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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 18258/2025

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o la seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da: 1.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] entrambi rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza del 08/01/2025 della Corte di appello di Torino, quarta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’appello di Torino, con la sentenza impugnata in questa sede, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. ed in parziale riforma della pronuncia emessa in data 10/03/2022 dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Asti, riduceva la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni due mesi dieci di reclusione ed euro 800,00 di multa e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni due mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa per i delitti di rapina impropria aggravata e lesioni personali, con revoca per entrambi della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque

2. Hanno proposto distinti ricorsi per cassazione entrambi gli imputati, tramite il difensore fiduciario, ciascuno dei quali deduce un unico motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., relativo alla mancanza e comunque contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato il giudizio di responsabilità per i delitti contestati, nonostante l’assenza di prova circa la compartecipazione degli imputati alla sottrazione di beni presso il bar dell’area di servizio [OSCURATO:PERSONA] e alla successiva azione violenta ai danni della cassiera dell’esercizio la quale, nell’occasione, riportava lesioni personali.

Tali condotte sono ascrivibili esclusivamente alle due donne, mai identificate, che sono riuscite a fuggire prima dell’intervento delle forze dell’ordine e neppure si ravvisa l’ipotesi di concorso anomalo nei reati, ai sensi dell’art. 116 cod. pen., configurata da entrambi i giudici di merito. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il motivo proposto è manifestamente infondato.

In tema di concordato in appello, è consentito il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati e al vizio di motivazione.

In particolare, in ragione dell’effettivo dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello in punto di responsabilità - come nella specie - la cognizione del giudice è limitata alle sole doglianze non oggetto di rinuncia (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170; Sez. 2, del 16/11/2023 n. 50062, Musella, Rv. 285619).

2. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e della somma di euro tremila, ciascuno, in favore della Cassa delle ammende, così determinata con riferimento ai profili di colpa evidenziabili nel ricorso.

P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da: 1.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] entrambi rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza del 08/01/2025 della Corte di appello di Torino, quarta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Torino, con la sentenza impugnata in questa sede, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. ed in parziale riforma della pronuncia emessa in data 10/03/2022 dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Asti, riduceva la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni due mesi dieci di reclusione ed euro 800,00 di multa e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni due mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa per i delitti di rapina impropria aggravata e lesioni personali, con revoca per entrambi della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque 2. Hanno proposto distinti ricorsi per cassazione entrambi gli imputati, tramite il difensore fiduciario, ciascuno dei quali deduce un unico motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., relativo alla mancanza e comunque contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato il giudizio di responsabilità per i delitti contestati, nonostante l’assenza di prova circa la compartecipazione degli imputati alla sottrazione di beni presso il bar dell’area di servizio [OSCURATO:PERSONA] e alla successiva azione violenta ai danni della cassiera dell’esercizio la quale, nell’occasione, riportava lesioni personali. Tali condotte sono ascrivibili esclusivamente alle due donne, mai identificate, che sono riuscite a fuggire prima dell’intervento delle forze dell’ordine e neppure si ravvisa l’ipotesi di concorso anomalo nei reati, ai sensi dell’art. 116 cod. pen., configurata da entrambi i giudici di merito. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il motivo proposto è manifestamente infondato. In tema di concordato in appello, è consentito il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati e al vizio di motivazione. In particolare, in ragione dell’effettivo dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello in punto di responsabilità - come nella specie - la cognizione del giudice è limitata alle sole doglianze non oggetto di rinuncia (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170; Sez. 2, del 16/11/2023 n. 50062, Musella, Rv. 285619). 2. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e della somma di euro tremila, ciascuno, in favore della Cassa delle ammende, così determinata con riferimento ai profili di colpa evidenziabili nel ricorso. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil
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