CassazionedecretoSezione 1Decisione del 29 novembre 2024
Cassazione n. 34742/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 20901-2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife s o da ll ’ A vvocat o [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso il DECRETO N. 512/2017 del [OSCURATO:PERSONA] , depositato il[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’ adunanza in camera di consiglio del 29/11/2024; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il Comune di Cicciano ha chiesto di essere ammesso allo stato passivo dell’Amministrazione straordinaria di [OSCURATO:SOCIETA]per la somma complessiva di €. 2.328.030,88, di cui €. 1.018.348,83 in collocazione privilegiata a norma dell ’ art. 2752, comma 3°, c.c.. 1.2. Il giudice delegato ha ammesso l’istante al passivo del fallimento per la somma di €. 615.234,47, con esclusione Ric. 2017n. 2 0901 - Sez. 1 - CC del 2 9 novembre 20 2 4 degli ulteriori importi (per carenza di documentazione attestante l’entità del credito), degli interessi (in carenza di analitico conteggio) e del privilegio (in quanto l’art. 2752 c.c. non disciplina i rapporti tra concedente e concessionario). 1.3. Il Comune ha proposto opposizione allo stato passivo insistendo, quanto alla somma già ammessa di €. 615.234,47, per il riconoscimento del richiesto privilegio, e, quanto alla residua somma già invocata, per l’ammissione di: - €. 1.545.272,23per i “ proventi del servizio idrico integrato”; - €. 134.217,97per “i ruoli dell’acqua”; - €. 456,00 per la “ tassa rifiuti solidi urbani per gli anni 2008 e 2009”; - il residuo, derivante dal recupero di “ oneri di urbanizzazione ” e “contravvenzioni (al) codice della strada”, in chirografo. 1.4. Il Comune, in via subordinata, ha, tra l’altro,chiesto “il riconoscimento degli interessi sulla somma attribuita col d.i. 821/2009 fino alla data del fallimento, per un totale di €. 85.107,44”. 1.5. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in a mministrazione straordinaria ha resistito all’opposizione, chiedendone il rigetto. 1.6. Il Tribunale , con decreto in epigrafe, ha parzialmente accoltol’opposizione, riconoscendo alla somma già ammessa al passivo di €. 615.234,47 la richiesta collocazione privilegiataai sensi dell’art. 2752, ult.comma, c.c.. 1.7. Il Tribunale, in particolare, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che : - quanto ai crediti di €. 134.217,97 e di €. 456,00, la documentazione prodotta (e cioè, rispettivamente, le allegate “ note estratti conto e fatture del 13.3.2009 ” e l’“attestazione del responsabile [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Cicciano del 27.10.2010”) non era idonea a dimostrarne la sussistenza nei confronti della società opposta, avendo la stessa una valenza meramente interna all’ente locale; - quanto al Ric. 2017n. 2 0901 - Sez. 1 - CC del 2 9 novembre 20 2 4 credito di €. 1.545.272,23, lo “stralcio di bilancio ” allegato dal Comune dimostra esclusivamente la sussistenza e l’entità dei crediti tributari da riscuotere ma non provaciò che l’ opponente anche aliunde doveva dimostrare, e cioè l a loro effettiva riscossione da parte della società in amministrazione straordinaria presso i contribuenti, con la conseguenza che, “non essendoci nessuna certezza delle somme effettivamente confluite nella casse della [OSCURATO:SOCIETA], non può ritenersi supportato da prova il credito dell’opponente”. 1.8. Il Tribunale, infine, ha ammesso l’istante al passivo oltre agli “interessi legali come per legge”, evidenziando come “tale statuizione supera e assorbe la domanda, subordinata, di riconoscimento degli interessi in chirografo”. 1.9. Il Comune di Cicciano, con ricorso spedito per la notifical’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto. 1.10. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in a mministrazione straordinaria èrimasta intimat a . [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo , il r icorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 e dell ’ art. 637 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., hacensurato il decreto impugnato nella parte in cui il Tribunale, dopo aver riconosciuto alla somma già ammessa di €. €. 615.234,47 la richiesta collocazione privilegiata, si è limitato a statuire, senza alcuna motivazione, l’ammissione degli “interessi legali come per legge”, omettendo, in tal modo, di pronunciarsi sulla domanda, espressamente formulata in sede di opposizione, d’ammissione al passivo, nella collocazione e per il tempo previst i dagli artt.54 e 55 l.fall.in ragione della natura privilegiata del credito, degli “interessi moratori” che, rispetto a quella somma, al netto dei Ric. 2017n. 2 0901 - Sez. 1 - CC del 2 9 novembre 20 2 4 pagamenti intervenuti, erano stati riconosciuti nel decreto ingiuntivo n. 821/2009, pronunciato su richiesta del Comune e notificato alla ingiunta [OSCURATO:SOCIETA]. il 16/3/2009, e diventato definitivo per “estinzione del relativo giudizio d i opposizione". 2.2. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente, infatti, pur invocando il vizio d’omessa pronuncia da parte del Tribunale sulla proposta domanda d’ammissione degli “interessi moratori” riconosciuti in suo favore nel decreto (n. 821/2009) che ne aveva ingiunto il pagamento alla società debitrice poi fallita, non ha, tuttavia, chiarito né illustrato (con conseguente genericità della censura) se tale decreto, a suo dire passato in giudicato per “estinzione del relativo giudizio di opposizione", era diventato definitivo già prima della dichiarazione di fallimento ovvero solo dopo la pubblicazione della stessa. Ed è, invece, noto, che il fallimento del debitore, intervenuto nel corso di un giudizio d ’ opposizione a decreto ingiuntivo, determina la sua inopponibilità alla massa (Cass. n. 13810 del 2022): il decretoingiuntivo che sia stato opposto dal debitore poi fallito è, per contro, opponibile alla massa fallimentare solo a condizione che sia stata pronunciata sentenza di rigetto dell'opposizione ovvero ordinanza di estinzionee che le stesse siano divenute non più impugnabili per decorso del relativo termine già prima della dichiarazione di fallimento (Cass. n. 9933 del 2018). 2.3. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando l a violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il Tribunaleha respinto la domanda d’ammissione al passivo delle somm e ulteriormente richieste di €. 134.217,97 , di €. 456,00e di €. 1.545.272,23, senza, tuttavia, considerare Ric. 2017n. 2 0901 - Sez. 1 - CC del 2 9 novembre 20 2 4 che: - relativamente al credito di €. 1.545.272,23, a fronte del rapporto contrattuale tra il Comune e la società concessionaria, spettavaa quest’ultima l’onere di provare la mancata riscossione delle somme dovute da parte dei contribuenti e, dunque, l’impossibilità di adempiere alla propria obbligazione, e cioè riversare le somme riscosse nelle casse comunali; - lo stesso Tribunaleha ritenuto che il bilancio prodotto costituiva la prova dell’esistenza e dell’entità dei crediti tributari; - relativamente agli altri crediti, la prova della sussistenza e dell’entità delle pretese emerge dagli atti prodotti in giudizio, come note, fatture ed estratti conto, nonché dal l ’ attestato del responsabile dell’ufficio tributi del Comune istante, tanto più a fronte del fatto che i ruoli della riscossione sono ancora in possesso della concessionaria, che non li ha mai restituiti nonostante le richieste e le diffide del Comune. 2.4. Il motivo è, in parte, fondato e, per il resto, inammissibile. Rileva, in effetti, laCorte che: - in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero (come nella specie, per il tramite dell’insinuazione al passivo della somma asseritamente dovuta dalla concessionaria poi insolvente) per l’adempimento della stessa , ha soltanto l’onere di provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto al pagamento ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, spettando, per contro, al debitore (come la società in amministrazione straordinaria) l’onere di dimostrare il fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento ovvero dalla sua impossibilità oggettiva e sopravvenuta; - anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto Ric. 2017n. 2 0901 - Sez. 1 - CC del 2 9 novembre 20 2 4 adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento (cfr. Cass. SU n. 13533 del 2001). 2.5. Nel caso in esame, il Tribunale, lì dove ha rigettato la domanda del Comune sul mero rilievo che lo stesso non aveva dimostrato in giudizio l’effettivo incasso da parte della società concessionaria delle somme dovute dai contribuenti, ha, in sostanza,ritenuto che, pur a fronte di un rapporto (sul punto) contrattuale tra le parti, spettava, appunto, al Comune creditore la prova dell’effettivo incasso di tali somme, senza, tuttavia, considerare che, al contrario, all’opponente competeva solo la prova di aver convenuto con la società concessionaria l’attribuzione alla stessa del compito di riscuotere le somme presso i contribuentie di riversargli, poi, l’ammontare, una volta dedotto l’aggio, spettando, per contro, alla società concessionaria l’onere di provarein giudizio di non aver, in tutto o in parte, riscosso tali somme e, per l’effetto, l’impossibilità (in ipotesi) di procedere al versamento delle stesse, nella misura dovuta,all’ente impositore. 2.6. Quanto al resto, la Corte rileva che: - l’apprezzamento svolto dal Tribunale sulle prove documentali prodotte in giudizio e la loro effettiva idoneità di rappresentare i fatti costitutivi dedotti dal Comune, non è sindacabile in sede di legittimità; - l a censura relativa alla ritenuta inidoneità dell’attestazione del responsabile dell’ufficio tributi del Comune è, infine, inammissibile, per difetto della necessaria specificità, Ric. 2017n. 2 0901 - Sez. 1 - CC del 2 9 novembre 20 2 4 non avendo il ricorrente riprodotto in ricorso ilsuo contenuto per la parte rilevante. 3. Il ricorso, nei limiti esposti, dev’essere, quindi, accolto: e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato con rinvio, per un nuovo esame, al Tribunale di Roma che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie, nei limiti indicati in motivazione, il secondo motivo e rigetta il primo; cassa, in relazione alla censura accolta, il decreto impugnato con rinvio, per un nuovo esame, al Tribunale