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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 aprile 2024

Cassazione n. 10093/2024

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.23284/2017 R.G.proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla via G. Carducci n.42. –ricorrente – E Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. -controricorrente- avverso la sentenza n.782/2017della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 22 marzo2017 e non notificata .

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 aprile 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . tributi r.g. n.23284/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] con un unico motivo avverso l’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso , contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello parziale del la contribuente, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avvisodi accertamento sintetico del reddito per l’anno di imposta 2007.

2. Con la sentenza impugnata, la C.t.r., per quanto ancora di interesse, riteneva che parte contribuente non avesse contestato gli incrementi patrimoniali dell’anno 2007 per complessivi euro 197.600,00, riconoscendo invece la fondatezza delle sue ragioni per l’incremento patrimoniale di 200.000,00 euro, trattandosi, secondo la C.t.r., di un giro di titoli già nella disponibilità della contribuente. 3.Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 3 aprile 2024, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 .

In prossimità dell’udienza, parte contribuente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Con l’unico motivo, l a ricorrente denunzia l a violazione e falsa applicazione dell’art.38 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, nonché dell’art.2697 cod. civ. e del d.m. 10 settembre 1992, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.

1.2. Il ricorso è fondato e va accolto, come già ritenuto da questa Corte per l’anno di imposta 2008 con l’ordinanza 20143/2017, richiamata nella memoria di parte contribuente.

Questa Corte ha già chiarito (Cass.8995/2014; Cass.25104/2014; Cass. 14885/15; Cass. 22944/15; Cass. 1332/16) che "in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'ufficio r.g. n.23284/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dall'art. 38, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella versione vigente "ratione temporis", non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ma anche l'entitàdi tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta".

Non ̀ dunque sufficiente dare la prova del semplice "transito" della disponibilità economica, ma non ̀ richiesta anche la prova c he la spesa per incremento patrimoniale sia stata in effetti sostenuta con quei redditi, esenti o giàsoggetti a ritenuta alla fonte.

La C.T.R., pur avendo rilevato che la documentazione offerta da; contribuente concerneva la disponibilitàdi "ingenti fondi bancari", ha ritenuto che la contribuente non avesse dimostrato in modo rigoroso l'impiego dei suddetti redditi per la spese contestate e tale affermazione non ̀ conforme ai suddetti principi di diritto. 1.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento delricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.G.T di secondo gradodella Toscana, in diversa composizione.

Il giudice del rinvio provvederàalla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Toscana , in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.23284/2017 R.G.proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla via G. Carducci n.42. –ricorrente – E Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. -controricorrente- avverso la sentenza n.782/2017della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 22 marzo2017 e non notificata . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 aprile 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . tributi r.g. n.23284/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] con un unico motivo avverso l’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso , contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello parziale del la contribuente, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avvisodi accertamento sintetico del reddito per l’anno di imposta 2007. 2. Con la sentenza impugnata, la C.t.r., per quanto ancora di interesse, riteneva che parte contribuente non avesse contestato gli incrementi patrimoniali dell’anno 2007 per complessivi euro 197.600,00, riconoscendo invece la fondatezza delle sue ragioni per l’incremento patrimoniale di 200.000,00 euro, trattandosi, secondo la C.t.r., di un giro di titoli già nella disponibilità della contribuente. 3.Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 3 aprile 2024, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 . In prossimità dell’udienza, parte contribuente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con l’unico motivo, l a ricorrente denunzia l a violazione e falsa applicazione dell’art.38 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, nonché dell’art.2697 cod. civ. e del d.m. 10 settembre 1992, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. 1.2. Il ricorso è fondato e va accolto, come già ritenuto da questa Corte per l’anno di imposta 2008 con l’ordinanza 20143/2017, richiamata nella memoria di parte contribuente. Questa Corte ha già chiarito (Cass.8995/2014; Cass.25104/2014; Cass. 14885/15; Cass. 22944/15; Cass. 1332/16) che "in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'ufficio r.g. n.23284/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dall'art. 38, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella versione vigente "ratione temporis", non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ma anche l'entitàdi tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta". Non ̀ dunque sufficiente dare la prova del semplice "transito" della disponibilità economica, ma non ̀ richiesta anche la prova c he la spesa per incremento patrimoniale sia stata in effetti sostenuta con quei redditi, esenti o giàsoggetti a ritenuta alla fonte. La C.T.R., pur avendo rilevato che la documentazione offerta da; contribuente concerneva la disponibilitàdi "ingenti fondi bancari", ha ritenuto che la contribuente non avesse dimostrato in modo rigoroso l'impiego dei suddetti redditi per la spese contestate e tale affermazione non ̀ conforme ai suddetti principi di diritto. 1. 3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento delricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.G.T di secondo gradodella Toscana, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederàalla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Toscana , in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Rom
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