CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 19185/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente Regione ORDINANZA sul ricorso 12201-2016 proposto da: R.G.N. 12201/2016 REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente pro tempore, Cron. elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 5697, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], Rep. rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 1036 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2293/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 10/11/2015 R.G.N. 1548/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. con sentenza n. 2293/2015 la Corte d’appello di Bari accoglieva per quanto di ragione l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale, condannava la Regione Puglia al pagamento in favore della Bernardini delle differenze retributive, da liquidarsi in separato giudizio, dovutele per le RGN 12201/2016 P a g . F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 12201/2016 Numero sezionale 1036/2022 Numero di raccolta generale 19185/2022 mansioni superiori espletate a far data dal 17/3/2006, tra la posseduta categoria C e quella Data pubblicazione 14/06/2022 D, livello economico D3 di cui al c.c.n.l. Comparto regioni ed autonomie locali; la Bernardini, dipendente della Regione Puglia in servizio presso la Presidenza della Giunta con inquadramento nella categoria C aveva esposto che: - aveva frequentato un corso di specializzazione di 120 ore per ‘responsabile ufficio stampa’ organizzato dall’Ordine dei Giornalisti presso l’Università degli Studi di Bari a seguito del quale aveva ottenuto l’iscrizione presso l’Ordine quale pubblicista ai sensi della l. n. 150/2000; - dal 2006 era stata nominata referente per la comunicazione del [OSCURATO:PERSONA]; - aveva ottenuto attestazione di partecipazione al corso organizzato dalla SSPA dal titolo “l’informazione e la comunicazione della pubblica amministrazione del mezzogiorno quali fattori per promuovere sviluppo”; - l’incarico di referente per la comunicazione le era stato confermato nel 2010; - nell’ambito di tale servizio aveva svolto le plurime mansioni descritte in ricorso; riteneva la Corte territoriale, sulla base della prova testimoniale svolta, che le mansioni svolte dalla Bernardini fossero effettivamente riconducibili alla rivendicata categoria D; in particolare, riteneva che le mansioni di giornalista-pubblicista fossero riconducibili alla suddetta categoria D, considerato anche che nella previsione di cui al d.P.R. n. 347/1983 (precedente alla privatizzazione) il giornalista pubblicista era inquadrato nel livello VIII corrispondente appunto alla suddetta categoria D, livello economico 3, come espressamente indicato nel c.c.n.l. del 1999 in calce alla declaratoria della medesima categoria, con le progressioni orizzontali economiche di cui agli intervenuti contratti integrativi decentrati; 4. Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso la Regione Puglia con quattro motivi. 5. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 6. entrambe le parti hanno depositato memorie. Considerato che: 1. con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art. 5 cod. proc. civ., dell’art. 7 l. n. 104/201, degli artt. 52, 63, comma 4, e 69 del d.lgs. n. 165/2001 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1 cod. proc. civ., per asserito difetto di giurisdizione del giudice adito; sostiene che la presente controversia, come sempre eccepito dalla Regione, avrebbe dovuto essere incardinata dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] territorialmente competente avendo ad oggetto il passaggio ad un’area superiore e non semplicemente all’interno di una diversa posizione economica all’interno della medesima area; 2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia omessa declaratoria di inammissibilità dell’azione, violazione dell’art. 100 cod. proc. civ. e 5 l. n. 2248 del 1865 all. E in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.; P a g . RGN 12201/2016 F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 12201/2016 Numero sezionale 1036/2022 Numero di raccolta generale 19185/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 con un profilo di censura strettamente correlato al primo motivo di ricorso deduce il ricorrente che, afferendo la pretesa radicata su posizioni di interesse legittimo, la stessa poteva essere azionata mediante tempestiva impugnazione dei provvedimenti che si assumono incidenti su tali posizioni; 3. con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 52 e 63 d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 1, 4, 6, 9 l. n. 150/2000 e dell’art. 2 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 422, nonché violazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ., degli artt. 3 e 7 e dell’allegato A del c.c.n.l. comparto regioni ed autonomie locali del 31 marzo 1999 di revisione del sistema di classificazione del personale, n relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.; sostiene che la motivazione della sentenza della Corte territoriale è acriticamente attestata sulla tesi difensiva della controparte, che vi è stata in parte una obliterazione ed in parte una lettura incompleta del materiale istruttorio; assume che le mansioni svolte dalla Bernardini erano perfettamente sussumibili nella categoria C del c.c.n.l.; descrive le funzioni svolte dai dipendenti non apicali all’interno dell’URP e la diversità di queste rispetto a quelle svolte dall’[OSCURATO:PERSONA] ed evidenzia che la Corte territoriale, lungi dall’accertare in concreto la sussumibilità o meno delle mansioni effettivamente svolte da controparte nella categoria D del c.c.n.l. si sia limitato a presumere che la lavoratrice abbia svolto il lavoro di giornalista pubblicista, nonostante tale circostanza fosse stessa smentita dalla prova orale; pone a confronto le declaratorie della categoria D e C ed evidenzia che alla prima appartengono i funzionari amministrativi che svolgono compiti direttivi mentre alla segona appartengono addetti che eseguono lavori meno qualificati con normali conoscenze e adeguate capacità; assume che la Corte territoriale non abbia fatto buon governo delle norme della contrattazione collettiva di settore laddove non si è avveduta che la lavoratrice si è sempre limitata ad eseguire disposizioni e procedure predisposte dai suoi superiori ed il suo operato è stato sottoposto al controllo ed alla approvazione del dirigente di settore. 4. connesso al terzo motivo è il quarto motivo (violazione degli artt. 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ. ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ.) con il quale, sotto il profilo dell’omessa motivazione e della carenza del ragionamento decisorio, sono incentrati sul ritenuto travalicamento delle mansioni riconducibili alla categoria C e su una asserita equivalenza tra le attività di comunicazione con quelle di giornalista pubblicista;P a g . RGN 12201/2016 F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 12201/2016 Numero sezionale 1036/2022 Numero di raccolta generale 19185/2022 5. il ricorso è inammissibile per carenza dello ius postulandi conseguente alla Data pubblicazione 14/06/2022 mancanza di autorizzazione alla lite; il ricorso reca soltanto delega a margine a favore del difensore, ma non vi è alcuna menzione dell’autorizzazione a resistere, necessaria ai sensi dell’art. 44 dello Statuto della Regione Puglia, secondo cui alla [OSCURATO:PERSONA] spetta di deliberare «in materia di liti attive e passive», con dizione analoga a quella prevista in altre regioni e stabilmente intesa da questa Corte nel senso che la Regione può «promuovere le liti o resistervi soltanto previa autorizzazione della Giunta» (v. Cass., S.U., 8 maggio 2007, n. 10371; Cass. 11 gennaio 2008, n. 480); d’altra parte, rispetto a vizi di rappresentanza ed autorizzazione, si è affermato che, per gli enti pubblici, la mancanza della deliberazione autorizzativa a stare in giudizio incide in via generale sulla legittimazione processuale ed è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio (Cass. 19 gennaio 2000, n. 560); più di recente si è andato consolidando un indirizzo secondo il quale la concessione di un termine da parte del giudice, onde provvedere alla sanatoria delle carenze riscontrate, ai sensi dell’art. 182 cod. proc. civ., può avvenire solo se il rilievo del difetto sia di origine officiosa, mentre se l’eccezione provenga dalla parte, l’interessato deve provvedere nella prima difesa utile successiva (Cass. 11 marzo 2019, n. 6996; Cass. 4 ottobre 2018, n. 24212; Cass., S.U., 4 marzo 2016, n. 4248); nel caso di specie, a fronte di eccezione sollevata nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod. proc. civ. (nella quale si è dato atto che non risulta richiamata nel ricorso né mai prodotta e comunque mai notificata al controricorrente, mediante elenco, la delibera di G.R. di autorizzazione alla lite), nulla ha opposto la ricorrente; ai sensi dell’art. 372, comma 2, cod. proc. civ., la produzione dei documenti relativi all’ammissibilità del ricorso (o del controricorso) può avvenire al di fuori delle ordinarie attività difensive di cui al ricorso (o al controricorso) od alle memorie finali, ma a condizione che dei documenti a tal fine prodotti sia notificato l’elenco alle controparti (v., proprio con riferimento al rito camerale di legittimità, Cass. n. 11699/2020; v. altresì Cass. n. 4248/2000); nella specie, a seguito della indicata eccezione, non vi è stata alcuna produzione o notifica di documenti; 6. alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; 7. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza; 8. ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. P.Q.M. P a g . RGN 12201/2016 F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 12201/2016 Numero sezionale 1036/2022 Numero di raccolta generale 19185/2022 La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in Data pubblicazione 14/06/2022 favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 30 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] P a g . RGN 12201/2016 F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o