Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:T:2008:335
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 10 settembre 2008 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(causa T‑284/06)
«Esperto nazionale distaccato – Indennità di soggiorno – Luogo di residenza al momento del distacco – Eccezione d’illegittimità dell’art. 20, n. 3, lett. b), della decisione sugli esperti nazionali distaccati – Principio della parità di trattamento»
1.
Funzionari – Rimborso delle spese – Esperti nazionali distaccati – Indennità giornaliera (Art. 141 CE) (v. punti 28-31)
2.
Diritto comunitario – Principi – Tutela del legittimo affidamento (v. punti 41-43)
[OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione della Commissione 30 gennaio 2006 che ha respinto la richiesta della ricorrente diretta
ad ottenere l’adeguamento, in seguito al suo divorzio, dell’importo delle indennità dovute ai sensi dell’art. 17 della decisione
della Commissione 30 aprile 2002, C(2002) 1559, relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati, così come
modificata.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.