CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 luglio 1954
Cassazione n. 03515/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il 02/05/1984 [OSCURATO:PERSONA] nato il 30/06/1994 avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • E F letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili per le seguenti ragioni: i) la doglianza relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e motivo unico del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]) è generica e aspecifica, avendo la Corte territoriale argomentato, sia pure in termini sintetici sulla rilevanza ostativa della «ripetitività delle condotte accertate» (cfr. pagine 5 e 8), desunta dai plurimi episodi di spaccio riuniti in continuazione per entrambi gli imputati; ii) le doglianze relative al diniego delle circostanze attenuanti generiche (motivo unico del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]) e alla loro mancata applicazione in regime di prevalenza sulla recidiva (secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]) sono generiche e manifestamente infondate, avendo la Corte territoriale adeguatamente argomentato su tali punti, senza incorrere in alcun vizio logico (si veda pagina 5, quanto a [OSCURATO:PERSONA], e pagina 6 quanto a [OSCURATO:PERSONA]); ritenuto che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto i rispettivi ricorsi senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gen