Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1215/2024
ECLI:EU:C:2024:781
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CO0264_INF
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 20 settembre 2024 –
[Gašlić] (
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(causa C-264/24)
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Applicabilità – Elemento di estraneità – Necessità d’indicazione delle ragioni che rendono necessaria una risposta da parte della Corte – Assenza di precisazioni sufficienti – Irricevibilità manifesta»
1.
Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Necessità di fornire alla Corte precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto – Portata dell'obbligo nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile – Questione presentata in relazione ad una controversia circoscritta al territorio di un solo Stato membro – Mancata indicazione dell’elemento di collegamento che rende l’interpretazione richiesta necessaria alla soluzione della controversia – Irricevibilità manifesta
(Art. 267 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 23; regolamento di procedura della Corte, artt. 53, § 2, e 94; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1215/2012)
(v. punti 16-21, 25-28)
2.
Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Ambito di applicazione – Esistenza di un elemento di estraneità – Controversia tra parti domiciliate in uno stesso Stato membro – Oggetto della controversia o situazione in causa che coinvolge più Stati membri o uno Stato terzo – Inclusione
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1215/2012)
(v. punti 22-24)
[OSCURATO:PERSONA] domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Općinski sud u [OSCURATO:PERSONA] (tribunale municipale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 4 aprile 2024, è manifestamente irricevibile.
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) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.