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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 8 aprile 2022

Cassazione n. 27787/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 22357-2021 per regolamento di competenza proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controparte - avverso la sentenza n. 1453/2021 del TRIBUNALE di PADOVA, pubblicata il 13/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 1453/2021 resa dal Tribunale di Padova.

Il Tribunale, adito in opposizione dal [OSCURATO:PERSONA], ha accolto l'eccezione dell'opponente e ha dichiarato il difetto della propria competenza, in favore degli arbitri, a decidere la domanda di pagamento della ricorrente e le eccezioni formulate dall'opponente e, per l'effetto, ha revocato il decreto che aveva ingiunto al [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di euro 78.966,15.

Memoria difensiva ex art. 47, comma 5 c.p.c. è stata depositata dal [OSCURATO:PERSONA].

Entrambe le parti hanno presentato memoria ai sensi dell'art. 380- ter, comma 2 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso contesta "l'avvenuta violazione delle norme sulla competenza e l'omessa considerazione di fatti storici decisivi per il giudizio, la cui valutazione è logicamente preordinata e funzionale alla risoluzione della questione di competenza", in particolare il Tribunale non avrebbe considerato che:

1. la ricorrente non è mai stata consorziata, non essendoci stata accettazione conforme alla proposta di iscrizione al Consorzio, così che non risulta applicabile la clausola compromissoria;

2. [OSCURATO:PERSONA] non ha mai effettuato alcun versamento in favore del Consorzio, né della quota di partecipazione, né di oneri consortili, così che l'iscrizione non risulta perfezionata;

3. la ricorrente è sempre rimasta estranea alla vita del Consorzio;

4. Anche a volere considerare [OSCURATO:PERSONA] iscritta al Consorzio, la clausola compromissoria di cui allo statuto del Consorzio risulta vessatoria e non è stata oggetto di approvazione specifica; Ric. 2021 n. 22357 sez.

M2 - ud. 08-04-2022 -2-

5. sempre volendo considerare [OSCURATO:PERSONA] iscritta al Consorzio in data 5 dicembre 2018, come risultante da visura camerale, deve ritenersi esercitato il diritto di recesso di cui all'art. 7 dello statuto per tacito assenso, ossia per mancato pagamento dei contributi associativi;

6. di fatto, gli accordi economici intercorsi tra le parti, prima e dopo i lavori, sono stati regolati da accordi diversi rispetto a quanto previsto dal tariffario del Consorzio.

Il ricorso non può essere accolto.

Il Tribunale di Padova ha infatti analiticamente considerato le circostanze elencate dal ricorrente (pp. 3- 5 della sentenza impugnata) e le ha ritenute non decisive a fronte del chiaro contenuto della clausola arbitrale (che deferisce all'arbitro qualunque controversia tra i consorziati e il Consorzio) e delle prove prodotte dal Consorzio (in particolare, la corrispondenza intercorsa tra il commercialista della ricorrente e il Consorzio, il contratto di affidamento dei lavori, la visura camerale da cui risulta l'iscrizione di [OSCURATO:PERSONA] alla data del 22 dicembre 2020), prove che hanno portato il Tribunale - con giudizio che il Collegio condivide - a ritenere che la ricorrente facesse parte del Consorzio quanto meno all'epoca in cui sono stati svolti i lavori.

Quanto alla vessatorietà della clausola arbitrale, va rilevato che "l'efficacia della clausola compromissoria, in quanto clausola vessatoria, è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui detta clausola sia inserita in contratti con condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti ovvero conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari, non già quando la clausola sia contenuta nello statuto o nel regolamento di un organismo sociale del quale il soggetto entri a far parte" (così Cass. 4351/1993, cfr. pure Cass. 11751/ 2003).

II. Va pertanto confermata la competenza arbitrale.

Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza (né vi è spazio per una riforma della liquidazione delle Ric. 2021 n. 22357 sez.

M2 - ud. 08-04-2022 -3- spese operata dal Tribunale, auspicata dalla ricorrente in caso di accoglimento del ricorso).

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e conferma la competenza arbitrale; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 4.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 22357-2021 per regolamento di competenza proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controparte - avverso la sentenza n. 1453/2021 del TRIBUNALE di PADOVA, pubblicata il 13/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 1453/2021 resa dal Tribunale di Padova. Il Tribunale, adito in opposizione dal [OSCURATO:PERSONA], ha accolto l'eccezione dell'opponente e ha dichiarato il difetto della propria competenza, in favore degli arbitri, a decidere la domanda di pagamento della ricorrente e le eccezioni formulate dall'opponente e, per l'effetto, ha revocato il decreto che aveva ingiunto al [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di euro 78.966,15. Memoria difensiva ex art. 47, comma 5 c.p.c. è stata depositata dal [OSCURATO:PERSONA]. Entrambe le parti hanno presentato memoria ai sensi dell'art. 380- ter, comma 2 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso contesta "l'avvenuta violazione delle norme sulla competenza e l'omessa considerazione di fatti storici decisivi per il giudizio, la cui valutazione è logicamente preordinata e funzionale alla risoluzione della questione di competenza", in particolare il Tribunale non avrebbe considerato che: 1. la ricorrente non è mai stata consorziata, non essendoci stata accettazione conforme alla proposta di iscrizione al Consorzio, così che non risulta applicabile la clausola compromissoria; 2. [OSCURATO:PERSONA] non ha mai effettuato alcun versamento in favore del Consorzio, né della quota di partecipazione, né di oneri consortili, così che l'iscrizione non risulta perfezionata; 3. la ricorrente è sempre rimasta estranea alla vita del Consorzio; 4. Anche a volere considerare [OSCURATO:PERSONA] iscritta al Consorzio, la clausola compromissoria di cui allo statuto del Consorzio risulta vessatoria e non è stata oggetto di approvazione specifica; Ric. 2021 n. 22357 sez. M2 - ud. 08-04-2022 -2- 5. sempre volendo considerare [OSCURATO:PERSONA] iscritta al Consorzio in data 5 dicembre 2018, come risultante da visura camerale, deve ritenersi esercitato il diritto di recesso di cui all'art. 7 dello statuto per tacito assenso, ossia per mancato pagamento dei contributi associativi; 6. di fatto, gli accordi economici intercorsi tra le parti, prima e dopo i lavori, sono stati regolati da accordi diversi rispetto a quanto previsto dal tariffario del Consorzio. Il ricorso non può essere accolto. Il Tribunale di Padova ha infatti analiticamente considerato le circostanze elencate dal ricorrente (pp. 3- 5 della sentenza impugnata) e le ha ritenute non decisive a fronte del chiaro contenuto della clausola arbitrale (che deferisce all'arbitro qualunque controversia tra i consorziati e il Consorzio) e delle prove prodotte dal Consorzio (in particolare, la corrispondenza intercorsa tra il commercialista della ricorrente e il Consorzio, il contratto di affidamento dei lavori, la visura camerale da cui risulta l'iscrizione di [OSCURATO:PERSONA] alla data del 22 dicembre 2020), prove che hanno portato il Tribunale - con giudizio che il Collegio condivide - a ritenere che la ricorrente facesse parte del Consorzio quanto meno all'epoca in cui sono stati svolti i lavori. Quanto alla vessatorietà della clausola arbitrale, va rilevato che "l'efficacia della clausola compromissoria, in quanto clausola vessatoria, è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui detta clausola sia inserita in contratti con condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti ovvero conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari, non già quando la clausola sia contenuta nello statuto o nel regolamento di un organismo sociale del quale il soggetto entri a far parte" (così Cass. 4351/1993, cfr. pure Cass. 11751/ 2003). II. Va pertanto confermata la competenza arbitrale. Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza (né vi è spazio per una riforma della liquidazione delle Ric. 2021 n. 22357 sez. M2 - ud. 08-04-2022 -3- spese operata dal Tribunale, auspicata dalla ricorrente in caso di accoglimento del ricorso). Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e conferma la competenza arbitrale; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 4.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Rom
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