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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 febbraio 2021

Cassazione n. 38367/2021

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso quella del Magistrato di Sorveglianza che aveva respinto l'istanza di liberazione anticipata con riferimento ai semestri compresi nel periodo dal 13/11/2012 al 12/6/2014.

Il rigetto derivava dalla consumazione di gravi reati nel 2016 (omicidio volontario, resistenza a pubblico ufficiale e spaccio di sostanze stupefacenti).

Il Tribunale richiamava il principio per cui, in materia di liberazione anticipata, è illegittimo qualunque automatismo: di conseguenza, un comportamento , costituente reato può essere considerato, con un giudizio globale, dimostrativo di una non effettiva partecipazione del condannato alla precedente opera di rieducazione, così da giustificare retroattivamente il diniego del beneficio.

In particolare, colui che, rimesso in libertà dopo un periodo di custodia cautelare, commette condotte criminose dimostra di essere rimasto insensibile agli effetti dissuasivi della misura.

Tali principi trovavano applicazione al caso in esame, anche considerando soltanto il delitto di omicidio volontario (unico ad essere stato giudicato con sentenza irrevocabile).

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo, in un primo motivo, violazione dell'art. 54 legge 354 del 1975 e dell'art. 103, comma 2, d.P.R. 230 del 2000.

La consumazione di un reato nel periodo successivo alla scarcerazione non esime il Tribunale di Sorveglianza dalla valutazione della partecipazione all'opera di rieducazione cui il soggetto è stato sottoposto e giustifica, quindi, il diniego retroattivo della liberazione anticipata solo qualora sia espressione di una non effettiva partecipazione del soggetto a tale opera.

Il ricorrente richiama il principio della semestralizzazione nonché il dettato dell'art. 103 del Regolamento, secondo cui la valutazione della partecipazione del condannato è effettuata con riferimento alla condotta esteriore tenuta e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita.

Il Tribunale di Sorveglianza, invece, aveva fondato la decisione esclusivamente sulla commissione di gravi reati nel periodo successivo alla scarcerazione, senza considerare la condotta tenuta nei semestri dal ricorrente e senza valutare l'impegno dimostrato per partecipare all'opera di rieducazione.

3. Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Questa Corte ha ripetutamente affermato, in tema di liberazione anticipata, che il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti, purché si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto (da ultimo, Sez. 1, Sentenza n. 4019 del 13/07/2020 Cc. (dep. 02/02/2021) Rv. 280522 - 01).

Il ricorrente, pertanto, erra nel contrapporre il principio di semestralizzazione e i criteri indicati dall'art. 103, comma 2,d.P.R. 230 del 2000 al diniego della liberazione anticipata basato sulle condotte successive alla scarcerazione: tale secondo criterio prevale quando la condotta successiva dimostri che il detenuto, benché apparentemente avesse mostrato di partecipare all'opera di rieducazione, mantenendo buoni rapporti con compagni e operatori e partecipando alle attività oggetto dell'offerta di trattamento, in realtà aveva intimamente rifiutato l'opera di rieducazione e di risocializzazione, così da ricadere in gravi condotte dopo la scarcerazione.

Anche l'ulteriore censura mossa dal ricorrente alla valutazione del Tribunale di Sorveglianza - quella di non avere concretamente valutato se i delitti commessi da Legdali dopo la scarcerazione dimostrassero la mancata partecipazione all'opera di rieducazione nel periodo trascorso in custodia cautelare - è infondata: il delitto di omicidio volontario è di una gravità tale da non lasciare dubbi sul totale fallimento dell'opera di rieducazione e di risocializzazione, a sua volta frutto della mancata partecipazione del detenuto; del resto, il rinvio a giudizio per il delitto di commercio di sostanze stupefacenti - valutato dal Magistrato di Sorveglianza ma tralasciato dal Tribunale, che ha ritenuto sufficiente per il giudizio negativo la condanna irrevocabile per omicidio volontario - altro non dimostrava che il soggetto, una volta scarcerato, aveva ripreso la consueta attività illecita, quella che - lo dice lo stesso ricorso - egli aveva "sempre commesso".

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 10 settem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso quella del Magistrato di Sorveglianza che aveva respinto l'istanza di liberazione anticipata con riferimento ai semestri compresi nel periodo dal 13/11/2012 al 12/6/2014. Il rigetto derivava dalla consumazione di gravi reati nel 2016 (omicidio volontario, resistenza a pubblico ufficiale e spaccio di sostanze stupefacenti). Il Tribunale richiamava il principio per cui, in materia di liberazione anticipata, è illegittimo qualunque automatismo: di conseguenza, un comportamento , costituente reato può essere considerato, con un giudizio globale, dimostrativo di una non effettiva partecipazione del condannato alla precedente opera di rieducazione, così da giustificare retroattivamente il diniego del beneficio. In particolare, colui che, rimesso in libertà dopo un periodo di custodia cautelare, commette condotte criminose dimostra di essere rimasto insensibile agli effetti dissuasivi della misura. Tali principi trovavano applicazione al caso in esame, anche considerando soltanto il delitto di omicidio volontario (unico ad essere stato giudicato con sentenza irrevocabile). 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo, in un primo motivo, violazione dell'art. 54 legge 354 del 1975 e dell'art. 103, comma 2, d.P.R. 230 del 2000. La consumazione di un reato nel periodo successivo alla scarcerazione non esime il Tribunale di Sorveglianza dalla valutazione della partecipazione all'opera di rieducazione cui il soggetto è stato sottoposto e giustifica, quindi, il diniego retroattivo della liberazione anticipata solo qualora sia espressione di una non effettiva partecipazione del soggetto a tale opera. Il ricorrente richiama il principio della semestralizzazione nonché il dettato dell'art. 103 del Regolamento, secondo cui la valutazione della partecipazione del condannato è effettuata con riferimento alla condotta esteriore tenuta e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita. Il Tribunale di Sorveglianza, invece, aveva fondato la decisione esclusivamente sulla commissione di gravi reati nel periodo successivo alla scarcerazione, senza considerare la condotta tenuta nei semestri dal ricorrente e senza valutare l'impegno dimostrato per partecipare all'opera di rieducazione. 3. Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Questa Corte ha ripetutamente affermato, in tema di liberazione anticipata, che il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti, purché si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto (da ultimo, Sez. 1, Sentenza n. 4019 del 13/07/2020 Cc. (dep. 02/02/2021) Rv. 280522 - 01). Il ricorrente, pertanto, erra nel contrapporre il principio di semestralizzazione e i criteri indicati dall'art. 103, comma 2,d.P.R. 230 del 2000 al diniego della liberazione anticipata basato sulle condotte successive alla scarcerazione: tale secondo criterio prevale quando la condotta successiva dimostri che il detenuto, benché apparentemente avesse mostrato di partecipare all'opera di rieducazione, mantenendo buoni rapporti con compagni e operatori e partecipando alle attività oggetto dell'offerta di trattamento, in realtà aveva intimamente rifiutato l'opera di rieducazione e di risocializzazione, così da ricadere in gravi condotte dopo la scarcerazione. Anche l'ulteriore censura mossa dal ricorrente alla valutazione del Tribunale di Sorveglianza - quella di non avere concretamente valutato se i delitti commessi da Legdali dopo la scarcerazione dimostrassero la mancata partecipazione all'opera di rieducazione nel periodo trascorso in custodia cautelare - è infondata: il delitto di omicidio volontario è di una gravità tale da non lasciare dubbi sul totale fallimento dell'opera di rieducazione e di risocializzazione, a sua volta frutto della mancata partecipazione del detenuto; del resto, il rinvio a giudizio per il delitto di commercio di sostanze stupefacenti - valutato dal Magistrato di Sorveglianza ma tralasciato dal Tribunale, che ha ritenuto sufficiente per il giudizio negativo la condanna irrevocabile per omicidio volontario - altro non dimostrava che il soggetto, una volta scarcerato, aveva ripreso la consueta attività illecita, quella che - lo dice lo stesso ricorso - egli aveva "sempre commesso". P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10 settem
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