CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11203/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 27922/2021 FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto, a mezzo del medesimo difensore di fiducia e con un unico atto, ricorsi per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la loro condanna alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli art. 474 e 648 c.p. deducendo, con unico motivo, violazione di legge in relazione all' omesso riconoscimento del beneficio della non menzione. 2. I ricorsi sono inammissibilg'in ragione della manifesta infondatezza delle censure. Osserva la Corte che i giudici territoriali - con argomentazioni congrue e corrette in diritto tali da resistere alle censure dei ricorrenti - hanno argomentato in ordine alle ragioni della esclusione della chiesta beneficio, evidenziando come deponevano in senso negativo le caratteristiche delle condotte e la loro non occasionalità. Va del resto rilevato che il beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 cod. pen. è fondato sul principio dell'"emenda" e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato, sicché la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena, fermo restando l'obbligo del giudice di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2 - , Sentenza n. 16366 del 28/03/2019 Ud. (dep. 15/04/2019 ) Rv. 275813 - 01, motivazione che nella specie appare adeguata. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, entrambi i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 25 Gennaio 20