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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28973/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], considerato che i primi due motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non superano la soglia di ammissibilità, perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, peraltro, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, sia in relazione alla esclusione della grossolanità della contraffazione, che con riguardo alla mancanza di prova del coinvolgimento dell'imputato nel reato presupposto (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8 della motivazione); osservato che le doglianze rivolte nei confronti del diniego del beneficio della sospensione condizionale non superano la soglia di in quanto la motivazione posta a sostegno del diniego non presenta alcun vizio logico o incoerenza con gli le prove raccolte, ma indica con chiarezza la sussistenza di una "non minimale" capacità criminale; il che impone una prognosi negativa in ordine alla ricaduta nel delitto (pag. 10 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], considerato che i primi due motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non superano la soglia di ammissibilità, perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, peraltro, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, sia in relazione alla esclusione della grossolanità della contraffazione, che con riguardo alla mancanza di prova del coinvolgimento dell'imputato nel reato presupposto (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8 della motivazione); osservato che le doglianze rivolte nei confronti del diniego del beneficio della sospensione condizionale non superano la soglia di in quanto la motivazione posta a sostegno del diniego non presenta alcun vizio logico o incoerenza con gli le prove raccolte, ma indica con chiarezza la sussistenza di una "non minimale" capacità criminale; il che impone una prognosi negativa in ordine alla ricaduta nel delitto (pag. 10 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,