CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 20433/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte mutuo ORDINANZA greGNALAmpa itEcupgRo C.V. e« art. 13 co. 1 quater DPR 115/02 sul ricorso iscritto al NRG 27339-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 21; - controricorrente - per la cassazione della sentenza n. 316/2017 della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il 25 maggio 2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con atto di citazione notificato il 15 luglio 2002, [OSCURATO:PERSONA] ha evocato in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché fosse dichiarata, in suo favore, la comproprietà degli immobili oggetto di negozio fiduciario, nonché affinché i convenuti venissero condannati alla restituzione della somma erogata a titolo di mutuo dall'attore, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito fino al soddisfo, oltre al risarcimento del danno. A sostegno della domanda, il [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto di aver concluso un accordo fiduciario con [OSCURATO:PERSONA], in forza del quale il primo avrebbe consegnato al secondo la somma di lire 55.000.000 per l'acquisto di due beni immobili, mentre il Cento avrebbe trasferito al [OSCURATO:PERSONA] una quota pari al 50% della proprietà dei medesimi immobili. Tuttavia, ha lamentato l'attore, ricevuta la somma e acquistati i beni immobili, [OSCURATO:PERSONA] non adempiva all'obbligo fiduciario, mantenendo l'intestazione dell'intera proprietà dei predetti immobili. Inoltre, l'attore ha esposto di aver mutuato a [OSCURATO:PERSONA] la somma di lire 90.000.000 e che, a fronte della mancata restituzione di quanto versato, i figli di [OSCURATO:PERSONA], Salvatore e Antonio, si erano accollati il debito paterno, mediante missive che le parti si erano scambiate. L'attore ha chiesto pertanto di dichiararsi avvenuto in proprio favore l'acquisto della comproprietà degli immobili oggetto del patto fiduciario intercorso con [OSCURATO:PERSONA], nonché di condannarsi i convenuti, in solido fra loro, al rimborso delle somme erogate dall'attore a titolo di mutuo, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito fino al soddisfo, e al risarcimento del danno.Salvatore e [OSCURATO:PERSONA] si sono costituiti in giudizio, eccependo la nullità del negozio fiduciario, per difetto di forma scritta richiesta ad substantiam, e insistendo per il rigetto di tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto e in diritto. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto contumace. In seguito all'interruzione del processo in ragione del decesso dell'attore, il giudizio è stato riassunto dall'erede, [OSCURATO:PERSONA], che ha rinunciato all'espletamento della prova testimoniale già ammessa. 2. - L'adito Tribunale di Palmi, con sentenza del 2 luglio 2015, rilevata la nullità del negozio fiduciario per difetto di forma scritta, ha condannato, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., tutti i convenuti in solido alla restituzione delle somme versate per il ritrasferirnento del diritto di comproprietà degli immobili, nonché alla restituzione delle somme ricevute a titolo di mutuo, maggiorate degli interessi e della rivalutazione dalla domanda sino al soddisfo. In particolare, il primo giudice ha rilevato che dai documenti in atti risulta che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono in maniera chiara dichiarati accollanti del debito del padre con una richiesta dilazione e che il [OSCURATO:PERSONA] ha aderito all'accollo. 3. - Avverso la sentenza di primo grado hanno !spiegato appello Salvatore e [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza n. 316/2017 del 25 maggio 2017, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale accoglimento del gravarne proposto, ha riformato la decisione impugnata. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile la domanda di condanna alle restituzioni di somme ex art. 2033 cod. civ. formulata all'udienza del 5 giugno 2013 da parte attrice davanti al Tribunale di Palmi, mentre ha dichiarato che [OSCURATO:PERSONA], quale erede universale di [OSCURATO:PERSONA], è creditrice nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] dell'importo di euro 46.481,12 per la causale di rimborso del mutue privato e ha condannato in solido i predetti alla restituzione di tale importo maggiorato degli interessi dalla domanda al soddisfo effettivo. In particolare, la Corte territoriale, disattese le eccezioni preliminari sollevate dall'appellata, ha rilevato la tardività della domanda formulata in primo grado da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art.2033 cod. civ., volta ad ottenere la restituzione delle somme versate per il ritrasferimento del diritto di comproprietà degli immobili, nel caso di accoglimento dell'eccezione ex adverso proposta di nullità del negozio fiduciario. La domanda doveva ritenersi inammissibile, perché formulata solo in controdeduzione a quanto eccepito dai convenuti, in sede di prima udienza di comparizione dopo la riassunzione del giudizio in seguito all'interruzione causata dal decesso dell'attore. Per l'effetto, la Corte territoriale ha annullato la condanna disposta dal primo giudice sul punto. La Corte distrettuale ha, invece, confermato la sentenza di primo grado in relazione all'accertamento del credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei fratelli Cento, ritenendo provato il titolo del mutuo e l'accollo del debito da parte di Antonio e [OSCURATO:PERSONA], in base alle scritture prodotte in giudizio dall'attore, che controparte non aveva disconosciuto mediante proposizione di querela di falso. 4. - Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, con atto notificato in data 13 novembre 2017, sulla base di tre motivi. h [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 5. - Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ. In prossimità della camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo (violazione o falsa applicazione dell'art.2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. 4 Lt/Li civ.) si deduce che la sentenza impugnata sarebbe inc:orsa in errore in relazione alla prova del titolo del mutuo. Ad avviso del ricorrente, l'attore [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe assolto l'onere, su di lui gravante, di provare i fatti posti a fondamento della domanda, essendo necessario, in tema di mutuo, dimostrare non solo l'avvenuta consegna del denaro, ma anche che tale consegna è stata effettuata per un titolo implicante l'obbligo della restituzione. La parte attrice avrebbe rinunciato all'escussione dei testi originariamente indicati a suffragio della pretesa, escussione già ritenuta ammissibile e rilevante dal giudice di prime cure. 2. - Con il secondo motivo (violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ, in relazione all'art. 36Ci, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) ci si duole che la sentenza impugnata non abbia attribuito rilevanza decisiva al disconoscimento effettuato dai convenuti con la comparsa di risposta in primo grado, in relazione a tutte le produzioni documentali offerte dall'attore. I giudici di merito, oltre a non considerare la rinuncia alla prova testimoniale, avrebbero errato a fondare la decisione sulle scritture dall'attore prodotte in giudizio, benché tempestivamente contestate dai convenuti. Ad avviso del ricorrente, la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere provato il titolo del mutuo, pur senza l'espletamento dello strumento tipico della prova testimoniale imposta all'attore dall'art. 2697 cod. civ., e nonostante le missive prodotte dall'attore, in quanto tempestivamente disconosciute, non potessero costituire altro che un indizio valutabile in relazione ad altre prove. In ogni caso, a giudizio del ricorrente, giammai dette missive avrebbero potuto costituire prova del titolo del mutuo, concretandosi al più in mere dichiarazioni di intenti, rese dai fratelli Cento, in funzione della stipula di un successivo accordo, in concreto mai stipulato. Neppure le medesime scritture avrebbero potuto assurgere a prova dell'accollo del debito, essendo intervenute tra terzo e debitore, e non tra debitore e accollato; né avrebbero potuto essere considerate come riconoscimento di debito, perché provenienti da soggetto diverso dal presunto obbligato. 3. - Con il terzo motivo (violazione e/o falsa applicazione degli artt. 214 e 216 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) il ricorso lamenta che la sentenza abbia ritenuto utilizzabili e rilevanti le missive prodotte in giudizio dal [OSCURATO:PERSONA], sul rilievo che i convenuti non ne avevano contestato la veridicità mediante querela di falso. Il ricorrente deduce che la Corte d'appello avrebbe dovuto prendere atto dell'inutilizzabilità di dette missive, poiché le stesse erano state tempestivamente disconosciute dai convenuti, con la comparsa di risposta in primo grado, sicché occorreva l'istanza di verificazione delle stesse da parte dell'attore. 4. - I motivi possono essere esaminati congiuntamente, data la loro stretta connessione. Essi sono infondati e, in parte, inammissibili. 4.1. - La Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tenuti al rimborso del mutuo dopo aver considerato la missiva dei predetti germani Cento del 19 gennaio 1994 e la missiva successiva del 5 febbraio 1994. Con la prima lettera del 19 gennaio 1994, in riscontro alla missiva del 15 gennaio 1994 di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] indirizzata, Antonio e [OSCURATO:PERSONA] dichiaravano di avere appreso dal proprio genitore "che voi vantate nei suoi confronti un debito" e di volerlo onorare in luogo del debitore suddetto, intendendo accollarsi il debito; nel contempo, precisavano di volervi provvedere appena resi edotti del relativo importo e di proporre allo scopo per la relativa erogazione la stipula di un accordo, da convenirsi, di rateizzazione a scadenza mensile inclusiva degli interessi. Con la successiva missiva del 5 febbraio 1994, in risposta alla lettera del [OSCURATO:PERSONA] del 10 febbraio 1994, i fratelli Cento, senza nulla contestare o replicare, riconoscevano che il [OSCURATO:PERSONA] vantava un credito che "noi come figli ci accolliamo".La Corte d'appello ha quindi interpretato tali missive come espressive di un accollo cumulativo a rilevanza esterna e a favore di terzo, ma anche come espromissione spontanea da parte dei figli a vantaggio del genitore e poi da costui ratificata. 4.2. - Non v'è dubbio che, per costante giurisprudenza (Cass., Sez. II, 29 novembre 2018, n. 30944; Cass., Sez. II, 22 novembre 2021, n. 35959), la datío di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accípiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova; con la conseguenza che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione. A questo principio si è attenuta la Corte di merito. La Corte territoriale, infatti, ha dato atto che [OSCURATO:PERSONA] ha provato la sussistenza del titolo negoziale (mutuo privato) e degli assegni consegnati e riscossi dal Cento. A pagina 28 della sentenza impugnata si legge che le dichiarazioni rese nelle missive del gennaio e del febbraio 1994 sono asseverative dell'ammontare per sorte capitale dovuto per il prestito in argomento. A ciò si aggiungono l'avvenuto rilascio e la riscossione di due assegni a vantaggio di [OSCURATO:PERSONA], specificamente individuati da [OSCURATO:PERSONA] nella citazione introduttiva come da imputarsi alla superiore causale. 4.3. - In questo contesto, in cui la Corte d'appello ha ritenuto raggiunta, con congrua e motivata valutazione, la prova che la dado delle somme di denaro trovava la propria causale nel prestito erogato da [OSCURATO:PERSONA], mutuante, a [OSCURATO:PERSONA], mutuatario, non è configurabile la denunciata violazione dell'art. 2697 cod. civ. La violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. si configura, infatti, soltanto nell'ipotesi che il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, come nella specie, si ipotizzi che, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi è, semmai, soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova (Cass., Sez. III, 5 settembre 2006, n. 19064). 4.4. - Non appare pertinente l'invocazione del principio secondo cui la ricognizione di debito non rappresenta una fonte autonoma di obbligazione ma ha soltanto un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale e deve provenire direttamente dall'obbligato senza intermediazioni. La Corte territoriale, infatti, ha interpretato le missive del gennaio e del febbraio 1994 come espressive, non di una mera ricognizione del debito del padre da parte dei figli, ma di una successione cumulativa, in forma contrattuale, nel debito restitutorio del mutuo stipulato dal primo. Nello scambio epistolare la Corte del merito ha rinvenuto sia la prova del rapporto fondamentale, sia l'assunzione, in base all'incontro delle volontà, dell'obbligo da parte dei nuovi debitori al fianco del debitore originario: cioè sia la conferma, nella sfera probatoria, del titolo, sia l'aggiunzione di nuovi debitori a quello originario.Infatti, nella specie la Corte d'appello ha richiamato, in particolare, la missiva del 5 febbraio 1994 con la quale i fratelli Cento dichiaravano che "la [OSCURATO:PERSONA] vanta un credito, nostro padre vi riconosce il debito, noi come figli ci accolliamo lo stesso". Dal testo di questa missiva, messa in relazione con lo scambio delle scritture precedenti e in particolare con la lettera di [OSCURATO:PERSONA] indirizzata a [OSCURATO:PERSONA] (con cui si dichiarava l'avvenuta erogazione in favore del nominato della somma di lire 90 milioni a titolo di prestito privato, mediante assegni e denaro contante), la Corte d'appello ha tratto non solo la certezza della prova dell'esistenza del debito originario e del titolo di prestito privato, ma anche la piena configurabilità di un debito solidale tra tutti e tre i Cento, in forza di un accordo qualificabile "accollo cumulativo a rilevanza esterna ed a favore di terzo", ma suscettibile anche di essere ritenuto una "espromissione spontanea da parte dei figli a vantaggio del genitore e poi da costui ratificata". La Corte del merito vi ha colto la "conferma di un coinvolgimento diretto e di un accordo previo in tal senso tra il debitore originario e i suoi figli a vantaggio del creditore, senza previsione di una clausola di esclusione liberatoria in favore del primo". Così decidendo, la Corte reggina ha mostrato di avere ben presente la distinzione tra ricognizione di debito, inidonea a costituire nuove obbligazioni ed a porre in essere una successione a titolo particolare nel rapporto fondamentale di debito, e la modifica soggettiva del preesistente rapporto attraverso gli istituti rivolti, in forma contrattuale, a determinare la successione partic:olare nel debito anche di natura cumulativa, con l'aggiunzione di un nuovo debitore a quello originario (su cui v. Cass., Sez. II, 22 aprile 1975, n. 1568). 4.5. - Non integra violazione degli artt. 115 e 115 cod. proc. civ. la circostanza che la Corte di merito abbia ritenuto raggiunto la prova del mutuo nonostante l'attore avesse rinunciato all'escussione dei testi che avrebbero dovuto deporre sull'esistenza del prestito e sul conseguente diritto alla restituzione. Rientra infatti nella discrezionalità del giudice di merito trarre o meno argomenti di prova dal contegno delle parti nel processo. Il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice di merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali (Cass., Sez. VI-2, 12 ottobre 2021, n. 27847). Più in generale, per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867). 4.6. - Il ricorrente sostiene che le missive ad apparente firma dei convenuti sarebbero state prontamente disconosciute nella comparsa di risposta, ex art. 214 cod. proc. civ., per cui, non essendo state oggetto di verificazione, sarebbero del tutto inutilizzabili. La censura non coglie nel segno. La Corte d'appello ne ha riconosciuto, esattamente, la piena utilizzabilità. Ha rilevato (a pagina 11-12) che i deducenti hanno contestato la veridicità del contenuto delle scritture ("in quanto le stesse sono state ...redatte su fogli che i convenuti avevano firmato in bianco"), "con conferma espressa ed inequivoca della genuinità delle relative sottoscrizioni". Ed ha applicato (a pagina 24) il principio secondo cui se la parte contro la quale è stata prodotta la scrittura privata ne riconosce la sottoscrizione, la scrittura fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, mentre la denuncia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui riempimento risulti avvenuto absque pactis e la scrittura abbia un'incidenza sostanziale o processuale intrinsecamente elevata. La Corte d'appello ha anche sottolineato che i fratelli Cento non hanno proposto alcuna querela di falso al riguardo, con conseguente conoscibilità e valutabilità delle missive anche nella presente sede. Così decidendo, la Corte di [OSCURATO:PERSONA] si è attenuta al principio secondo cui la denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto absque pactis e, cioè, in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del doc:umento (Cass., Sez. II, 22 agosto 2019, n. 21587). Il ricorrente deduce bensì di avere, con la propria comparsa costitutiva e di risposta, tempestivamente ed espressamente disconosciuto la documentazione prodotta dall'attore a suffragio della domanda attrice, richiamando il principio secondo cui, ai fini di un valido disconoscimento di una scrittura privata, non sono richieste formule sacramentali bensì solo specificità e determinatezza. Tuttavia, a fronte della affermazione, ricavabile dai principi applicati, contenuta nella sentenza della Corte d'appello a pagina 24, secondo cui i convenuti avrebbero riconosciuto la sottoscrizione della scrittura privata prodotta e si sarebbero limitati a denunciare l'abusivo riempimento, la doglianza articolata in questa sede difetta di specificità, non riproducendo il tenore della comparsa di costituzione e risposta relativa al giudizio di primo grado nella parte in cui sarebbe avvenuto il disconoscimento. In ogni caso, l'esame diretto della comparsa di costituzione e risposta di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] conferma che in effetti i deducenti si sono limitati a contestare la veridicità del contenuto delle lettere prodotte dall'attore in quanto le stesse sono state dal medesimo redatte "su fogli che i convenuti avevano firmato in bianco" (così a pagina 6). 5. - Il ricorso è rigettato. Sussistono i presupposti di legge per l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, data la complessità delle questioni trattate. 6. - Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, ricorrono i presupposti processuali per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti