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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 novembre 2023

Cassazione n. 08200/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3065/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 2439/2022 depositata il27/10/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. Con ricorso notificato in data 19.1.2023 la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proponeva ricorso per cassazione della sentenza n. 2439/2022 del Tribunale di Genova, pubblicata in data 27.10.2022, non notificata.

2. Nessuna delle parti intimate si costituiva con controricorso.

3. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.

4. Il difensore della ricorrente ha depositato in data 29 novembre 2023 dichiarazione di rinuncia al ricorso.

Considerato che

1. Il difensore della società ricorrente, procuratore costituito, munito dei relativi poteri giusta procura speciale in atti, ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso.

2. La rinuncia al ricorso risulta conforme al dettato dell’art.391 cod. proc. civ. e determina l’estinzione del giudizio di cassazione.

3. Non è luogo a provvedere in ordine alle spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva.

4. Non sussistono i presupposti processuali per l’applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, in quanto tale disposizione si applica ai soli casi -tipici- di rigetto dell’impugn a zione , ovvero della sua declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, latu sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto per rinunzia il giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3065/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 2439/2022 depositata il27/10/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. Con ricorso notificato in data 19.1.2023 la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proponeva ricorso per cassazione della sentenza n. 2439/2022 del Tribunale di Genova, pubblicata in data 27.10.2022, non notificata. 2. Nessuna delle parti intimate si costituiva con controricorso. 3. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. 4. Il difensore della ricorrente ha depositato in data 29 novembre 2023 dichiarazione di rinuncia al ricorso. Considerato che 1. Il difensore della società ricorrente, procuratore costituito, munito dei relativi poteri giusta procura speciale in atti, ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso. 2. La rinuncia al ricorso risulta conforme al dettato dell’art.391 cod. proc. civ. e determina l’estinzione del giudizio di cassazione. 3. Non è luogo a provvedere in ordine alle spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva. 4. Non sussistono i presupposti processuali per l’applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, in quanto tale disposizione si applica ai soli casi -tipici- di rigetto dell’impugn a zione , ovvero della sua declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, latu sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M. La Corte dichiara estinto per rinunzia il giudizio
Sentenza Cassazione n. 08200/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris