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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 22840/2022

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Palermo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Palermo in data 1/7/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Palermo confermava la decisione del locale Tribunale, che aveva riconosciuto il Bellomonte colpevole dei reati di truffa e violenza privata in danno di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla pena di mesi sette di reclusione ed euro 700,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il vizio di motivazione con riguardo alla conferma della responsabilità dell'imputato e alla valutazione delle dichiarazioni della teste Motisi.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto reiterativo di censure adeguatamente scrutinate dalla Corte territoriale e disattese con il supporto di congrua motivazione, esente da aporie e criticità giustificative.

Invero, la Corte di merito ha ribadito il giudizio di soggettiva credibilità della Motisi, moglie della p.o., e di attendibilità delle dichiarazioni dalla stessa rese alla P.g., acquisite agli atti con il consenso delle parti, in assenza di deduzioni suscettibili di incidere in senso decisivo siffatta valutazione.

Infatti, il concorde tenore della querela sporta dal Curia e delle s.i.t. della Motisi, alla cui utilizzazione probatoria la difesa ha consentito, rinunziando al contraddittorio dibattimentale, forniscono una ricostruzione della vicenda che dà pieno conforto alle ipotesi d'accusa sicché non può trovare ingresso la sollecitazione difensiva ad una rilettura del compendio probatorio. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] antis I redo Mantovano I s - [OSCURATO:PERSONA] C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Palermo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Palermo in data 1/7/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Palermo confermava la decisione del locale Tribunale, che aveva riconosciuto il Bellomonte colpevole dei reati di truffa e violenza privata in danno di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla pena di mesi sette di reclusione ed euro 700,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il vizio di motivazione con riguardo alla conferma della responsabilità dell'imputato e alla valutazione delle dichiarazioni della teste Motisi. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto reiterativo di censure adeguatamente scrutinate dalla Corte territoriale e disattese con il supporto di congrua motivazione, esente da aporie e criticità giustificative. Invero, la Corte di merito ha ribadito il giudizio di soggettiva credibilità della Motisi, moglie della p.o., e di attendibilità delle dichiarazioni dalla stessa rese alla P.g., acquisite agli atti con il consenso delle parti, in assenza di deduzioni suscettibili di incidere in senso decisivo siffatta valutazione. Infatti, il concorde tenore della querela sporta dal Curia e delle s.i.t. della Motisi, alla cui utilizzazione probatoria la difesa ha consentito, rinunziando al contraddittorio dibattimentale, forniscono una ricostruzione della vicenda che dà pieno conforto alle ipotesi d'accusa sicché non può trovare ingresso la sollecitazione difensiva ad una rilettura del compendio probatorio. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] antis I redo Mantovano I s - [OSCURATO:PERSONA] C