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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 aprile 2025

Cassazione n. 30881/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 2368/2025 CC - 09/07/2025 R.G.N. 17039/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Chieti udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 30881/2025 Roma, lì, 15/09/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 22 aprile 2025 il Tribunale di Chieti, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto solo parzialmente la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento dell'istituto della continuazione tra i reati giudicati con numerose sentenze, per alcuni dei quali esso era stato già applicato con precedenti provvedimenti.

In primo luogo ha respinto la richiesta di concessione della continuazione per i reati di cui alle sentenze per le quali l'istituto non è stato mai applicato, nei quattro provvedimenti precedenti, ritenendo assenti i necessari elementi indicatori di una loro programmazione unitaria con almeno uno dei reati di cui alle altre condanne.

Ha, invece, accolto la diversa censura in merito alla correttezza del quantum della pena determinata con l'ordinanza n. 74/2023 SIGE emessa il 22 maggio 2023, riconoscendo essere stato superato il limite del triplo della pena irrogata per la violazione più grave, ed ha rideterminato detta pena complessiva in sei anni di reclusione ed euro 1.200 di multa.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.

Il giudice dell'esecuzione, nel valutare la sussistenza della continuazione tra reati, non può prescindere dall'affermazione della sua sussistenza già operata per altri reati, e deve motivare in modo specifico e adeguato perché la ritenga insussistente.

Nel presente caso, non ha spiegato perché i reati giudicati con le condanne di cui ai numeri 9, 13 e 14 dell'elenco non siano riconducibili al medesimo disegno criminoso, già individuato per gruppi di sentenze.

L'ordinanza, poi, ha erroneamente valutato l'abitualità del reato, ritenendo la presenza di precedenti penali un elemento ostativo alla continuazione, e così confondendo l'abitualità nel reato con l'assenza di un medesimo disegno criminoso, mentre la sistematicità dei delitti può essere indice di una loro programmazione unitaria.

2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione al diniego della continuazione per i reati di cui alle sentenze n. 9, 13 e 14 dell'elenco.

La motivazione è illogica nella parte in cui il giudice ha escluso la continuazione parlando genericamente di condotte tenute a seguito di una scelta di vita delinquenziale, senza valutare la sussistenza degli elementi indicativi di un'unica programmazione, e senza considerare che il loro insieme può dimostrare l'unitarietà del disegno criminoso.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, per l'omesso contenimento dell'aumento per i reati satellite nella misura di tre mesi di reclusione, come stabilito dal giudice della cognizione e come riconosciuto nel provvedimento n. 182/2023 SIEP.

Nel provvedimento di cumulo n. 285/2024 SIEP, richiamante il n. 182/2023 SIEP, l'aumento della pena per la continuazione interna è stato contenuto in tre mesi di reclusione ed anche il giudice della cognizione, nell'emettere la sentenza di cui al n. 12 dell'elenco riconoscendo la continuazione, ha contenuto la pena per il reato satellite in tre mesi di reclusione, analogamente a quanto disposto negli altri provvedimenti applicativi della continuazione.

Il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto mantenere lo stesso canone valutativo, mentre ha operato aumenti superiori, senza alcuna motivazione.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.

2. Con il primo e il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta il vizio dell'ordinanza per non avere ritenuto uniti in continuazione con altri reati, già posti in continuazione tra loro, i reati giudicati con le sentenza di cui ai numeri 9, 13 e 14 dell'elenco.

L'ordinanza impugnata, però, motiva ampiamente le ragioni di tale diniego, in modo logico e conforme ai principi di questa Corte, secondo cui «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

Nel presente caso, il giudice dell'esecuzione ha valutato che, per i reati giudicati con le predette sentenze, mancano tutti gli indici rivelatori della programmazione unitaria, individuati invece nei precedenti provvedimenti, che hanno applicato la continuazione a distinti gruppi di reato.

Tale valutazione appare non manifestamente illogica, né in contrasto con la norma di cui all'art.671 cod. proc. pen.: il giudice ha sottolineato, infatti, che i precedenti provvedimenti hanno ritenuto uniti in continuazione furti commessi nel dicembre 2007, altri furti e rapine commessi tra gennaio e marzo 2010, minacce e violazioni al codice stradale commesse tra marzo e maggio 2016, e varie evasioni commesse nel 2017.

In particolare, ha evidenziato che in relazione ai reati di furto giudicati con la sentenza n. 9 e con la sentenza n. 13, commessi nel marzo 2019 e nel luglio 2017, vi è omogeneità con altri furti ritenuti in continuazione, ma manca del tutto una contiguità temporale, sussistendo un intervallo temporale di circa due anni tra loro, e di circa sei anni con gli altri furti già ritenuti in continuazione, e che in relazione ai delitti di rapina ed estorsione, di cui alla sentenza n. 14, commessi nel novembre 2018, non vi è omogeneità con gli altri reati, se non una parziale omogeneità con un delitto di tentata rapina commesso nel giugno 2017, e soprattutto vi è una rilevante distanza temporale.

La sua valutazione, che manchino del tutto elementi sintomatici da cui dedurre che anche tali condotte siano state programmate unitariamente alle altre, o unitariamente tra loro, e che esse siano, pertanto, frutto di determinazioni estemporanee ovvero espressione di una generica inclinazione a delinquere, è del tutto logica.

Il ricorrente, peraltro, non si confronta adeguatamente con questa motivazione, perché si limita ad opporre alla valutazione della mancanza di una omogeneità dei titoli di reato e della modalità delle condotte, e dell'assenza di contiguità temporale, un generico richiamo alla doverosità di adeguarsi alle precedenti decisioni di altri giudici dell'esecuzione, che invece non possono risultare rilevanti quando, come in questo caso, sono state assunte in relazione a reati di altra natura o molto distanti nel tempo.

Il ricorrente, inoltre, sostiene che l'esistenza di un programma criminoso unitario sia dimostrato dalle ripetute violazioni delle prescrizioni della sorveglianza speciale, senza considerare la eterogeneità e la distanza nel tempo, rispetto a tali violazioni, dei reati giudicati con le sentenze di cui ai numeri 9, 13 e 14 dell'elenco.

Il primo e il secondo motivo di ricorso sono, pertanto, infondati e devono essere rigettati.

3. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato.

Il ricorrente ripropone la tesi difensiva, già respinta nell'ordinanza impugnata con motivazione approfondita, e non si confronta adeguatamente con essa, omettendo di prendere atto dell'indicazione del giudice, secondo cui gli aumenti la cui entità è contestata sono stati calcolati da ordinanze precedenti, e non da quella oggetto di esame, e sono stati applicati in misura superiore a quella di mesi tre di reclusione.

L'affermazione secondo cui l'ordinanza impugnata ha violato il divieto di reformatio in peius, pertanto, è errata.

Il giudice dell'esecuzione si è limitato a correggere la pena illegale applicata nell'ordinanza n. 74/2023 SIGE, riducendo gli aumenti per i reati satellite al fine di rispettare il limite massimo dell'aumento complessivo, stabilito dall'art. 81, comma 1, cod. pen. nel triplo della pena base.

Secondo quanto indicato nell'ordinanza impugnata, gli aumenti per i reati- satellite qui rideterminati sono stati stabiliti con l'ordinanza n. 210/2019 SIGE, in misura ben superiore a quella di mesi tre di reclusione, e sono stati ribaditi nelle ordinanze successive, la n. 129/2020 SIGE e la n. 156/2022 SIGE.

L'entità di tali aumenti non è stata precedentemente contestata, impugnando tali provvedimenti, per cui il ricorrente non può dolersene, e tanto meno può dolersi del fatto che l'ordinanza qui impugnata li abbia ridotti, per contenere la pena complessiva nella misura imposta dalla legge.

L'affermazione secondo cui il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto contenere in tre mesi di reclusione l'aumento per ciascuno dei reati satellite è palesemente infondata.

Gli aumenti, come detto, sono stati già stabiliti nelle ordinanze precedenti, non impugnate, e sono superiori a mesi tre di reclusione perché tengono conto della natura e gravità di ogni singolo reato; il fatto che, in altri provvedimenti, un giudice dell'esecuzione, o della cognizione, abbia stabilito un aumento di tre mesi di reclusione per un reato del tutto diverso, non impone alcun vincolo ad un successivo giudicante, il quale non è tenuto ad uniformarsi a tale decisione.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 09 luglio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 2368/2025 CC - 09/07/2025 R.G.N. 17039/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Chieti udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 30881/2025 Roma, lì, 15/09/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 22 aprile 2025 il Tribunale di Chieti, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto solo parzialmente la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento dell'istituto della continuazione tra i reati giudicati con numerose sentenze, per alcuni dei quali esso era stato già applicato con precedenti provvedimenti. In primo luogo ha respinto la richiesta di concessione della continuazione per i reati di cui alle sentenze per le quali l'istituto non è stato mai applicato, nei quattro provvedimenti precedenti, ritenendo assenti i necessari elementi indicatori di una loro programmazione unitaria con almeno uno dei reati di cui alle altre condanne. Ha, invece, accolto la diversa censura in merito alla correttezza del quantum della pena determinata con l'ordinanza n. 74/2023 SIGE emessa il 22 maggio 2023, riconoscendo essere stato superato il limite del triplo della pena irrogata per la violazione più grave, ed ha rideterminato detta pena complessiva in sei anni di reclusione ed euro 1.200 di multa. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. Il giudice dell'esecuzione, nel valutare la sussistenza della continuazione tra reati, non può prescindere dall'affermazione della sua sussistenza già operata per altri reati, e deve motivare in modo specifico e adeguato perché la ritenga insussistente. Nel presente caso, non ha spiegato perché i reati giudicati con le condanne di cui ai numeri 9, 13 e 14 dell'elenco non siano riconducibili al medesimo disegno criminoso, già individuato per gruppi di sentenze. L'ordinanza, poi, ha erroneamente valutato l'abitualità del reato, ritenendo la presenza di precedenti penali un elemento ostativo alla continuazione, e così confondendo l'abitualità nel reato con l'assenza di un medesimo disegno criminoso, mentre la sistematicità dei delitti può essere indice di una loro programmazione unitaria. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione al diniego della continuazione per i reati di cui alle sentenze n. 9, 13 e 14 dell'elenco. La motivazione è illogica nella parte in cui il giudice ha escluso la continuazione parlando genericamente di condotte tenute a seguito di una scelta di vita delinquenziale, senza valutare la sussistenza degli elementi indicativi di un'unica programmazione, e senza considerare che il loro insieme può dimostrare l'unitarietà del disegno criminoso. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, per l'omesso contenimento dell'aumento per i reati satellite nella misura di tre mesi di reclusione, come stabilito dal giudice della cognizione e come riconosciuto nel provvedimento n. 182/2023 SIEP. Nel provvedimento di cumulo n. 285/2024 SIEP, richiamante il n. 182/2023 SIEP, l'aumento della pena per la continuazione interna è stato contenuto in tre mesi di reclusione ed anche il giudice della cognizione, nell'emettere la sentenza di cui al n. 12 dell'elenco riconoscendo la continuazione, ha contenuto la pena per il reato satellite in tre mesi di reclusione, analogamente a quanto disposto negli altri provvedimenti applicativi della continuazione. Il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto mantenere lo stesso canone valutativo, mentre ha operato aumenti superiori, senza alcuna motivazione. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato. 2. Con il primo e il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta il vizio dell'ordinanza per non avere ritenuto uniti in continuazione con altri reati, già posti in continuazione tra loro, i reati giudicati con le sentenza di cui ai numeri 9, 13 e 14 dell'elenco. L'ordinanza impugnata, però, motiva ampiamente le ragioni di tale diniego, in modo logico e conforme ai principi di questa Corte, secondo cui «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Nel presente caso, il giudice dell'esecuzione ha valutato che, per i reati giudicati con le predette sentenze, mancano tutti gli indici rivelatori della programmazione unitaria, individuati invece nei precedenti provvedimenti, che hanno applicato la continuazione a distinti gruppi di reato. Tale valutazione appare non manifestamente illogica, né in contrasto con la norma di cui all'art.671 cod. proc. pen.: il giudice ha sottolineato, infatti, che i precedenti provvedimenti hanno ritenuto uniti in continuazione furti commessi nel dicembre 2007, altri furti e rapine commessi tra gennaio e marzo 2010, minacce e violazioni al codice stradale commesse tra marzo e maggio 2016, e varie evasioni commesse nel 2017. In particolare, ha evidenziato che in relazione ai reati di furto giudicati con la sentenza n. 9 e con la sentenza n. 13, commessi nel marzo 2019 e nel luglio 2017, vi è omogeneità con altri furti ritenuti in continuazione, ma manca del tutto una contiguità temporale, sussistendo un intervallo temporale di circa due anni tra loro, e di circa sei anni con gli altri furti già ritenuti in continuazione, e che in relazione ai delitti di rapina ed estorsione, di cui alla sentenza n. 14, commessi nel novembre 2018, non vi è omogeneità con gli altri reati, se non una parziale omogeneità con un delitto di tentata rapina commesso nel giugno 2017, e soprattutto vi è una rilevante distanza temporale. La sua valutazione, che manchino del tutto elementi sintomatici da cui dedurre che anche tali condotte siano state programmate unitariamente alle altre, o unitariamente tra loro, e che esse siano, pertanto, frutto di determinazioni estemporanee ovvero espressione di una generica inclinazione a delinquere, è del tutto logica. Il ricorrente, peraltro, non si confronta adeguatamente con questa motivazione, perché si limita ad opporre alla valutazione della mancanza di una omogeneità dei titoli di reato e della modalità delle condotte, e dell'assenza di contiguità temporale, un generico richiamo alla doverosità di adeguarsi alle precedenti decisioni di altri giudici dell'esecuzione, che invece non possono risultare rilevanti quando, come in questo caso, sono state assunte in relazione a reati di altra natura o molto distanti nel tempo. Il ricorrente, inoltre, sostiene che l'esistenza di un programma criminoso unitario sia dimostrato dalle ripetute violazioni delle prescrizioni della sorveglianza speciale, senza considerare la eterogeneità e la distanza nel tempo, rispetto a tali violazioni, dei reati giudicati con le sentenze di cui ai numeri 9, 13 e 14 dell'elenco. Il primo e il secondo motivo di ricorso sono, pertanto, infondati e devono essere rigettati. 3. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente ripropone la tesi difensiva, già respinta nell'ordinanza impugnata con motivazione approfondita, e non si confronta adeguatamente con essa, omettendo di prendere atto dell'indicazione del giudice, secondo cui gli aumenti la cui entità è contestata sono stati calcolati da ordinanze precedenti, e non da quella oggetto di esame, e sono stati applicati in misura superiore a quella di mesi tre di reclusione. L'affermazione secondo cui l'ordinanza impugnata ha violato il divieto di reformatio in peius, pertanto, è errata. Il giudice dell'esecuzione si è limitato a correggere la pena illegale applicata nell'ordinanza n. 74/2023 SIGE, riducendo gli aumenti per i reati satellite al fine di rispettare il limite massimo dell'aumento complessivo, stabilito dall'art. 81, comma 1, cod. pen. nel triplo della pena base. Secondo quanto indicato nell'ordinanza impugnata, gli aumenti per i reati- satellite qui rideterminati sono stati stabiliti con l'ordinanza n. 210/2019 SIGE, in misura ben superiore a quella di mesi tre di reclusione, e sono stati ribaditi nelle ordinanze successive, la n. 129/2020 SIGE e la n. 156/2022 SIGE. L'entità di tali aumenti non è stata precedentemente contestata, impugnando tali provvedimenti, per cui il ricorrente non può dolersene, e tanto meno può dolersi del fatto che l'ordinanza qui impugnata li abbia ridotti, per contenere la pena complessiva nella misura imposta dalla legge. L'affermazione secondo cui il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto contenere in tre mesi di reclusione l'aumento per ciascuno dei reati satellite è palesemente infondata. Gli aumenti, come detto, sono stati già stabiliti nelle ordinanze precedenti, non impugnate, e sono superiori a mesi tre di reclusione perché tengono conto della natura e gravità di ogni singolo reato; il fatto che, in altri provvedimenti, un giudice dell'esecuzione, o della cognizione, abbia stabilito un aumento di tre mesi di reclusione per un reato del tutto diverso, non impone alcun vincolo ad un successivo giudicante, il quale non è tenuto ad uniformarsi a tale decisione. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 09 luglio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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