CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021
Cassazione n. 36648/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 14618/2021 FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo difensore di fiducia, ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata l'affermazione della sua responsabilità per il reato di rapina impropria deducendo con un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui all' art. 62 n. 4 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il motivo proposto è manifestamente infondato essendosi la corte territoriale, nel negare detta attenuante, conformata al condivisibile orientamento secondo cui ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici ( Sez. 2, Sentenza n. 50987 del 17/12/2015 Ud. (dep. 29/12/2015 ) Rv. 265685. Nel caso in esame i giudici di merito hanno correttamente considerato le lesioni fisiche patite dalla commessa, aggredita in occasione della rapina, che ha avuto bisogno di gg. dieci di cure. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 15 Luglio 2021 consigliere estensore 11