 29329/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza emessa il 9 giugno 2022, dichiarava inammissibile l'appello proposto avverso la pronuncia del Tribunale palermitano, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose e dalla esposizione alla pubblica fede. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di un solo motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo deduce violazione dell'art. 581 cod. proc. pen. La Corte di appello avrebbe errato nell'applicazione della norma in quanto l'atto di appello si caratterizzava per la specificità dei motivi, censurando la sentenza di primo grado e evidenziandone i punti di contrasto con le emergenze fattuali. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 5. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il motivo di ricorso si palesa assolutamente generico, non correlato in modo specifico e puntuale alle argomentazioni della sentenza di appello, che effettua una valutazione approfondita e puntuale delle ragioni che conducono alla inammissibilità dell'appello. A fronte della motivazione impugnata il motivo di ricorso per cassazione risulta intrinsecamente indeterminato, manchevole della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), in quanto le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). A ben vedere il motivo resta generico, indicando che la sentenza di appello «si è focalizzata su uno specifico termine» senza chiarire quale, facendo affermazioni astratte e non chiarendo in relazione a quali punti e a quali questioni \() 2 «precise e mirate» la Corte di appello non avrebbe valutato l'atto di appello, errando così nella dichiarazione di inammissibilità. Ne consegue l'assoluta genericità del motivo di ricorso. 3. In relazione alla procedibilità, a fronte della imputazione che fa riferimento alla circostanza aggravante della destinazione a pubblico servizio, deve qui richiamarsi l'orientamento condiviso da questo Collegio per cui, in tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta (Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, dep. 13/01/2022, Mondino, Rv. 282543 - 01), dal che deriva che anche a seguito della riforma della procedibilità del furto conseguente al d.lgs. 150/2022 residua la procedibilità di ufficio per tale ipotesi di aggravante. 4. Per altro, a seguito della valutazione di inammissibilità del ricorso, anche non aderendo all'orientamento da ultimo richiamato, si esclude ogni necessità di indagine in relazione alla sussistenza della querela. Infatti, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, il che vale anche per il caso in esame rispetto alla nuova disciplina, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del