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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 28052/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01A0W38) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06106K7) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con un unico atto e a mezzo del medesimo difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la pronuncia Od Tribunale di Treviso per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 cod. pen. (Treviso, 16/10/2020).

Ritenuto che i motivi dedotti (erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata applicazione dell'art. 56 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena irrogata) non sono consentiti dalla legge.

Considerato che il primo motivo è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pp. 4-5).

Esso si appalesa del tutto generico, atteso che non si confronta con il provvedimento impugnato.

Gli asserti di cui si compone sono soltanto enunciati, senza alcuna argomentazione a sostegno; e che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sfuggono al sindacato di legittimità ove siano supportate, come nel caso di specie (p. 5), da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 5 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01A0W38) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06106K7) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con un unico atto e a mezzo del medesimo difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la pronuncia Od Tribunale di Treviso per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 cod. pen. (Treviso, 16/10/2020). Ritenuto che i motivi dedotti (erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata applicazione dell'art. 56 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena irrogata) non sono consentiti dalla legge. Considerato che il primo motivo è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pp. 4-5). Esso si appalesa del tutto generico, atteso che non si confronta con il provvedimento impugnato. Gli asserti di cui si compone sono soltanto enunciati, senza alcuna argomentazione a sostegno; e che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sfuggono al sindacato di legittimità ove siano supportate, come nel caso di specie (p. 5), da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 5 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28052/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris