CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 20512/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nsigliere ha pronunciato la seguente ha pronunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9087/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] r s.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore, assistita, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio «[OSCURATO:PERSONA]», in Roma, via XX Settembre, n. 5, giusta procura in calce al ricorso per cassazione. - ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA], n. 1158/21, depositata in data 28 settembre 20 21 , non notificata; udita la relazione della causa udita svolta nella pubblica udienzadel 26 marzo2024, dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’estinzione del giudizio; [OSCURATO:PERSONA] 1. L a Commissione tributaria regionale, decidendo in sede di riassunzione del giudizio a seguito dell’ordinanza di questa Corte n. 27765/2020 del 3 dicembre 2020, ha rigettato il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avente ad oggetto il provvedimento di irrogazioni sanzioni, anno 2007, emesso ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo n. 472 del 1997, ritenendo provato il coinvolgimento della società ricorrente nel compimento della frode fiscale commessa dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in ragione della consulenza prestata a favore di quest’ultima società per un corrispettivo, comprensivo di Iva, di euro 60.000,00, pagamento che era stato contabilizzato dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per «consulenza amministrativa fiscale». 2. L a società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato aquattro motivi . 3. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del decreto legislativo n. 472 del 1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e all’art. 62 del decreto legislativo n. 546 del 1992, in quanto la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che una mera attività di consulenza integrasse gli elementi essenziali per la configurabilità del concorso di persone. 2.Il secondo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del decreto legge n. 269 del 2003 e dell’art. 9 deldecreto legislativo n. 472 del 1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e all’art. 6 del decreto legislativo n. 546 del 1992, in quanto l’art 7 del decreto legge n. 269 del 2003 esclude va che potessero essere chiamati a rispondere delle sanzioni amministrative irrogabili per violazioni imputabili a persone giuridiche a titolo di concorso anche soggetti diversi da tali persone giuridiche. 3. Il terzo mezzo deduce la nullità della sentenza impugnata per la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato,ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e all’art. 62, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 1992, in quanto la Commissione tributaria regionale, laddove aveva sostenuto che la società ricorrente aveva agito nel perseguimento di un proprio interesse economico, si ea pronunciata oltre le eccezioni riproposte dall’Ufficio nelle more del giudizio di rinvio. 4.Il quarto mezzo deduce la nullità della sentenza impugnata per la violazione dell’art. 18, comma 2, lett. e) e comma 4, del decreto legislativo n. 546 del 1992, in quanto la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto inammissibile il motivo con cui la società ricorrente aveva eccepito l’illegittimità dell’atto di irrogazione delle sanzioni per la mancata allegazione degli atti presupposti dallo stesso menzionati, sebbene tale censura enunciava, pur sommariamente, i profili di illegittimità dell’atto impugnato. 5. In via preliminare, va rilevato che l a società ricorrente ha depositato, con modalità informatiche, in data 4-6 ottobre 2023in atti, istanza di rinuncia al ricorso, rappresentando di avere presentato in data 2 maggio 2023, dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, commi 231-252, della legge 197del 2022 e che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva trasmesso in data 28 luglio 2023 comunicazione recante le somme dovute per la definizione agevolata. 5.1 La rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a produrre l'effetto tipico dell'estinzione del processo, se non notificata alla controparte costituita, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire ilgiudizio, determina l'inammissibilità del ricorso (Cass., 22 maggio 2019, n. 13923; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743). 5.2 Il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 5.3Le spese del giudizio di legittimità vanno interamente compensate tra le parti. 5.4 La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorsoper sopravvenuta caren