CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2024
Cassazione n. 19455/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01711/1968 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui agli artt. 110, 624, commi 1 e 3 cod. pen. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: 1. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 192, 530 cod. proc. pen.; inesistenza della penale responsabilità dell'imputato in merito alla fattispecie contestata; omessa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 626 n. 3 cod. pen. con conseguente declaratoria di prescrizione del reato 2. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'omessa esclusione della recidiva 3. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle aggravanti contestate e sulla recidiva 4. Motivazione carente, apparente e contraddittoria in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati contestati in rubrica e i fatti oggetto di precedente sentenza irrevocabile (n. 451/13) 5. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio con particolare riferimento all'eccessività della pena. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che i motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione ed in contrasto con gli orientamento consolidati della giurisprudenza di legittimità. Ritenuto, quanto alla invocata riqualificazione del fatto, che la motivazione offerta dalla Corte d'appello appare congrua e conforme ai principi stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 36373 del 13/06/2013, Rv, 256954, in cui si pone in evidenza come il reato di rastrellamento si configuri soltanto dopo le operazioni di raccolta. La Corte d'appello ha correttamente osservato che già solo il quantitativo sottratto - pari a 4 quintali di olive - sia incompatibile con la ipotesi di reato prospettata dalla difesa). Considerato, quanto alla mancata esclusione della recidiva che i giudici di merito, nelle conformi sentenze, hanno evidenziato l'idoneità della condotta criminosa per cui si procede a rivelare l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato in ragione dei molteplici precedenti penali annoverati. Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata applicazione delle attenuanti generiche sono sostenuti da congrua motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità del fatto, per le modalità di realizzazione del reato, l'assenza di positivi elementi a favore dell'imputato e la negativa personalità del ricorrente. Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Considerato, quanto al mancato riconoscimento della continuazione esterna, che la Corte d'appello ha posto in evidenza la vetustà del precedente reato, circostanza che legittimamente esclude la possibilità di ritenere che il vincolo della continuazione. Considerato che il motivo di ricorso sul punto è del tutto generico e privo di spunti critici suscettibili di rivelare l'illogicità e l'incoerenza della giustificazione offerta dalla Corte di merito. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA]