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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 febbraio 2024

Cassazione n. 28585/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2024 del GIP TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. in data 28 febbraio 2024, il Giudice delle [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale di Padova, applicata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le pene rispettivamente concordate tra le parti, irrogava ai predetti la misura di sicurezza della libertà vigilata nella misura di anni 2 per il Deglaudi e di anni 1 per Gabrieli. 2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori degli imputati; l'avv.to Spagnolo per Gabrieli lamentava con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: mancanza della motivazione in ordine alla pericolosità sociale dell'imputato ed alla conseguente applicazione della libertà vigilata che non risultava oggetto di accordo tra le parti; si deduceva che il giudice aveva applicato la misura sulla base di mere formule di stile benchè l'imputato fosse stato ritenuto responsabile di sole due ipotesi di furto di modesto valore; erronea applicazione 'della legge penale in ordine alla qualificazione dei furti contestati * ai capi nn. 11 e 17 ed alla ritenuta aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod.pen.; erronea applicazione della legge penale in ordine alla qualificazione dei reati di uso indebito di carte di pagamento da ritenersi assorbiti nei furti. 2.1 L'avv.to Crea per Deglaudi deduceva, con il primo motivo, motivazione illogica ed insufficiente in ordine alla omessa valutazione delle cause per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.

Con un secondo motivo lamentava erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto alla pericolosità sociale posto che l'affermata stabile dedizione alla commissione di reati contro il patrimonio non poteva dedursi né dai precedenti (una sola condanna per reati contravvenzionali) né dalla condotta successiva ai reati, avendo il ricorrente intrapreso un'attività lavorativa e cessato ogni ulteriore attività delinquenziale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Tutti i motivi avanzati in entrambi i ricorsi ed aventi ad oggetto doglianze relative alla omessa valutazione delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. e vizi della qualificazione giuridica non sono deducibili nella presente sede di legittimità e vanno pertanto dichiarati inammissibili.

Ed invero, quanto al primo motivo del ricorso avv.to Crea va ricordato come ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 — 01).

2. In relazione invece alle doglianze in punto qualificazione giuridica contenute nel ricorso dell'avv.to Spagnolo le stesse appaiono o manifestamente infondate ovvero avanzate in difetto di interesse; ed invero in relazione al secondo motivo in punto aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod.pen., dalla lettura della sentenza impugnata si ricava che il G.U.P. di Padova recepiva integralmente l'accordo delle parti sulla pena patteggiata il quale prevedeva l'esclusione della predetta aggravante della consumazione su cose esposte alla pubblica fede (vedi pag. 2 della motivazione); ne consegue pertanto che alcun interesse riveste il ricorso nel lamentare l'errata qualificazione in relazione ad una aggravante esclusa.

Quanto al terzo motivo si ricorda che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116 -. •01).

E nel caso in esame tale errore manifesto certamente non sussiste posto che ai capi nn.12 e 14 venivano indicate puntualmente le condotte rientranti nel parametro di cui all'art. 493 ter cod.pen..

3. In relazione, invece, ai motivi in punto misura di sicurezza della libertà vigilata, va ricordato come secondo l'orientamento delle Sezioni Unite la sentenza di patteggiannento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019 (dep. 17/07/2020 ) Rv. 279348 - 01).

Pur essendo pertanto i motivi proponibili, gli stessi si rilevano, però, manifestamente infondati e ciò perché il giudice del patteggiamento, con le precise argomentazioni svolte a pagina 4 della sentenza, ha sottolineato gli elementi di fatto sulla base dei quali ritenere entrambi gli imputati stabilmente dediti alla consumazione di reati contro il patrimonio, con valutazione che non appare censurabile nella presente sede in quanto priva di illogicità tanto più manifesta.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e kil.5c della somma di euro tremilaS7n favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2024 del GIP TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. in data 28 febbraio 2024, il Giudice delle [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale di Padova, applicata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le pene rispettivamente concordate tra le parti, irrogava ai predetti la misura di sicurezza della libertà vigilata nella misura di anni 2 per il Deglaudi e di anni 1 per Gabrieli. 2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori degli imputati; l'avv.to Spagnolo per Gabrieli lamentava con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: mancanza della motivazione in ordine alla pericolosità sociale dell'imputato ed alla conseguente applicazione della libertà vigilata che non risultava oggetto di accordo tra le parti; si deduceva che il giudice aveva applicato la misura sulla base di mere formule di stile benchè l'imputato fosse stato ritenuto responsabile di sole due ipotesi di furto di modesto valore; erronea applicazione 'della legge penale in ordine alla qualificazione dei furti contestati * ai capi nn. 11 e 17 ed alla ritenuta aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod.pen.; erronea applicazione della legge penale in ordine alla qualificazione dei reati di uso indebito di carte di pagamento da ritenersi assorbiti nei furti. 2.1 L'avv.to Crea per Deglaudi deduceva, con il primo motivo, motivazione illogica ed insufficiente in ordine alla omessa valutazione delle cause per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. Con un secondo motivo lamentava erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto alla pericolosità sociale posto che l'affermata stabile dedizione alla commissione di reati contro il patrimonio non poteva dedursi né dai precedenti (una sola condanna per reati contravvenzionali) né dalla condotta successiva ai reati, avendo il ricorrente intrapreso un'attività lavorativa e cessato ogni ulteriore attività delinquenziale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Tutti i motivi avanzati in entrambi i ricorsi ed aventi ad oggetto doglianze relative alla omessa valutazione delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. e vizi della qualificazione giuridica non sono deducibili nella presente sede di legittimità e vanno pertanto dichiarati inammissibili. Ed invero, quanto al primo motivo del ricorso avv.to Crea va ricordato come ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 — 01). 2. In relazione invece alle doglianze in punto qualificazione giuridica contenute nel ricorso dell'avv.to Spagnolo le stesse appaiono o manifestamente infondate ovvero avanzate in difetto di interesse; ed invero in relazione al secondo motivo in punto aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod.pen., dalla lettura della sentenza impugnata si ricava che il G.U.P. di Padova recepiva integralmente l'accordo delle parti sulla pena patteggiata il quale prevedeva l'esclusione della predetta aggravante della consumazione su cose esposte alla pubblica fede (vedi pag. 2 della motivazione); ne consegue pertanto che alcun interesse riveste il ricorso nel lamentare l'errata qualificazione in relazione ad una aggravante esclusa. Quanto al terzo motivo si ricorda che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116 -. •01). E nel caso in esame tale errore manifesto certamente non sussiste posto che ai capi nn.12 e 14 venivano indicate puntualmente le condotte rientranti nel parametro di cui all'art. 493 ter cod.pen.. 3. In relazione, invece, ai motivi in punto misura di sicurezza della libertà vigilata, va ricordato come secondo l'orientamento delle Sezioni Unite la sentenza di patteggiannento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019 (dep. 17/07/2020 ) Rv. 279348 - 01). Pur essendo pertanto i motivi proponibili, gli stessi si rilevano, però, manifestamente infondati e ciò perché il giudice del patteggiamento, con le precise argomentazioni svolte a pagina 4 della sentenza, ha sottolineato gli elementi di fatto sulla base dei quali ritenere entrambi gli imputati stabilmente dediti alla consumazione di reati contro il patrimonio, con valutazione che non appare censurabile nella presente sede in quanto priva di illogicità tanto più manifesta. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e kil.5c della somma di euro tremilaS7n favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA]
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