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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2023

Cassazione n. 49388/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; u ita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 13 aprile 2023 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa in data 29 giugno 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la pena di sei anni, un mese e dieci giorni di reclusione e a [OSCURATO:PERSONA] la pena di cinque anni, tre mesi e dieci giorni di reclusione per i reati di tentato omicidio, ricettazione, porto di armi improprie, esplosioni in pubblica via, detenzione e porto abusivo di armi da sparo, aggravati dall'avere agito con modalità e finalità mafiose, commessi in data 14 agosto 2019.

La Corte ha preso atto del concordato raggiunto dai due imputati ai sensi dell'art. 599-bis cod.proc.pen., con rinuncia ai motivi di appello nel merito.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, con separati atti, [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA].

Entrambi i ricorsi sono articolati in un unico motivo, con il quale entrambi i ricorrenti deducono l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza, apparenza o contraddittorietà della motivazione, essendosi la Corte limitata a richiamare, quanto alla decisione nel merito, la motivazione del giudice di primo grado, senza valutare, quindi, la possibile sussistenza degli estremi per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen..

La motivazione, dunque, di fatto è del tutto assente, e la sentenza deve perciò essere annullata.

3. Entrambi i ricorsi devono essere trattati nelle forme "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.103/2017 -trattandosi di impugnazioni presentate avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod.proc.pen., che devono essere dichiarate inammissibili perché proposte in relazione ad un motivo di appello al quale ciascun ricorrente ha esplicitamente rinunciato.

Appare opportuno ricordare che questa Corte ha valutato la legittimità costituzionale della norma indicata, concludendo che «In tema di concordato in appello, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. nella parte che prevede la procedura "de plano" per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti avverso le sentenze pronunciate a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., poiché è ragionevole la scelta del legislatore di semplificare le forme definitorie dell'impugnazione proposta avverso una decisione che accoglie la concorde prospettazione delle parti e perché avverso la A Pk. \re)..-1 decisione di inammissibilità è comunque esperibile il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis, cod. proc. pen.» (Sez. 2, ord, n. 40139 del 21/06/2018, Rv. 273920).

4. Entrambi i ricorsi sono proposti in relazione ad un motivo di appello nel merito, ai quali i due ricorrenti hanno esplicitamente rinunciato.

Addirittura il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non aveva neppure proposto motivi di appello diretti a contestare l'affermazione della sua colpevolezza, avendo chiesto solo l'esclusione delle aggravanti e un miglior trattamento sanzionatorio.

Entrambi i ricorrenti, però, nel corso del giudizio di appello hanno dichiarato «di voler rinunciare ex art. 599 bis cod.proc.pen. a tutti i motivi di gravame, ... insistendo per il solo accoglimento del motivo relativo alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio in senso più favorevole ai prevenuti».

Correttamente, quindi, la Corte di appello ha motivato la condanna, nel merito, limitandosi a richiamare la decisione e le considerazioni del giudice di primo grado, che ha ritenuto integralmente condivisibili, stante l'assenza di motivi di appello che censurassero l'affermazione di responsabilità contenuta in tale pronuncia.

Il motivo di ricorso proposto con ciascuno dei ricorsi è quindi inammissibile, in quanto non prospettato al giudice di appello, stante l'intervenuta rinuncia ad ogni motivo di merito.

Secondo il consolidato principio di questa Corte, infatti, «È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.)» (Sez. 5, ord. n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194).

Quale ulteriore applicazione di detto principio, questa Corte ha anche stabilito che «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 27817).

5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M .

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; u ita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 13 aprile 2023 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa in data 29 giugno 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la pena di sei anni, un mese e dieci giorni di reclusione e a [OSCURATO:PERSONA] la pena di cinque anni, tre mesi e dieci giorni di reclusione per i reati di tentato omicidio, ricettazione, porto di armi improprie, esplosioni in pubblica via, detenzione e porto abusivo di armi da sparo, aggravati dall'avere agito con modalità e finalità mafiose, commessi in data 14 agosto 2019. La Corte ha preso atto del concordato raggiunto dai due imputati ai sensi dell'art. 599-bis cod.proc.pen., con rinuncia ai motivi di appello nel merito. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, con separati atti, [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]. Entrambi i ricorsi sono articolati in un unico motivo, con il quale entrambi i ricorrenti deducono l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza, apparenza o contraddittorietà della motivazione, essendosi la Corte limitata a richiamare, quanto alla decisione nel merito, la motivazione del giudice di primo grado, senza valutare, quindi, la possibile sussistenza degli estremi per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.. La motivazione, dunque, di fatto è del tutto assente, e la sentenza deve perciò essere annullata. 3. Entrambi i ricorsi devono essere trattati nelle forme "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.103/2017 -trattandosi di impugnazioni presentate avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod.proc.pen., che devono essere dichiarate inammissibili perché proposte in relazione ad un motivo di appello al quale ciascun ricorrente ha esplicitamente rinunciato. Appare opportuno ricordare che questa Corte ha valutato la legittimità costituzionale della norma indicata, concludendo che «In tema di concordato in appello, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. nella parte che prevede la procedura "de plano" per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti avverso le sentenze pronunciate a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., poiché è ragionevole la scelta del legislatore di semplificare le forme definitorie dell'impugnazione proposta avverso una decisione che accoglie la concorde prospettazione delle parti e perché avverso la A Pk. \re)..-1 decisione di inammissibilità è comunque esperibile il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis, cod. proc. pen.» (Sez. 2, ord, n. 40139 del 21/06/2018, Rv. 273920). 4. Entrambi i ricorsi sono proposti in relazione ad un motivo di appello nel merito, ai quali i due ricorrenti hanno esplicitamente rinunciato. Addirittura il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non aveva neppure proposto motivi di appello diretti a contestare l'affermazione della sua colpevolezza, avendo chiesto solo l'esclusione delle aggravanti e un miglior trattamento sanzionatorio. Entrambi i ricorrenti, però, nel corso del giudizio di appello hanno dichiarato «di voler rinunciare ex art. 599 bis cod.proc.pen. a tutti i motivi di gravame, ... insistendo per il solo accoglimento del motivo relativo alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio in senso più favorevole ai prevenuti». Correttamente, quindi, la Corte di appello ha motivato la condanna, nel merito, limitandosi a richiamare la decisione e le considerazioni del giudice di primo grado, che ha ritenuto integralmente condivisibili, stante l'assenza di motivi di appello che censurassero l'affermazione di responsabilità contenuta in tale pronuncia. Il motivo di ricorso proposto con ciascuno dei ricorsi è quindi inammissibile, in quanto non prospettato al giudice di appello, stante l'intervenuta rinuncia ad ogni motivo di merito. Secondo il consolidato principio di questa Corte, infatti, «È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.)» (Sez. 5, ord. n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194). Quale ulteriore applicazione di detto principio, questa Corte ha anche stabilito che «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 27817). 5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M . Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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