CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18216/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce la contraddittorietà intrinseca della sentenza rispetto agli atti processuali; Considerato che il motivo è inammissibile in quanto contesta, peraltro genericamente, l'apprezzamento delle prove operato dai giudici di merito e si risolve nella sollecitazione ad un rinnovato esame delle stesse, non consentito in sede di legittimità; Rilevato che, con il secondo motivo, il difensore censura la carenza di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di disapplicazione della recidiva e di applicazione della pena pecuniaria; Considerato che il motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha ritenuto sussistente la recidiva, con motivazione congrua e logica (che, dunque, si sottrae al sindacato di legittimità) in ragione dei plurimi precedenti dell'imputato per delitti contro il patrimonio e ha optato per la pena detentiva, in luogo di quella pecuniaria, in ragione della gravità del reato accertato e della personalità negativa del reo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbrai