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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24529/2024

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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: GUP TRIBUNALE MILANOcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude chiedendo volersi dichiarare la competenza del Tribunale di Brescia. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo volersi dichiarare la competenza del Tribunale di Brescia. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo volersi dichiarare la competenza del Tribunale di Milano. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo volersi dichiarare la competenza del Tribunale di Milano. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si rimette alla decisione della Corte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 8 febbraio 2022, il GUP del Tribunale di Milano ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in riferimento ai reati di cui ai capi da 1) a 13) della richiesta di rinvio a giudizio operata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e altri diciotto imputati. 1.1 In particolare, premesso che i reati oggetto di contestazione sono tutti relativi al reato previsto e punito dall'arti° quater d.lgs. n.74 del 2000, il GUP milanese rileva che: a) i reati tributari sono stati originariamente presi in esame nel più ampio contesto di un procedimento sorto - e tuttora pendente - presso l'autorità giudiziaria di Brescia nel cui ambito a taluno degli imputati (tra cui Marchese, Casassa e Nastasi) risulta contestato il delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen. (associazione di stampo mafioso operante in Brescia e finalizzata principalmente alla commissione di un numero indeterminato di delitti in materia fiscale, riciclaggio ed altro); b) in origine le contestazioni dei delitti tributari erano aggravate ai sensi dell'art.416 bis.1 cod.pen., in rapporto alla finalità di agevolazione del sodalizio mafioso; c) la predetta circostanza aggravante non è stata ritenuta sussistente in sede cautelare dal GIP bresciano.

Da qui la trasmissione degli atti - in ambito cautelare - al P.M. di Milano, con posteriore emissione, solo per due indagati, del titolo cautelare. 1.2 A fronte dell'avvenuto esercizio dell'azione penale, per i reati tributari di cui sopra, il GUP del Tribunale di Milano ritiene sussistente un profilo di connessione tra i reati tributari e il delitto associativo di stampo mafioso (tuttora in corso di trattazione in Brescia).

Si evidenzia in particolare che i reati fiscali (consumati tra il 20 giugno 2017 e il 2 ottobre 2018) rientrano a pieno titolo nel programma criminoso dell'associazione mafiosa operativa in Brescia (di cui sono accusati di far parte tre degli odierni imputati) .

In sostanza si ritiene che il nesso - oggettivo - di connessione teleologica impone la trattazione unitaria (ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. c cod.proc.pen.) al di là dell'avvenuta, o meno, contestazione della specifica circostanza aggravante del finalismo agevolatore della associazione mafiosa.

Non rileva, sotto tale profilo, che a taluno degli imputati non sia contestata la partecipazione alla associazione mafiosa ma il solo re o tributario.2.

Il GUP del Tribunale di Brescia, con ordinanza emessa in data 27 novembre 2023 ha sollevato conflitto negativo di competenza, ritenendo competente l'autorità giudiziaria milanese. 2.1 Le argomentazioni espresse nella suddetta ordinanza possono così riassumersi: a) la circostanza aggravante del 'finalismo mafioso' era l'aspetto che avrebbe potuto radicare la connessione con il più grave delitto di associazione mafiosa, ma non è stata contestata in sede di esercizio dell'azione penale; b) da ciò deriva che per le singole violazioni tributarie non aggravate la competenza territoriale resta ferma nel luogo di consumazione, in Milano; c) in particolare, si rileva che se è vero che la connessione teleologica - come precisato dalle Sezioni Unite del 2017 - non richiede la necessaria identità soggettiva tra gli autori di reato-fine e reato-mezzo, è anche vero che occorre riscontrare un 'effettivo legame finalistico' tra i reati commessi dai soggetti diversi; tale legame deve sussistere, si afferma, per ogni reato-fine e deve essere individuato, in rapporto al reato associativo di stampo mafioso, al momento della costituzione del sodalizio, cosa che nel caso in esame non può dirsi avvenuta.

3. Il conflitto denunziato sussiste e va risolto affermando la competenza del GUP del Tribunale di Brescia, per le ragioni che seguono. 3.1 Gli aspetti in fatto della vicenda processuale sono incontroversi perché evidenziati in modo conforme da entrambi i giudici in conflitto.

Il punto su cui le decisioni divergono sta nella individuazione - o meno - del nesso teleologico (ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. c cod.proc.pen.) tra i reati di indebita compensazione fiscale e il reato associativo di stampo mafioso (in corso di trattazione presso l'autorità giudiziaria bresciana). 3.2 [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Brescia - al fine di escludere la sussistenza del nesso di connessione oggettiva - valorizza l'avvenuto 'accantonamento' della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bís.1 cod.pen. (finalismo agevolatore in favore della associazione), non riproposta in sede di esercizio dell'azione penale.

Tuttavia si tratta di un aspetto non dirimente, come puntualmente osservato nella decisione emessa dal GUP del Tribunale di Milano.Va infatti ricordato che come precisato da Sez.

U n. 53390 del 2017 ai fini della f configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato .

Il nesso tra i reati - in altre parole - va ricostruito, a fini di competenza, esclusivamente sul terreno processuale ra nulla rilevando l'avvenuta - o meno - contestazione di circostanze aggravanti tese a rappresentare particolari caratteristiche dei fatti o dei motivi a delinquere.

Il principio di diritto è stato di recente ribadito da Sez.

I n. 48560 del 4.7.2023, rv 285461-03.

Dunque nessuna conseguenza - a fini di individuazione della connessione - può trarsi dalla mancata contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod.pen. . 3.3 Ciò posto, il Collegio ritiene condivisibili anche le ulteriori argomentazioni esposte nella decisione del GUP del Tribunale di Milano.

In particolare, va rilevato che, lì dove nella stessa contestazione del reato associativo di stampo mafioso - come nel caso in esame - vi sia espressa menzione della strumentalità tra l'operatività della associazione e la commissione dei reati tributari tciò determina la necessità di considerare i reati tributari come 'reati-mezzo' rispetto all'evento ulteriore di 'permanenza' della associazione mafiosa (che da simili condotte trae, secondo la prospettazione, risorse utili alla sopravvivenza del gruppo e al reinvestimento in ulteriori attività economiche).

In tal senso, come già ritenuto - a proposito del nesso tra reato associativo e condotte di favoreggiamento - nella citata decisione Sez.

I n. 48560 del 4.7.2023, rv 285461-03, va ribadito che in caso di reato permanente - come è il delitto associativo di stampo mafioso - le condotte delittuose oggetto del programma consentono la prosecuzione (e dunque il prosieguo della esecuzione) dello stesso delitto associativo, in ciò concretizzando in modo evidente il nesso 'tra reati' previsto dall'art. 12 comma 1 lett. c cod.proc.pen. (nella parte ove si fa menzione del reato commesso 'per eseguire' un altro reato).

Va pertanto ritenuta sussistente la suddetta ipotesi di connessione, con attrazione della competenza per i reati tributari - ai sensi dell'art. 16 cod.proc.pen. - presso l'autorità giudiziaria bresciana.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Brescia, cui dispone trasmettersi gli at

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: GUP TRIBUNALE MILANOcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude chiedendo volersi dichiarare la competenza del Tribunale di Brescia. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo volersi dichiarare la competenza del Tribunale di Brescia. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo volersi dichiarare la competenza del Tribunale di Milano. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo volersi dichiarare la competenza del Tribunale di Milano. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si rimette alla decisione della Corte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 8 febbraio 2022, il GUP del Tribunale di Milano ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in riferimento ai reati di cui ai capi da 1) a 13) della richiesta di rinvio a giudizio operata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e altri diciotto imputati. 1.1 In particolare, premesso che i reati oggetto di contestazione sono tutti relativi al reato previsto e punito dall'arti° quater d.lgs. n.74 del 2000, il GUP milanese rileva che: a) i reati tributari sono stati originariamente presi in esame nel più ampio contesto di un procedimento sorto - e tuttora pendente - presso l'autorità giudiziaria di Brescia nel cui ambito a taluno degli imputati (tra cui Marchese, Casassa e Nastasi) risulta contestato il delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen. (associazione di stampo mafioso operante in Brescia e finalizzata principalmente alla commissione di un numero indeterminato di delitti in materia fiscale, riciclaggio ed altro); b) in origine le contestazioni dei delitti tributari erano aggravate ai sensi dell'art.416 bis.1 cod.pen., in rapporto alla finalità di agevolazione del sodalizio mafioso; c) la predetta circostanza aggravante non è stata ritenuta sussistente in sede cautelare dal GIP bresciano. Da qui la trasmissione degli atti - in ambito cautelare - al P.M. di Milano, con posteriore emissione, solo per due indagati, del titolo cautelare. 1.2 A fronte dell'avvenuto esercizio dell'azione penale, per i reati tributari di cui sopra, il GUP del Tribunale di Milano ritiene sussistente un profilo di connessione tra i reati tributari e il delitto associativo di stampo mafioso (tuttora in corso di trattazione in Brescia). Si evidenzia in particolare che i reati fiscali (consumati tra il 20 giugno 2017 e il 2 ottobre 2018) rientrano a pieno titolo nel programma criminoso dell'associazione mafiosa operativa in Brescia (di cui sono accusati di far parte tre degli odierni imputati) . In sostanza si ritiene che il nesso - oggettivo - di connessione teleologica impone la trattazione unitaria (ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. c cod.proc.pen.) al di là dell'avvenuta, o meno, contestazione della specifica circostanza aggravante del finalismo agevolatore della associazione mafiosa. Non rileva, sotto tale profilo, che a taluno degli imputati non sia contestata la partecipazione alla associazione mafiosa ma il solo re o tributario.2. Il GUP del Tribunale di Brescia, con ordinanza emessa in data 27 novembre 2023 ha sollevato conflitto negativo di competenza, ritenendo competente l'autorità giudiziaria milanese. 2.1 Le argomentazioni espresse nella suddetta ordinanza possono così riassumersi: a) la circostanza aggravante del 'finalismo mafioso' era l'aspetto che avrebbe potuto radicare la connessione con il più grave delitto di associazione mafiosa, ma non è stata contestata in sede di esercizio dell'azione penale; b) da ciò deriva che per le singole violazioni tributarie non aggravate la competenza territoriale resta ferma nel luogo di consumazione, in Milano; c) in particolare, si rileva che se è vero che la connessione teleologica - come precisato dalle Sezioni Unite del 2017 - non richiede la necessaria identità soggettiva tra gli autori di reato-fine e reato-mezzo, è anche vero che occorre riscontrare un 'effettivo legame finalistico' tra i reati commessi dai soggetti diversi; tale legame deve sussistere, si afferma, per ogni reato-fine e deve essere individuato, in rapporto al reato associativo di stampo mafioso, al momento della costituzione del sodalizio, cosa che nel caso in esame non può dirsi avvenuta. 3. Il conflitto denunziato sussiste e va risolto affermando la competenza del GUP del Tribunale di Brescia, per le ragioni che seguono. 3.1 Gli aspetti in fatto della vicenda processuale sono incontroversi perché evidenziati in modo conforme da entrambi i giudici in conflitto. Il punto su cui le decisioni divergono sta nella individuazione - o meno - del nesso teleologico (ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. c cod.proc.pen.) tra i reati di indebita compensazione fiscale e il reato associativo di stampo mafioso (in corso di trattazione presso l'autorità giudiziaria bresciana). 3.2 [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Brescia - al fine di escludere la sussistenza del nesso di connessione oggettiva - valorizza l'avvenuto 'accantonamento' della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bís.1 cod.pen. (finalismo agevolatore in favore della associazione), non riproposta in sede di esercizio dell'azione penale. Tuttavia si tratta di un aspetto non dirimente, come puntualmente osservato nella decisione emessa dal GUP del Tribunale di Milano.Va infatti ricordato che come precisato da Sez. U n. 53390 del 2017 ai fini della f configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato . Il nesso tra i reati - in altre parole - va ricostruito, a fini di competenza, esclusivamente sul terreno processuale ra nulla rilevando l'avvenuta - o meno - contestazione di circostanze aggravanti tese a rappresentare particolari caratteristiche dei fatti o dei motivi a delinquere. Il principio di diritto è stato di recente ribadito da Sez. I n. 48560 del 4.7.2023, rv 285461-03. Dunque nessuna conseguenza - a fini di individuazione della connessione - può trarsi dalla mancata contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod.pen. . 3.3 Ciò posto, il Collegio ritiene condivisibili anche le ulteriori argomentazioni esposte nella decisione del GUP del Tribunale di Milano. In particolare, va rilevato che, lì dove nella stessa contestazione del reato associativo di stampo mafioso - come nel caso in esame - vi sia espressa menzione della strumentalità tra l'operatività della associazione e la commissione dei reati tributari tciò determina la necessità di considerare i reati tributari come 'reati-mezzo' rispetto all'evento ulteriore di 'permanenza' della associazione mafiosa (che da simili condotte trae, secondo la prospettazione, risorse utili alla sopravvivenza del gruppo e al reinvestimento in ulteriori attività economiche). In tal senso, come già ritenuto - a proposito del nesso tra reato associativo e condotte di favoreggiamento - nella citata decisione Sez. I n. 48560 del 4.7.2023, rv 285461-03, va ribadito che in caso di reato permanente - come è il delitto associativo di stampo mafioso - le condotte delittuose oggetto del programma consentono la prosecuzione (e dunque il prosieguo della esecuzione) dello stesso delitto associativo, in ciò concretizzando in modo evidente il nesso 'tra reati' previsto dall'art. 12 comma 1 lett. c cod.proc.pen. (nella parte ove si fa menzione del reato commesso 'per eseguire' un altro reato). Va pertanto ritenuta sussistente la suddetta ipotesi di connessione, con attrazione della competenza per i reati tributari - ai sensi dell'art. 16 cod.proc.pen. - presso l'autorità giudiziaria bresciana. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Brescia, cui dispone trasmettersi gli at
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