CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2023
Cassazione n. 35396/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso contro la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari ha applicato, su richiesta delle parti, la pena di anni uno, mesi due e giorni 20 di reclusione per i delitti in concorso di illegale detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola, arma comune da sparo, e di lesioni aggravate in danno di [OSCURATO:PERSONA], in Bari il 17 novembre 2015. 2. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente ha prospettato in modo generico difetti di motivazione, anche in punto di qualificazione giuridica, che non rientrano nella categoria dell'errore denunciabile con il ricorso per cassazione. Le doglianze si sostanziano in motivi inammissibili, alla luce di quanto statuito dall'articolo 448, comma 2-bis, c.p.p. 3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 Il igliere estensore Il preside