CassazionedecretoSezione 2Decisione del 9 aprile 2026
Cassazione n. 18825/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entato e difeso dall’Avvocatura generaledello Stato;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 1593/2021pubblicata il 6 dicembre 2021.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 15300/2022Numero sezionale 912/2026lette e udite le conclusioni del P.M. in persona del SostitutoNumero di raccolta generale 18825/2026Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accDoatga lpiuebrbleic aizlio ne 09/06/2026ricorso;uditi l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte ricorrente, e l’Avvocaturagenerale dello Statoti, per il controricorrente.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOPaolo Rota e [OSCURATO:PERSONA] hanno propostoopposizione avverso il decreto n. 71523 del 19 giugno 2009 delMinistero dell’Economia e delle Finanze, con cui era stato ingiuntoloro il pagamento della somma di € 60.697,00 a titolo di sanzionepecuniaria amministrativa dovuta per la violazione di cui all’art. 1,comma 1, legge n. 197 del 1991, per avere effettuato n. 34transazioni finanziarie in contanti, senza il tramite degli intermediariabilitati.Il Tribunale di Bergamo ha rigettato il ricorso e confermato ilprovvedimento impugnato, osservando, tra l’altro, che la sanzionepiù favorevole era quella di cui al d.lgs. n. 57 del 2004.Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]La Corte d’Appello di Brescia ha rigettato l’impugnazione e,quanto al problema relativo all’applicabilità della normativa piùfavorevole, ha evidenziato che il giudice dell’opposizione, investitodella questione relativa alla congruità della sanzione, non erachiamato a controllare la motivazione dell’atto, ma dovevadeterminare la sanzione applicando direttamente i criteri previstidall’art. 11 della legge 689 del 1981, esercitando un poterediscrezionale entro il minimo e il massimo previsto dalla legge.Ha precisato, inoltre, che, in assenza del mezzo di impugnazione,non doveva essere esaminata la questione dell’applicabilità o menodel principio del favor rei, essendo la statuizione divenuta definitiva.La Corte di cassazione, avanti alla quale è stata impugnata lasentenza della corte di merito, con ordinanza n. 27705 del 2019, haritenuto fondati il secondo, terzo e quarto motivo del ricorsoNumero registro generale 15300/2022Numero sezionale 912/2026proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], le cui censure si appuntavanoNumero di raccolta generale 18825/2026sulla disciplina asseritamente più favorevole al fine di unaD actao prurbebltictaazio ne 09/06/2026quantificazione della sanzione e della possibilità di accedere alladefinizione agevolata con una corretta indicazione del minimoedittale.La sentenza della Corte d’appello di Brescia è stata, quindi,cassata, con riferimento al trattamento sanzionatorio ed in ragionedella sopravvenuta disciplina in materia, che imponeva una nuovavalutazione in ordine alla quantificazione della sanzione pecuniaria,con rinvio ad altra sezione anche per la disciplina delle spese delgiudizio di legittimità.Il giudizio è stato riassunto dal Ministero dell’Economia e delleirrogata con il decreto oggetto dell’originaria opposizione.Si sono costituiti in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], che hannochiesto fosse applicata la sanzione di € 30.467,00, previoaccertamento che il regime sanzionatorio di cui al d.lgs. n. 231 del2007 - come modificato dal d.lgs. 90 del 2017 - era più favorevole.A detto giudizio è stato riunito quello promosso da [OSCURATO:PERSONA] eCSC spa, nel quale sia i ricorrenti in riassunzione che il Ministerodell’Economia e delle Finanze hanno formulato identici argomenti aconforto delle conclusioni rassegnate.La Corte d’appello di Brescia, con la sentenza impugnata, harigettato l’originaria opposizione.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] srl hanno proposto ricorsoper cassazione sulla base di sette motivi.La P.A. si è difesa con controricorso.Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienzadel 9-4-2026 e nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ. il PubblicoMinistero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale AlbertoCardino, ha depositato memoria con le sue conclusioni.I ricorrenti hanno depositato memorie.Numero registro generale 15300/2022Numero sezionale 912/2026MOTIVI DELLA DECISIONENumero di raccolta generale 18825/20261) Preliminarmente si osserva che la presente contro[OSCURATO:PERSONA] prusbibalic aèzio ne [OSCURATO:DATA_NASCITA]stata già esaminata da questa Suprema Corte con ordinanza n.27705/2019. Tale decisione, nel cassare con rinvio la prima sentenzadella Corte d’appello di Brescia, ha limitato, in maniera definitiva, ilthema decidendum della lite alla sola individuazione, in seguito allemodifiche normative intervenute nelle more del giudizio, deltrattamento sanzionatorio più favorevole all’autore dell’illecito. Nonsono più in questione né l’affermazione della responsabilità deiricorrenti né i criteri utilizzati per individuare le operazioni sanzionatené l’ammontare, in euro, delle somme di denaro oggetto di detteoperazioni. In particolare, anche alla luce dei motivi posti afondamento del precedente ricorso per cassazione, si deve ritenereche la Suprema Corte abbia considerato come definitiva base diriferimento del successivo giudizio di merito (finalizzato, come detto,ormai esclusivamente a stabilire quale sia la regolamentazione piùfavorevole agli incolpati) gli importi complessivi indicati negli atti diaccertamento delle violazioni che hanno poi condotto alle opposizioniin esame.2) Premesso quanto sopra, occorre esaminare i motivi di ricorso.Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art.384 c.p.c. e dell’art. 67, comma 1, d.lgs. n. 231 del 2007, comemodificato dal d.lgs. n. 90 del 2017 perché la corte territoriale sisarebbe limitata a trasfondere il “criterio sanzionatorio” utilizzato dalMEF nel decreto ab origine impugnato - seguendo un metodomatematico o, comunque, “proporzionale” - all’interno dei diversilimiti edittali previsti dal nuovo d.lgs. n. 231 del 2007. Così facendo,però, non avrebbe compiuto gli apprezzamenti di fatto (di cui alcomma 1 dell’art. 67 cit.) prescritti da codesta Suprema Corte comenecessari al fine di determinare in concreto la sanzione applicabile alcaso di specie in base alla normativa sopravvenuta, in tale modocontravvenendo al disposto dell’art. 384, comma 2, del c.p.c.Numero registro generale 15300/2022Numero sezionale 912/2026Quanto dedotto in ordine al necessario espletamento degliNumero di raccolta generale 18825/2026apprezzamenti di fatto (ai sensi del nuovo art. 67, commData 1pu,b bldicaezlio ne 09/06/2026d.lgs. n. 231 del 2007) volti a determinare in concreto la sanzioneapplicabile al caso di specie in base alla normativa sopravvenuta,troverebbe conferma - non solo in quanto disposto nella sopra citatasentenza n. 27705 del 2019, ma anche - in ulteriori pronunciamentidi codesto [OSCURATO:PERSONA] che si sarebbe così espresso nel sensoche «Ai fini della individuazione del trattamento sanzionatorio piùfavorevole risulta quindi necessario un apprezzamento di fatto - chenon può essere compiuto se non in sede di merito - delle circostanzedi commissione dell’illecito, onde stabilire se, per la violazioneconcretamente commessa dal signor S., risulti più favorevole lasanzione irrogabile secondo la disciplina vigente all’epoca dicommissione dell’illecito o quella irrogabile secondo la disciplinaintrodotta dal D.Lgs. n. 90 del 2017, comprensiva dei criteri digraduazione della sanzione sopra menzionati.” (Cass. Sez. 2, del 9agosto 2018, n. 20697; cfr. anche Cass. Sez. 2, del 25 ottobre 2019,n. 27405).».La censura è fondata.La causa concerne trasferimenti di danaro contante superiori ad€ 12.500,00, avvenuti in violazione dell’art. 1, comma 1, d.l. n. 143del 1991, conv., con modif., dalla legge n. 197 del 1991, fra il 1999e il 2004.La sanzione amministrativa irrogata all’autore materiale dellaviolazione, e alla società responsabile in solido, era stata applicata,in data 19 giugno 2009, nella misura del 4% dell’importo trasferito,in base all’art. 5, comma 1, legge n. 197 del 1991, il quale prevedevauna sanzione nella misura massima del 40% e senza minimi edittali.Pertanto, era stata inflitta una sanzione di € 60.697,00 a PaoloRota e alla società all’epoca da lui rappresentata, per la violazionedella normativa antiriciclaggio (art. 1, comma 1, legge n. 197 del1991) in relazione a 34 operazioni in contanti, pari al 4% dell’importodi cui alle violazioni contestate.Numero registro generale 15300/2022Numero sezionale 912/2026Oggetto del contendere è l’individuazione della normativa piùNumero di raccolta generale 18825/2026favorevole ai sanzionati, dovendosi comparare l’art. 63, coDmatam puib b1lic aezio ne 09/06/20266, d.lgs. n. 231 del 2007, nella versione precedente, la qualeprevedeva una sanzione amministrativa pecuniaria sino al 40%dell’importo trasferito, e la disciplina attuale, come modificata dald.lgs. n. 90 del 2017, che contemplava una sanzione che colpiva leviolazioni, in misura predeterminata, entro i limiti edittali (da €3.000,00 a € 50.000,00, quintuplicabile nei casi più gravi).La corte territoriale, nella sentenza impugnata, ha affermato che“mette conto evidenziare che il decreto ministeriale aveva irrogatola sanzione di euro 60.697,00, pari al 4% della somma oggetto delleoperazioni in contanti accertate dalla Guardia di Finanza (per euro1.700.000) nonché pari a 8,92% della sanzione massima previstadalla disciplina previgente (limiti edittali compresi tra l’1% e il 40%),in ragione delle violazioni commesse in numero di 34.Nel nuovo sistema, se si dovesse applicare la sanzione, calcolatanon più sull’ammontare complessivo della somma trasferita, ma suisingoli atti compiuti, applicando il medesimo criterio sanzionatorioadottato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (pari al 8.92%)si otterrebbe una sanzione, per ogni singolo atto, pari a euro4.460,05, ed il risultato finale comporterebbe l’applicazione di unasanzione più che doppia rispetto a quella irrogata.[OSCURATO:PERSONA] né la società obbligata in solido, potrebberogodere di un trattamento sanzionatorio più favorevole in ragionedell’applicazione dell’istituto della continuazione e della reiterazioneravvicinata che oltre a non essere state provate non hanno formatooggetto dell’originario giudizio di opposizione”.Il ragionamento del giudice di appello non è condivisibile.In primo luogo, esso non rispetta quanto stabilito dalla Corte dicassazione con l’ordinanza n. 27705/2019, che ha imposto al giudicedel rinvio di accertare quale trattamento, fra quelli sopra menzionati,fosse, in concreto, “più favorevole al sanzionato”, “in relazioneall’esito degli apprezzamenti di fatto di cui dell’articolo 67 d.lgs. n.Numero registro generale 15300/2022Numero sezionale 912/2026231 del 2007, come modificato dal decreto legislativo n. 90 delNumero di raccolta generale 18825/20262017”. Data pubblicazione 09/06/2026Invece, come rilevato pure dal Procuratore Generale, la Corted’Appello di Brescia ha operato una comparazione astratta eipotetica, atteso che ha presunto che, in base al nuovo regime, sidovesse applicare per ciascuno dei 34 trasferimenti una sanzionefissa, calcolata in via proporzionale rispetto al massimo edittale, perpoi moltiplicare il risultato per il numero delle infrazioni.In questo modo, però, non ha compiuto l’indagine “in concreto”richiesta dall’ordinanza n. 27705/2019, che imponeva di consideraretutte le caratteristiche del caso specifico.La giurisprudenza, d’altronde, è costante nell’affermare che «intema di illecito trasferimento di denaro contante, nell’individuazionedel trattamento sanzionatorio più favorevole, ex art. 69 del D. Lgs.n. 231 del 2007, come introdotto dal D. Lgs. n. 90 del 2017, tra ladisciplina di cui al D.L. n. 143 del 1991 e al D. Lgs. n. 231 del 2007,nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal D. Lgs. n.90 del 2017, e quella derivante da tali modifiche, non è sufficienteprendere in considerazione i minimi e i massimi edittali contemplatidalle diverse normative, occorrendo, al contrario, un apprezzamentodi fatto delle circostanze di commissione dell’illecito, ex art. 67 D.Lgs. n. 231 del 2007, come modificato dal D. Lgs. n. 90 del 2017,dovendo la comparazione fondarsi - come chiarito dalla sentenzadella Corte Costituzionale n. 68 del 2017- sull’individuazione inconcreto del regime complessivamente più favorevole per lapersona, avuto riguardo a tutte le caratteristiche del caso specifico»(cfr. Cass., n. 20697/2018, Cass., n. 18495/2021, Cass., n.24209/2022; Cass., n. 1698/2024).L’art. 67 del d.lgs. n. 231 del 2007, peraltro, menziona proprio i“Criteri per l’applicazione delle sanzioni”, indicati come segue:«1. Nell’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie edelle sanzioni accessorie, previste nel presente Titolo, il Ministerodell’economia e delle finanze e le autorità di vigilanza di settore, perNumero registro generale 15300/2022Numero sezionale 912/2026Numero di raccolta generale 18825/2026i profili di rispettiva competenza, considerano ogni circostanzaData pubblicazione 09/06/2026rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatariodella sanzione sia una persona fisica o giuridica:a) la gravità e durata della violazione;b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridicaresponsabile;d) l’entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate pereffetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;e) l’entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto dellaviolazione, nella misura in cui sia determinabile;f) il livello di cooperazione con le autorità di cui all’articolo 21,comma 2, lettera a) prestato della persona fisica o giuridicaresponsabile;g) l’adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazionedel rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo,commisurate alla natura dell’attività svolta e alle dimensioni deisoggetti obbligati;h) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presentedecreto.2. A fronte di violazioni ritenute di minore gravità, in applicazionedei criteri di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniariaprevista dagli articoli 56 comma 1 e 57 comma 1 può essere ridottada un terzo a due terzi.3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 8-bis dellalegge 21 novembre 1981, n. 689, in materia di concorso formale, dicontinuazione e di reiterazione delle violazioni».La Corte d’appello di Brescia, però, nulla ha detto in ordine aicriteri appena menzionati, nonostante la citata giurisprudenza dicodesta Suprema Corte sia costante nel dichiarare chel’individuazione della lex mitior non può esaurirsi in un confronto trai limiti edittali, ma richiede una valutazione complessiva che tengaNumero registro generale 15300/2022Numero sezionale 912/2026conto di tutti gli elementi applicabili, inclusi i criteri di graduazioneNumero di raccolta generale 18825/2026della pena (Cass., n. 29391/2024). Data pubblicazione 09/06/20263) Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazionedell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111 della Costituzionecon riferimento all’affermazione, contenuta nella sentenzaimpugnata, secondo cui l’applicabilità dell’istituto della continuazioneal caso di specie non sarebbe stata provata, sostenendo che lamotivazione sarebbe stata apparente.In particolare, osservano che, nonostante il thema decidendumcomportasse la necessaria disamina della questione afferenteall’applicabilità dell’art. 67, comma 3, cit., risultava evidente comela motivazione della sentenza impugnata non esponesse in alcunmodo il ragionamento logico-giuridico che aveva condotto il Collegiodi appello ad escludere che fosse stata fornita la prova circa larilevanza dell’istituto della continuazione nel caso di specie.Sul punto rilevano, altresì, come il giudice del rinvio non avesserichiamato in alcun modo (tantomeno nell’esposizione dei fatti dicausa) le argomentazioni proposte da essi ricorrenti.Con il terzo motivo lamentano la violazione dell’art. 384 c.p.c.perché il giudice a quo avrebbe disatteso il precedente decisum diquesta Suprema Corte, avendo mancato di svolgere gli “autonomi”apprezzamenti afferenti la concreta applicabilità della continuazione(ex art. 67, comma 3), necessari al fine di valutare se, in relazioneall’illecito commesso, dovesse ritenersi in concreto più favorevole ilregime sanzionatorio di cui al nuovo d.lgs. n. 231 del 2007. Lacontestazione prende in considerazione specificamente la questionedella mancata ritenuta continuazione.Con il quarto motivo rappresentano la violazione degli artt. 115c.p.c., 2697 c.c. e 67, comma 3, del d.lgs. n. 231 del 2007, comemodificato dal d.lgs. n. 90 del 2017, perché il giudice a quo avrebbeomesso di riscontrare gli argomenti di prova addotti dagli opponential fine di dimostrare la concreta applicabilità dell’istituto dellacontinuazione nella fattispecie.Numero registro generale 15300/2022Numero sezionale 912/2026Con il quinto motivo i ricorrenti contestano la violazione dell’art.Numero di raccolta generale 18825/2026384 c.p.c. in quanto la corte territoriale avrebbe disDaattat epusbobli caizlio ne 09/06/2026precedente decisum di questa Suprema Corte, avendo mancato disvolgere gli apprezzamenti afferenti alla concreta applicabilità dellacontinuazione, necessari al fine di valutare se, in relazione all’illecitocommesso, dovesse ritenersi in concreto più favorevole il regimesanzionatorio di cui al nuovo d.lgs. n. 231 del 2007.Con il sesto motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 69 del d.lgs. n. 231 del 2007, come modificatodal d.lgs. n. 90 del 2017, con riguardo nuovamente alla decisione dimerito di escludere l’applicazione dell’istituto della continuazione alcaso di specie motivando che la stessa non avrebbe formato oggettodell’originario giudizio di opposizione.Con il settimo motivo i ricorrenti contestano la violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 49, 63 e 67 del d.lgs. n. 231 del 2007,come modificato dal d.lgs. n. 90 del 2017, e dell’art. 12 dellepreleggi, affermando che, nel caso di plurimi trasferimenti soggettiad un’unica contestazione ed aventi valore complessivo superiore a€ 250.000,00 (come nel caso di specie), avrebbe dovuto essereirrogata un’unica sanzione compresa nei limiti edittali previsti tra €15.000,00 ed € 250.000,00.Si tratta di censure che, stante l’accoglimento del primo motivo,vanno dichiarate assorbite.Esse saranno valutate dal giudice del rinvio, che, nel fare ciò,dovrà tenere conto dei limiti del thema decidendum ancora oggettodi lite, come definiti dalla precedente pronuncia di rinvio di questaSuprema Corte e precisati al punto 1 della presente motivazione, e,quindi, utilizzare come definitiva base di riferimento per la nuovadecisione di merito, finalizzata a stabilire ormai esclusivamente iltrattamento sanzionatorio più favorevole agli incolpati, gli importicomplessivi indicati negli atti di accertamento delle violazioni chehanno condotto alle opposizioni in esame.4) Il ricorso è accolto quanto al primo motivo, assorbiti gli altri.Numero registro generale 15300/2022Numero sezionale 912/2026Numero di raccolta generale 18825/2026La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia,Data pubblicazione 09/06/2026in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito allaluce dei principi sopra illustrati, anche in ordine alle spese dilegittimità. P.Q.MLa Corteaccoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello diBrescia, in diversa composizione, che provvederà anche in ordinealle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 9 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDario [OSCURATO:PERSONA]