CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05428/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]' ìche ha concluso chiedencrj Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e le statuizioni consequenziali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con séntenza del 14 gennaio 2000, la Corte di assise di Firenze condannava [OSCURATO:PERSONA], latitante contumace, alla pena Odi ventiquattro anni e sei mesi di reclusione per il reato di omicidio di [OSCURATO:PERSONA], commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA] il 7 dicembre 1998 in piazza Matteotti di Greve in Chianti, con l'aggravante dei motivi futili ritenuta equivalente alle circostanze attenuanti generiche, e per porto di coltello, in continuazione. Il compendio probatorio consisteva soprattutto nelle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], assolto per il medesimo fatto in separato giudizio, da [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], amici della vittima, dal [OSCURATO:PERSONA], venditore ambulante che aveva riferito sulla vendita del coltello con cui successivamente era stato commesso l'omicidio, e da [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito di aver assistito da lontano all'aggressione della vittima. Da tale compendio probatorio era emerso che l'omicidio del Sollaku aveva rappresentato l'esito di un conflitto già esistente tra due gruppi di albanesi di diversa provenienza, contrapposizione concretizzatasi in due liti compiute anteriormente, l'una il 30 novembre e l'altra nello stesso giorno dell'omicidio, 7 dicembre, ma in orario precedente e in altro punto della stessa Greve in Chianti, cioè in via Garibaldi. 2. Avverso la sentenza di primo grado il difensore d'ufficio del [OSCURATO:PERSONA] e il difensore del Cipa proponevano gravami. In particolare, il difensore del [OSCURATO:PERSONA] chiedeva l'assoluzione del proprio assistito per prova insufficiente e contraddittoria, sostenendo che la condanna si era basata sulle dichiarazioni rese da soggetti che, coinvolti in prima persona nell'aggressione al Sollaku, avevano tutto l'interesse ad addossare la responsabilità al solo [OSCURATO:PERSONA]. In via subordinata, il predetto difensore chiedeva la riqualificazione del fatto in omicidio preterintenzionale, il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche e il contenimento nel minimo sia della pena base sia dell'aumento per la continuazione. 3. Con sentenza del 19 marzo 2001, la Corte di assise di appello di Firenze assolveva il Cipa dal reato di omicidio per non aver commesso il fatto e, per il [OSCURATO:PERSONA], ritenute le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante dei futili motivi, riduceva la pena a quattordici anni e un mese di reclusione. 4. Avverso la sentenza di appello proponeva ricorso per cassazione il Pubblico Ministero, tanto in relazione alla posizione del Cipa quanto in relazione alla posizione del [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza del 15 gennaio 2002, la Corte di cassazione rigettava i ricorsi, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di appello nei confronti tanto del Cipa che del [OSCURATO:PERSONA]. 5. [OSCURATO:PERSONA] avanzava istanza di restituzione in termini per proporre impugnazione avverso la sentenza di primo grado, sostenendo che egli, latitante e contumace, resosi irreperibile subito dopo i fatti contestati, non aveva avuto conoscenza effettiva della pendenza del procedimento penale. 6. La Corte di assise di appello di Firenze, con provvedimento del 4 aprile 2018, rimetteva in termini l'imputato per la proposizione della impugnazione della sentenza di primo grado, ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nella formulazione originaria. 7. A seguito della restituzione nel termine, il [OSCURATO:PERSONA], tramite i propri difensori, proponeva appello avverso la citata sentenza di primo grado, emessa dalla Corte di assise di Firenze il 14 gennaio 2000. In particolare, l'imputato lamentava la nullità della notificazione dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. e di tutti gli atti successivi. Sosteneva che, non avendo mai avuto conoscenza della pendenza del procedimento e poiché non erano state disposte ricerche internazionali nei suoi confronti, le notifiche fatte al difensore dovevano considerarsi nulle. Inoltre, l'imputato censurava la sentenza di primo grado in ordine alle valutazioni di attendibilità delle dichiarazioni poste alla base della pronuncia di condanna, chiedeva in subordine la diminuente di pena per il rito abbreviato, la riqualificazione del fatto in omicidio preterintenzionale, l'esclusione dell'aggravante dei futili motivi, il riconoscimento dell'attenuante della provocazione e il giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti. 8. Nel secondo giudizio di gravame, la Corte di assise di appello di Firenze accoglieva la richiesta di giudizio abbreviato e, con sentenza del 2 ottobre 2019, esclusa l'aggravante dei futili motivi e ritenute infondate tutte le ulteriori doglianze, rideterminava la pena finale complessiva in anni quattrodici di reclusione, dichiarandola estinta per la concessione di indulto nella misura di anni tre di reclusione. 9. Avverso la sentenza resa in esito al secondo giudizio di appello il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con due atti, uno a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Agostino, l'altro a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] brio. 10. L'atto di ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Agostino è articolato in tre motivi. 10.1. Con il primo e il secondo motivo il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., censura la sentenza impugnata per nullità conseguente alla violazione della disciplina delle notificazioni relativamente all'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. e a tutti gli atti successivi. Le attività di ricerca descritte nel verbale di vane ricerche e poste alla base della successiva dichiarazione di latitanza sono state erroneamente qualificate come esaustive. Il giudice di primo grado non aveva disposto alcuna ricerca internazionale, attività che avrebbe permesso di rintracciare il [OSCURATO:PERSONA] in Albania e di garantirgli una effettiva conoscenza della pendenza del procedimento penale. L'assenza di consapevolezza in ordine alle accuse nei suoi confronti era stata sancita dallo stesso giudice di appello nel provvedimento di restituzione in termini di cui all'art.175 cod. proc. pen. 10.2. Con il terzo motivo il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., critica la sentenza impugnata in relazione alla dichiarazione di responsabilità, alla qualificazione giuridica dei fatti e alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La seconda sentenza di appello ha fondato il giudizio di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due circostanze non dimostrate con certezza: la sussistenza di un movente più forte in capo a lui e la sua disponibilità di un coltello al momento dell'omicidio. In relazione alla prima circostanza, il ricorrente nota che il Cipa fu presente sia ai fatti del 30 novembre che alla prima delle due liti del 7 dicembre. Costui era stato anche il diretto interessato dell'ultima aggressione. Dunque, non era il solo [OSCURATO:PERSONA] a nutrire risentimento nei confronti del Sollaku, ma anche il Cipa. In relazione alla seconda circostanza, il ricorrente osserva che la disponibilità dell'arma nelle mani del [OSCURATO:PERSONA] è stata riferita dal solo Cipa. Inoltre, anche quest'ultimo ebbe la disponibilità di un coltello, secondo le sommarie informazioni raccolte rese al maresciallo Serra dal [OSCURATO:PERSONA], cognato del Cipa. Ancora, la testimonianza del [OSCURATO:PERSONA] non confermò in alcun modo che il cittadino albanese che acquistò il coltello fosse proprio il [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, al momento dell'acquisto erano presenti anche altri cittadini albanesi, verosimilmente appartenenti al gruppo che compì l'aggressione al Sollaku il 7 dicembre. Di conseguenza, non ha alcun senso sostenere che il [OSCURATO:PERSONA] abbia confidato in modo estemporaneo a terzi l'acquisto di un coltello, confidenza tra l'altro riferita da quelle persone che potevano essere presenti al momento dell'acquisto. Peraltro, nel corso della perquisizione presso la casa di Bujar e [OSCURATO:PERSONA], i quali parteciparono all'aggressione del Sollaku e furono assolti dalle accuse di omicidio, venne ritrovato un pullover del Kalaj con alcune macchie di colore scuro, indumento di cui nessuno si occupò nel corso della indagine. Nel caso in cui si volesse confermare la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], dovrebbe affermarsi che la sentenza di appello ha errato nel qualificare la condotta come omicidio volontario piuttosto che preterintenzionale. Il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] era stato precedentemente sottoposto ad aggressioni e a minacce, sommato alla circostanza per cui il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai commesso un omicidio preventivato in una piazza e nei pressi di una stazione di Carabinieri, sono elementi che si pongono in contrasto con una volontà omicidiaria. L'assenza di tale intenzione è comunque avvalorata dalla ipotesi che i colpi inferti con il coltello, comunque diretti in punti vitali, potevano essere stati dettati dal contesto concitato della aggressione di gruppo e non da una volontà omicidiaria. Infine, il giudice di appello ha errato a non riconoscere la circostanza attenuante della provocazione, dal momento che lo stesso giudice correttamente ha ricollegato l'omicidio del 7 dicembre alle plurime minacce e liti precedenti. Tale collegamento vale a integrare la reazione ad un fatto ingiusto a causa di uno stato d'ira. Inoltre, la seconda sentenza di appello ha violato il divieto di reformatio in peius laddove ha determinato la pena base per il reato di omicidio in anni ventiquattro di reclusione nonostante la esclusione dell'aggravante dei futili motivi e ha diminuito la pena in virtù delle attenuanti generiche in misura inferiore rispetto a quella determinata con la prima sentenza di appello. Errore analogo è stato commesso nella sentenza attualmente impugnata, laddove non si è tenuto conto delle circostanze attenuanti generiche e della scelta del rito abbreviato in riferimento all'entità dell'aumento di pena per la continuazione. 11. L'atto di ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] brio è articolato in tre motivi. 11.1. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, insieme all'ordinanza con la quale la Corte di assise di appello di Firenze ha disposto la restituzione nel termine ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Dopo aver ripercorso l'evoluzione normativa dalla disciplina della contumacia a quella dell'assenza, con la conseguente introduzione dell'art. 629-bis cod. proc. pen., e l'evoluzione giurisprudenziale nazionale e internazionale in tema di garanzie nei confronti dell'imputato contumace o assente, il ricorrente evidenzia come il giudice di appello non avrebbe dovuto disporre la restituzione nel termine, bensì applicare la disciplina della rescissione del giudicato, con trasmissione degli atti al primo giudice. La mancata possibilità per il [OSCURATO:PERSONA] di fruire di due gradi di giudizio ha comportato una notevole lesione del suo diritto di difesa. 11.2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per omissione, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché violazione di norma penale in relazione all'art. 116 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. Il ricorrente censura la ricostruzione operata dai giudici di merito in relazione alla responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], fondata su due circostanze non del tutto provate: la sussistenza di un movente più forte in capo al [OSCURATO:PERSONA] e la disponibilità nelle sue sole mani di un coltello compatibile con le ferite inferte alla vittima. In relazione alla prima circostanza, il ricorrente evidenzia come anche il Cipa prese parte alla lite del 30 novembre. Inoltre, lo stesso Cipa fu presente anche alla prima lite del 7 dicembre, avvenuta in via Garibaldi, proprio in qualità di vittima dell'aggressione. Di conseguenza, dal momento che il Cipa prese parte a tutti gli episodi conflittuali, avendo anche partecipato all'aggressione del Sollaku in piazza Matteotti, è verosimile che ad aver avuto il movente più forte non fu il [OSCURATO:PERSONA], bensì il Cipa. In relazione alla seconda circostanza, il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse acquistato un coltello non è unAkterto, dal momento che tanto il Cipa quanto il Kalaj riferirono solo dell'intenzione del [OSCURATO:PERSONA] di acquistare un coltello e il venditore [OSCURATO:PERSONA] non riuscì a identificare l'acquirente. Lo stesso compendio probatorio aveva fatto emergere come anche il Cipa aveva la disponibilità di un coltello, circostanza che rende lampante l'inattendibilità delle sue dichiarazioni. Né può ritenersi dirimente la circostanza che il Cipa non avrebbe potuto portare con sé il coltello per tutta la giornata o che lo stesso, al momento dell'aggressione, fosse munito solo di un bastone, circostanza riferita dal solo Cipa. Di conseguenza, non è assolutamente provato che sia stato proprio il [OSCURATO:PERSONA] a infliggere le ferite mortali, al più potendo quest'ultimo rispondere a titolo di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. 11.3. Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nonché per violazione del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. La seconda sentenza di appello ha violato detto divieto nel momento in cui, nonostante l'esclusione dell'aggravante dei futili motivi, ha confermato la pena base precedentemente determinata in presenza della suddetta aggravante dal giudice di primo grado. Il giudice del secondo giudizio di appello ha inoltre errato nel calcolo della pena finale, dal momento che avrebbe dovuto, partendo dalla pena base di ventiquattro anni di reclusione, ridurla di un terzo per le attenuanti generiche, e poi ridurre la risultante pena, pari ad anni sedici, di un terzo per la scelta del rito abbreviato e successivamente aumentare la pena per la continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le censure avanzate negli atti a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Agostino e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] attengono tanto a questioni processuali quanto a questioni di merito. La pregiudizialità logica della prima tipologia di censure impone di valutare inizialmente la fondatezza di queste, per poi passare alle questioni riguardanti profili sostanziali. 2. Va innanzitutto risolta la questione sollevata con il primo motivo dell'atto di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla corretta individuazione del rimedio per la mancata effettiva conoscenza della pendenza del procedimento penale da parte dell'imputato. In particolare, mentre il giudice di merito ha fatto riferimento alla rimessione nel termine di cui all'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione precedente alla riforma disposta con la legge n. 67 del 2014, il ricorrente sostiene che il rimedio corretto era la rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. Tale censura è manifestamente infondata, quindi inammissibile. 2.1. È stato affermato che l'istituto della rescissione del giudicato, di cui all'art. 625-ter cod. proc. pen., si applica solo ai procedimenti nei quali è stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, mentre ai procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della legge indicata continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione, dettata dall'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., nel testo previgente (Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259992). Tale principio è stato ribadito anche in riferimento alla nuova disciplina della rescissione del giudicato di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. Infatti, è stato precisato che l'istituto della rescissione del giudicato, di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., si applica solo ai procedimenti nei quali sia stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, mentre ai procedimenti contumaciali, definiti secondo la normativa antecedente all'entrata in vigore della legge indicata, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione di cui all'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nel testo previgente (Sez. 5, n. 10433 del 31/01/2019, Donati, Rv. 277240).2.2. Nel caso ora in esame i principi di diritto sopra richiamati sono stati applicati correttamente, e l'imputato è stato rimesso nel termine per impugnare la sentenza di primo grado, ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella sua formulazione precedente alla riforma. Il ricorrente ha erroneamente interpretato quanto stabilito dal legislatore all'art. 15-bis della legge n. 67 del 2014, che prevede l'applicazione della disciplina dell'assenza solo per i procedimenti penali successivi e per quelli pendenti al momento di entrata in vigore della suddetta legge, seppur a determinate condizioni. In particolare, nel caso ora in esame, il procedimento nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] era già stato definito con la sentenza n. 7308/2002 della Corte di cassazione. Di conseguenza, non poteva trovare applicazione la disciplina dell'assenza e della rescissione del giudicato. 3. Le censure contenute nel primo e secondo motivo dell'atto di ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Agostino, in relazione alla nullità delle notificazioni dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. e degli atti successivi, sono manifestamente infondate e quindi inammissibili. 3.1. È stato affermato che, in tema di dichiarazione di latitanza, ai fini dell'accertamento della volontarietà della sottrazione al provvedimento restrittivo, non occorre dimostrare che l'interessato fosse a conoscenza dell'avvenuta emissione a suo carico di tale provvedimento, essendo sufficiente che si sia posto in condizione di irreperibilità sapendo che un ordine o un mandato poteva essere emesso nei suoi confronti, evenienza che, una volta positivamente apprezzata con provvedimento del giudice, legittima l'esecuzione delle notificazioni mediante consegna al difensore (Sez. 2, n. 47852 del 23/09/2016, Kennedy, Rv. 268174). È stato inoltre precisato che, ai fini della dichiarazione di latitanza, tenuto conto delle differenze che non rendono compatibile tale condizione con quella della irreperibilità, le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. pen. - pur dovendo essere tali da risultare esaustive al duplice scopo di consentire al giudice di valutare l'impossibilità di procedere alla esecuzione della misura per il mancato rintraccio dell'imputato e la volontaria sottrazione di quest'ultimo alla esecuzione della misura emessa nei suoi confronti - non devono necessariamente comprendere quelle nei luoghi specificati dal codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità e, di conseguenza, neanche le ricerche all'estero quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 169, comma quarto, dello stesso codice (Sez. U, n. 18822 del 27/03/2014, Avram, Rv. 258792). 3.2. Nel caso ora in esame, il giudice del secondo giudizio di appello ha correttamente applicato i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Infatti, da un lato ha ritenuto esaustive le ricerche infruttuose effettuate presso i luoghi di dimora conosciuti in Italia, anche per mezzo dell'attivazione di tutte le fonti informative disponibili, come indicato nel verbale di vane ricerche, soprattutto in assenza di precedenti penali e di informazioni riportate nel sistema CED del Ministero della Giustizia. Dall'altro lato, ha correttamente evidenziato come non vi sia alcun rapporto di incompatibilità, a differenza di quanto sostiene il ricorrente, tra la volontaria sottrazione alla esecuzione della misura custodiate e la prova da parte dell'imputato della effettiva mancata conoscenza della pendenza del procedimento penale di cui all'art. 175 cod. proc. pen., essendo il [OSCURATO:PERSONA] consapevole di poter essere destinatario di misura cautelare. Non colgono nel segno le censure sulla mancata disposizione di ricerche internazionali dell'imputato, il quale sarebbe sempre rimasto secondo il ricorso nel suo Paese. Da un lato, non sussiste perfetta sovrapponibilità tra le ricerche previste per la notificazione all'imputato e le ricerche per l'esecuzione della misura custodiate, in particolare in tema di notificazione all'estero ex art. 169, comma 4, cod. proc. pen., così come precedentemente esposto; dall'altro lato, non esistevano all'epoca elementi certi per desumere la residenza, il domicilio o la dimora in Albania del [OSCURATO:PERSONA]. Lo stesso imputato ha tra l'altro riferito, in sede di dichiarazioni spontanee rese nel secondo giudizio di appello, di essersi recato in Albania dopo i fatti in causa solo per un breve periodo, essendo rimasto in Grecia fino alla data dell'arresto. Tale circostanza, afferma il giudice del secondo giudizio di appello, dimostrava ancora una volta come non fosse possibile in alcun modo individuare luoghi in cui notificare gli atti direttamente all'imputato, atti che di conseguenza, in presenza della dichiarazione di latitanza, furono correttamente notificati al difensore. 4. Il terzo motivo di ricorso avanzato nell'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Agostino e il secondo motivo avanzato nell'atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] possono essere trattati congiuntamente, in quanto entrambi vertono sulla dichiarazione di responsabilità dell'imputato, sulla valutazione delle prove e sulla motivazione della sentenza impugnata. Tali censure non colgono nel segno. Nei due atti di ricorso, infatti, sono esposte valutazioni parcellizzate delle prove, in contrapposizione alla valutazione sistematica e complessiva posta alla base della sentenza resa in esito al secondo giudizio di appello. In tale sentenza, infatti, si legge che «[OSCURATO:PERSONA] non soltanto aveva un [...] movente per colpire a morte Sollaku, ma ha avuto anche il modo e l'opportunità di procurarsi il coltello». La constatazione complessiva di questi due elementi ha portato i giudici di merito a ritenere colpevole il [OSCURATO:PERSONA], mentre negli atti di ricorso si cerca di privare di fondamento tale giudizio censurando singolarmente le due circostanze, da un lato deducendo la sussistenza di un movente vendicativo anche in capo al Cipa e, dall'altro, affermando come anche quest'ultimo avesse presumibilmente la disponibilità di un coltello. Dalla motivazione esposta in ordine alle due suddette circostanze, emerge che il [OSCURATO:PERSONA] prese parte a tutti gli antefatti dell'omicidio, tanto nella veste di vittima quanto in quella di aggressore. Se è vero che a questi fatti prese parte anche il Cipa, non vi parteciparono invece tutti gli altri membri del gruppo che, successivamente, secondo la ricostruzione contenuta nella stessa sentenza, aggredirono il Sollaku. Poi, il giudice di appello ha ritenuto provato che il solo ad avere al momento dell'aggressione la disponibilità di un coltello era il [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo, successivamente alla prima lite del 7 dicembre e prima di recarsi presso la casa dei Koshena, secondo il giudice del merito, era rientrato nella propria abitazione per procurarsi il coltello. Infatti, la dichiarazione dell'imputato secondo la quale egli sarebbe tornato a casa solamente per prendere un giubbotto, è stata valutata come menzognera, dal momento che l'omicidio avvenne durante il periodo invernale ed era quindi improbabile che il [OSCURATO:PERSONA], il quale fino a quel momento aveva viaggiato a bordo del ciclomotore del Cipa, fosse privo di un giubbotto. La disponibilità e il precedente acquisto del coltello, oltre ad essere stati riferiti dal Cipa e dal Kalaj, erano anche confermati dalle dichiarazioni del venditore ambulante [OSCURATO:PERSONA], il quale riferì di aver venduto il coltello a un cittadino albanese, e sono corroborati da elementi logici, individuati dal giudice del merito nel fatto che il [OSCURATO:PERSONA] dimorava in Greve, dove era tenuto il mercato, e che tale acquisto era avvenuto il 5 dicembre, cioè il primo giorno di mercato successivo alla lite del 30 novembre. La motivazione in ordine alla identità del soggetto albanese che acquistò il coltello dal [OSCURATO:PERSONA] non risulta manifestamente illogica o contraddittoria. Il giudice del merito ha disatteso con argomenti specifici le doglianze della difesa, volte a dimostrare l'esistenza di un movente vendicativo anche in capo al Cipa e la disponibilità, anche per costui, di un'arma bianca. In proposito, il giudice del merito ha spiegato che le dichiarazioni del Tomorr in relazione alla lite del 30 novembre, ritenute pienamente attendibili per assenza di interesse del dichiarante, in quanto amico della vittima, a scaricare tutta la responsabilità sul solo [OSCURATO:PERSONA], avevano relegato il Cipa a un ruolo meramente secondario o ausiliario e avevano invece attribuito un ruolo principale e aggressivo al [OSCURATO:PERSONA]. Né può ritenersi che il giudice di appello abbia travisato le dichiarazioni del Tomorr, nell'affermare che il [OSCURATO:PERSONA] fosse stato il principale protagonista della prima delle due liti del 7 dicembre. Infatti, la valutazione della attendibilità del Tomorr «in merito alle condotte del [OSCURATO:PERSONA]», se calata nel contesto delle valutazioni poco prima condotte, poggiava sul rilievo dell'assenza di un interesse concreto del testimone ad addossare ogni responsabilità per le condotte omicidiarie al [OSCURATO:PERSONA], e non aveva ad oggetto la sola prima delle due liti del 7 dicembre, quella svolta in via Garibaldi. Inoltre, il giudice del merito ha spiegato, in modo non manifestamente illogico né contraddittorio, che non era stata affatto dimostrata la disponibilità in capo al Cipa di un'arma bianca analoga a quella impiegata nell'omicidio. Ha poi puntualizzato che, anche nel caso in cui fosse stata provata una disponibilità da parte del Cipa di un'arma siffatta, comunque dovrebbe affermarsi che il Cipa non la poteva avere con sé al momento dell'omicidio. Infatti, il Cipa non aveva mai fatto ritorno a casa prima di recarsi presso l'abitazione dei Koshena, né tantonneno era plausibile che nel corso della giornata trascorsa nelle vie del centro il Cipa avesse con sé la suddetta arma. In più, se il Cipa avesse già avuto la disponibilità del coltello al momento della lite in via Garibaldi, lo avrebbe utilizzato a fini difensivi o intimidatori. Anche nell'ipotesi in cui si ritenesse fondata la censura sulla attendibilità della dichiarazione del Cipa sul punto, tuttavia le doglianze precedentemente analizzate e ritenute infondate non permetterebbero di ritenere plausibile che il Cipa avesse la disponibilità di un coltello al momento dell'omicidio. L'ulteriore ipotesi avanzata dalla difesa, circa un accordo tra i membri del gruppo assalitore per scaricare ogni responsabilità sul [OSCURATO:PERSONA], è stata sconfessata dal giudice di appello con motivazione non manifestamente illogica. Tutte le dichiarazioni di tali soggetti erano infatti fra di loro convergenti, oltre ad essere riscontrate da terzi soggetti privi di interesse, quali il Tomorr, il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale, presente al momento dell'aggressione dell'amico Sollaku, aveva individuato con certezza tra gli aggressori proprio il [OSCURATO:PERSONA]. Né colgono nel segno le censure relative alla mancata analisi del pullover del Kalaj, dal momento che il giudice di appello ha dato atto di come le macchie marroni non erano tracce ematiche. In conclusione, in ordine alla attribuzione della condotta omicidiaria al [OSCURATO:PERSONA], il giudice di appello ha ritenuto dimostrata la responsabilità dell'attuale ricorrente oltre ogni ragionevole dubbio sulla base dei seguenti elementi: il [OSCURATO:PERSONA] aveva preso parte agli antefatti del 30 novembre e del 7 dicembre; il [OSCURATO:PERSONA] era l'unica persona, nel gruppo degli assalitori, ad avere la disponibilità di un coltello, acquistato secondo la ricostruzione dei giudici di merito il 5 dicembre; lo stesso [OSCURATO:PERSONA] non aveva fatto ritorno presso l'abitazione dei Koshena dopo l'omicidio, ma era fuggito immediatamente, fornendo così un ulteriore indice sintomatico della propria colpevolezza. Analizzando le censure in ordine alla qualificazione del fatto, il giudice di merito ha ritenuto sussistente il dolo omicidiario sulla base degli elementi finora considerati. In particolare, è stata ritenuta inappropriata, sulla base di motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, la diversa qualificazione del fatto quale omicidio preterintenzionale, dal momento che i colpi ripetuti e violenti, diretti a punti vitali del corpo, insieme allo specifico movente vendicativo, dimostravano l'univocità della direzione degli atti a causare la morte del Sollaku. Ritenuta non manifestamente illogica la motivazione addotta dal giudice di merito in ordine alla attribuzione della condotta materiale di omicidio al [OSCURATO:PERSONA] e alla sussistenza del dolo omicidiario, viene meno qualsiasi rilevanza in ordine alla richiesta applicazione dell'art. 116, secondo comma, cod. pen. 5. Il terzo motivo dell'atto di ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Agostino e il terzo motivo dell'atto di ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] brio, il primo vertente sulla mancata concessione dell'attenuante della provocazione ed entrambi vertenti sulla violazione del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., sono entrambi manifestamente infondati e vanno dichiarati inammissibili. 5.1. È stato precisato, in tema di individuazione del parametro di riferimento per l'accertamento della violazione del suddetto divieto, che nel giudizio di appello seguito alla restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen. (nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 11, legge 28 aprile 2014, n. 67), il divieto di reformatio in peius opera limitatamente alla sentenza di primo grado e non anche con riguardo alla sentenza di appello pronunciata in contumacia (Sez. 5, 40155 del 16/05/2018, Rv. 273797). È stato inoltre affermato che non è configurabile l'attenuante della provocazione quando l'esistenza di pregressi contrasti tra autore del fatto e vittima abbia progressivamente condotto a reciproche aggressioni e ripicche in termini tali da non consentire l'attribuzione all'uno o all'altra di uno specifico fatto ingiusto quale causa immediata della reazione (Sez. 1, n. 26847 del 01/07/2010, Rabita, 247720). 5.2. Il giudice di appello ha correttamente applicato i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Tenuto conto della impossibilità di assumere quale parametro del divieto di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. la sentenza della Corte di assise di appello di Firenze del 19 marzo 2001, non risulta violato il suddetto divieto. Il giudice di primo grado aveva infatti individuato la pena base in anni ventiquattro di reclusione con giudizio di equivalenza tra le concesse circostanze attenuanti generiche e l'aggravante dei futili motivi. Dunque, l'individuazione della pena base tenne conto del reato privo di aggravanti. Non si ravvisa su questo versante alcun aggravamento della posizione dell'imputato nel fatto che il giudice di appello ha confermato la pena base determinata dal giudice di primo grado nonostante l'esclusione in appello della circostanza aggravante. Tra l'altro, la determinazione da parte del giudice di appello della pena base è sorretta da motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, essendo il giudizio basato sui rilievi inerenti alla gravità del fatto, alla violenza delle modalità, allo • stato di latitanza protratto per diversi anni, alla giovane età della vittima. Né risulta violato il divieto di reformatio in peius laddove il giudice di appello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. Come precedentemente indicato, la prima sentenza di appello non può essere assunta a termine di paragone, e dunque non viene qui in rilievo l'entità della diminuzione di pena per le generiche contenuta nel suddetto provvedimento. Inoltre, la sentenza resa in esito al secondo giudizio di appello, ora impugnata, ha indicato espressamente le ragioni a sostegno della sola parziale riduzione della entità della pena. È manifestamente infondata anche la censura relativa all'entità dell'aumento per la continuazione con la contravvenzione in materia di armi, già individuata nella sentenza di primo grado in mesi sei di reclusione e confermata con la sentenza attualmente impugnata. Il giudice di appello ha correttamente calcolato la pena, individuando la pena base, diminuendola per le generiche, aumentandola per la continuazione con la contravvenzione e infine riducendola per la scelta del rito. 6. In conclusione, il ricorso avanzato, con articolazione in due atti a firma di distinti difensori, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile per le ragioni esposte. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non potendosi escludere - alla stregua del princip