CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 00605/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - SOCIETA' COOPERATIVA avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PESAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dr. L. Cuomo, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Pesaro; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione proposta dalla Banca di [OSCURATO:PERSONA] cooperativo, s.c. avverso il decreto del 16.3.2021 che dichiarava inammissibile l'istanza presentata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal citato istituto con la quale si era richiesto di accertare il mantenimento della garanzia ipotecaria sul bene oggetto della confisca disposta con sentenza n. 89 della Corte di appello di Ancona, emessa 21.3.2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Il G.E. ha escluso che possa essere riconosciuta prevalenza sugli interessi ai quali è finalizzata la confisca al diritto reale di garanzia vantato dal terzo sul bene confiscato (nella fattispecie si tratta dell'immobile sito in Pesaro e distinto al NCEU al f. 40, part. 5915, sub 16, poi part. 3612, sul quale gravava ipoteca a favore della Banca a garanzia del rimborso del mutuo concesso ad [OSCURATO:PERSONA], che poi lo aveva compravenduto al Mascarucci). 2. Ha proposto ricorso per la cassazione del provvedimento l'istituto di credito a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con un primo motivo deduce la violazione di legge in relazione agli artt.666, commi 3, 4 e 5 cod. proc. pen. e 178, lett. ), 127 cppp e 185 disp. att. cod. proc. pen. Ad avviso del ricorrente il procedimento di opposizione è nullo perché non garantito il contraddittorio al condannato, al suo difensore, all'Agenzia delegata alle operazioni di vendita del bene confiscato. Il procedimento contemplato dall'art. 667, comma 4 cod. proc. pen. ha le forme di cui all'art. 666 cod. proc. pen. e quindi è a partecipazione necessaria del difensore e del P.M. Si sarebbe poi dovuta estendere la partecipazione anche alla citata Agenzia, anche perché questa aveva richiesto di ricevere eventuali ordinane emesse dal G.E. 2.2. Con un secondo motivo si censura l'erronea applicazione dell'art. 52 d.lgs. n. 159/2011 e dell'art. 1, commi 194 e ss., in relazione all'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000. Il GE ha erroneamente ritenuto che le ragioni dell'istituto avrebbero potuto trovare eventualmente accoglimento nell'ipotesi in cui l'esecuzione civile fosse terminata prima della confisca penale. Ciò non è conforme all'art. 52 cit., il quale dispone che la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore se il credito è assistito da una legittima causa di prelazione sul bene confiscato. Condizioni esistenti nel caso di specie. c -, 2.3. Con il terzo motivo sui lamenta il vizio della motivazione laddove il GE si è richiamato a pronunce del giudice di legittimità che, all'inverso, sostengono la tesi opposta a quella sostenuta dal GE. Il quale non ha neanche compiuto la verifica della buona fede e dell'affidamento incolpevole del terzo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nel primo motivo che ha carattere assorbente. La giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 37050 del 23/03/2018, Rv. 273667) insegna che lo "Stato, e per esso l'Amministrazione delle Finanze, al quale sono devolute le cose appartenenti al condannato delle quali sia stata ordinata la confisca, riveste la qualità di interessato nel procedimento relativo all'incidente d'esecuzione proposto dal terzo rimasto estraneo al procedimento cognitivo nel corso del quale venne ordinata la confisca e che assuma essere proprietario della cosa confiscata o titolare di altro diritto reale su di essa. Poiché dalla decisione relativa al proposto incidente d'esecuzione potrebbe derivare un pregiudizio allo Stato, si verifica una situazione analoga a quella disciplinata dall'art. 102 cod. proc. civ. in tema di litisconsorzio necessario. Di conseguenza, se il giudizio sull'incidente sia avvenuto senza la necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti dello Stato, la relativa decisione è affetta da nullità rilevabile d'ufficio, in sede d'impugnativa. Si tratta dell'applicazione di un principio generale di diritto, che deve ritenersi applicabile anche sotto l'impero del vigente codice di rito sebbene questo, nell'art. 666, non contenga l'espressa previsione, esistente nel testo dell'art. 630 del codice previgente, della notifica dell'avviso di fissazione d'udienza "agli altri che vi abbiano interesse" (cfr. Sez. 1, n. 3606 del 29/10/1990 - dep. 16/11/1990, Pecorella, Rv. 185772; più recentemente, con riferimento al contraddittorio nei confronti dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati, cfr. Sez. 1, sent. n. 21 del 19/9/2014, dep. 2015, Rv 261713)". Tal ultima posizione è stata ribadita anche più di recente, essendosi affermato che, in tema di confisca ex art. 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, nel procedimento innanzi al giudice dell'esecuzione per l'accertamento della sussistenza e dell'ammontare dei crediti, l'Agenzia Nazionale dei beni confiscati, in quanto titolare dei beni su cui va ad incidere l'accertamento dei crediti, è terzo interessato, legittimato ad intervenire nel giudizio per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, che ne ha la rappresentanza e difesa in giudizio, e alla quale deve essere quindi notificato, a pena di nullità, l'avviso dell'udienza di trattazione (Sez. 5, n. 2772 del 07/12/2021, dep. 2022, Rv. 282654). Ne consegue che il procedimento che qui occupa risulta viziato da nullità per violazione del principio del contraddittorio e va annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Pesaro, per nuovo giudizio. C4-1 P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pesaro per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, nella ca