CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2023
Cassazione n. 06033/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; < [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Perugia, con sentenza emessa in data 02/11/2021, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Perugia in data 10/10/2019, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Stefania in ordine al delitto di cui all'art. 494 cod. pen. poiché estinto per prescrizione e, di conseguenza, rideterminato la pena in relazione al reato di appropriazione indebita nella misura di mesi dieci di reclusione ed euro 250,00 di multa. L'unico motivo di ricorso con il quale il ricorrente eccepisce l'erronea applicazione degli artt. 157, 161, 646 cod. pen. conseguente al mancato riconoscimento della prescrizione del reato di cui all'art. 646 cod. pen. è fondato. Tenuto conto della data di commissione del reato di appropriazione indebita (5 dicembre 2011) e della mancanza di cause di sospensione dei termini di prescrizione, il termine massimo di prescrizione ex artt. 99, commi primo, secondo e terzo, 157 e 161 cod. pen, è spirato in data 5 dicembre 2020. Il reato di cui all'art. 646 cod. pen. si è, pertanto, estinto, per intervenuta prescrizione in data 5 dicembre 2020 e, quindi, in un momento antecedente alla deliberazione della Corte di Appello (2 novembre 2021). Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, in data 24 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] •, -re [OSCURATO:PERSONA]