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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 febbraio 2022

Cassazione n. 16371/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 17392-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 4115/12/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Lecco avverso la cartella di pagamento riferita a tributi erariali non pagati per la somma complessiva di € 19.310,00.

2. [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento del ricorso, annullava la cartella di pagamento.

3. La sentenza veniva impugnata da [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] della Regione della Lombardia dichiarava inammissibile l'appello essendosi l'Agenzia delle Entrate -Riscossioni avvalsa di un avvocato del libero foro.

4. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di un unico motivo.

Il contribuente ha svolto difese depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 17392 sez.

MT - ud. 22-02-2022 -2- 1.Con il primo motivo di impugnazione l'Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 2° comma, 12 1° comma, 15, comma 2 sexies d.lvo nr 546/92, 1 comma 8°d.l. 193/2016, nonché 4 novies d.l. nr 34/2019, in relazione all'art 360 1° comma nr. 3 cpc; si sostiene che la CTR, nel dichiarare l'inammissibilità dell' appello proposto Agenzia delle Entrate e Riscossioni avvalendosi di un professionista appartenente al libero foro, sia incorsa nella dedotta violazione di legge.

1.1. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 182, comma secondo cpc, e degli artt. 11 e 12 comma decimo d.lvo nr 546/1992, in relazione all'art.360 comma 1° nr. 4 cpc, per avere errato la CTR nel non concedere un termine per la regolarizzazione del mandato alle liti conferito dall'Agenzia delle Entrate-Riscossioni.

2. Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo motivo. 2.1 Sul punto sono intervenute con un recente arresto le Sezione Unite che hanno affermato il seguente principio:<< impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione si avvale: dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata Delib. da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, nè della Delib. prevista dal richiamato art. 43, comma 4 R.D. cit., - di avvocati [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 17392 sez.

MT - ud. 22-02-2022 -3- del libero foro - nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del medesimo D.L. 193 del 2016, art. 1,comma 5 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità>> (cass.

S.U. 30008/2019) 2.2 Orbene, il Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione, n. 36437 del 5 luglio 2017, prevede, in tema di <<Contenzioso afferente l'attività di Riscossione>>, al punto 3.4.2, che <<L'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: [...] liti innanzi alle [OSCURATO:PERSONA]».

3. Ne consegue l'accoglimento del ricorso con cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 17392 sez.

MT - ud. 22-02-2022 -4- Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondoi.cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 22 febbraio 2022 il Presidente dr.

Antoni DE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 17392-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 4115/12/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Lecco avverso la cartella di pagamento riferita a tributi erariali non pagati per la somma complessiva di € 19.310,00. 2. [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento del ricorso, annullava la cartella di pagamento. 3. La sentenza veniva impugnata da [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] della Regione della Lombardia dichiarava inammissibile l'appello essendosi l'Agenzia delle Entrate -Riscossioni avvalsa di un avvocato del libero foro. 4. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di un unico motivo. Il contribuente ha svolto difese depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 17392 sez. MT - ud. 22-02-2022 -2- 1.Con il primo motivo di impugnazione l'Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 2° comma, 12 1° comma, 15, comma 2 sexies d.lvo nr 546/92, 1 comma 8°d.l. 193/2016, nonché 4 novies d.l. nr 34/2019, in relazione all'art 360 1° comma nr. 3 cpc; si sostiene che la CTR, nel dichiarare l'inammissibilità dell' appello proposto Agenzia delle Entrate e Riscossioni avvalendosi di un professionista appartenente al libero foro, sia incorsa nella dedotta violazione di legge. 1.1. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 182, comma secondo cpc, e degli artt. 11 e 12 comma decimo d.lvo nr 546/1992, in relazione all'art.360 comma 1° nr. 4 cpc, per avere errato la CTR nel non concedere un termine per la regolarizzazione del mandato alle liti conferito dall'Agenzia delle Entrate-Riscossioni. 2. Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo motivo. 2.1 Sul punto sono intervenute con un recente arresto le Sezione Unite che hanno affermato il seguente principio:<< impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione si avvale: dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata Delib. da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, nè della Delib. prevista dal richiamato art. 43, comma 4 R.D. cit., - di avvocati [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 17392 sez. MT - ud. 22-02-2022 -3- del libero foro - nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del medesimo D.L. 193 del 2016, art. 1,comma 5 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità>> (cass. S.U. 30008/2019) 2.2 Orbene, il Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione, n. 36437 del 5 luglio 2017, prevede, in tema di <<Contenzioso afferente l'attività di Riscossione>>, al punto 3.4.2, che <<L'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: [...] liti innanzi alle [OSCURATO:PERSONA]». 3. Ne consegue l'accoglimento del ricorso con cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. PQM [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 17392 sez. MT - ud. 22-02-2022 -4- Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondoi.cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. Così deciso nella Camera di Consiglio del 22 febbraio 2022 il Presidente dr. Antoni DE
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