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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 24196/2025

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nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 464 -2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – c.f./p.i.v.a. 012191 00 888 - in persona de l legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che la rappresentae difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] dell’AGRICOLTURA, dello [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] dell’AGRICOLTURA – SERVIZIO 2 – INTERVENTI relativi alle [OSCURATO:PERSONA] E ZOOTECNICHE - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentatoe difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.

CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 933/2024della Corte d’Appello di Catania, vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; rilevato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, 2° co., c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art. 391, 2° co., c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna parte ricorrent e a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 4.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per leggeed oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00 .

Così deciso in Roma,il 26 a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 464 -2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – c.f./p.i.v.a. 012191 00 888 - in persona de l legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che la rappresentae difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] dell’AGRICOLTURA, dello [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] dell’AGRICOLTURA – SERVIZIO 2 – INTERVENTI relativi alle [OSCURATO:PERSONA] E ZOOTECNICHE - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentatoe difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 933/2024della Corte d’Appello di Catania, vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; rilevato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, 2° co., c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art. 391, 2° co., c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna parte ricorrent e a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 4.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per leggeed oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00 . Così deciso in Roma,il 26 a
Decreto Cassazione n. 24196/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris