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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 22148/2026

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del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto1.

Con sentenza del 22 maggio 2025 la Corte di appello di Ancona ha confermato lasentenza del 11 gennaio 2024 con cui il Tribunale di Macerata ha condannatoXXXXXXXXXXXXXXXX alla pena di 3 mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 703, 56-582, 612-339, 337 cod. pen. e 4 l. 18 aprile 1975, n. 110, tutti commessi il 15 giugno 2019.2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite deldifensore, con un unico motivo, in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazioneperché la motivazione della sentenza ha ritenuto in modo illogico sufficiente a ritenereaccertata la imputabilità del ricorrente il fatto che lo stesso non si fosse presentato per duevolte alla visita psichiatrica con il perito nominato dal giudice.Si assume, sul punto, che, in realtà, il giudice può dedurre l'incapacità dell'imputatoanche da indizi gravi precisi e concordanti, quali erano nel caso in esame il certificatomedico del 19 febbraio 2018 del Centro di salute mentale in cui si dava atto che il pazienteera affetto da disturbo di personalità di tipo misto, nonché la circostanza che in separatogiudizio il ricorrente fosse stato dichiarato non imputabile per fatti commessi nel 2012 egiudicati nel 2014; nello stesso senso deponevano le dichiarazioni rese in giudizio da duetestimoni che riferivano di aver avuto il giorno del fatto l'idea che l’imputato non fosse ingrado di intendere e di volere.3.

Con requisitoria scritta il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha conclusoper l’inammissibilità del ricorso.Il difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l’accoglimento delricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è fondato.1.

Pur se l’accertamento della capacità di intendere e di volere dell’imputato costituiscequestione di fatto la cui valutazione compete al giudice di merito (Sez. 1 n. 11897 del18/05/2018, dep. 2019, P., Rv. 276170-01; Sez. 1, n. 32373 del 17/01/2014, Secchiano, Rv.261410-01; Sez. 1, n. 42996 del 21/10/2008, Marina, Rv. 241828-01), tale valutazione sisottrae al sindacato di legittimità soltanto quando risulti esaurientemente motivata.Nel presente giudizio, il discorso giustificativo di entrambe le sentenze di merito si limitaa valorizzare nel senso della imputabilità dell’autore del reato soltanto la mancata provadell’esistenza di una situazione di incapacità di intendere e di volere, quale conseguenzadella mancata collaborazione dell’imputato che non si è presentato a colloquio con il peritonominato dal giudice.Una motivazione di questo tipo non è conforme al principio di diritto secondo cui“nell’ipotesi in cui si presentino dubbi sulle condizioni di salute mentale dell’imputato, rilevantiai sensi degli artt. 88, 89 cod. pen. e 70 cod. proc. pen., il potere di accertamento sul temadella capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento del fatto, nonché della suacapacità a stare in giudizio è esercitabile in via autonoma ed ex officio dal giudice ai sensidell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., oppure su sollecitazione delle parti” (Sez. 5,n. 6524 del 21/11/2025, dep. 2026, R., n.m.).Ed i dubbi che, nel caso in esame, avrebbero imposto al giudice, a pena di manifestaillogicità della motivazione della sentenza impugnata, un approfondimento istruttorio, anchedi tipo meramente documentale, erano posti dalle risultanze di altro accertamento peritale indiverso procedimento penale in cui il ricorrente era risultato non imputabile.Si osserva, a tale riguardo, che, se è senz’altro vero che l’imputabilità deve esserevalutata in relazione al fatto concreto e al tempo in cui è stato commesso il reato, nonpotendosi dunque reputare vincolante l’accertamento effettuato in un diverso procedimento(Sez. 2, n. 13778 del 8/3/2019, Mosca, Rv. 276415), è altrettanto vero che, ai fini delcomplessivo giudizio sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato, possono avererilevanza anche gli accertamenti peritali compiuti in procedimenti diversi, se essi sonoriferibili ad epoca corrispondente ed a fatti eziologicamente omogenei (Sez. 6, n. 27747 del15/09/2020, A., Rv. 279619 - 01).2.

Ne consegue che la sentenza impugnata non resiste alle censure che le sono staterivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto.Il giudizio di rinvio si dovrà svolgere davanti alla Corte di appello di Perugia, inosservanza del combinato disposto della norma dell’art. 620, comma 1, lett. c), cod. proc.pen., secondo cui “se è annullata la sentenza di una corte di assise di appello o di una cortedi appello ovvero di una corte di assise o di un tribunale in composizione collegiale, ilgiudizio è rinviato rispettivamente a un'altra sezione della stessa corte o dello stessotribunale o, in mancanza, alla corte o al tribunale più vicini” e dell’art. 175 disp. att. cod. proc.pen., secondo cui “per determinare ai fini del giudizio di rinvio la corte di appello, la corte diassise di appello, la corte di assise o il tribunale più vicino, si tiene conto della distanzachilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, tra i capoluoghi del distretto o,rispettivamente, del circolo o del circondario”.3.

In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse legeneralità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, inquanto imposto dalla legge.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con sentenza del 22 maggio 2025 la Corte di appello di Ancona ha confermato lasentenza del 11 gennaio 2024 con cui il Tribunale di Macerata ha condannatoXXXXXXXXXXXXXXXX alla pena di 3 mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 703, 56-582, 612-339, 337 cod. pen. e 4 l. 18 aprile 1975, n. 110, tutti commessi il 15 giugno 2019.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite deldifensore, con un unico motivo, in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazioneperché la motivazione della sentenza ha ritenuto in modo illogico sufficiente a ritenereaccertata la imputabilità del ricorrente il fatto che lo stesso non si fosse presentato per duevolte alla visita psichiatrica con il perito nominato dal giudice.Si assume, sul punto, che, in realtà, il giudice può dedurre l'incapacità dell'imputatoanche da indizi gravi precisi e concordanti, quali erano nel caso in esame il certificatomedico del 19 febbraio 2018 del Centro di salute mentale in cui si dava atto che il pazienteera affetto da disturbo di personalità di tipo misto, nonché la circostanza che in separatogiudizio il ricorrente fosse stato dichiarato non imputabile per fatti commessi nel 2012 egiudicati nel 2014; nello stesso senso deponevano le dichiarazioni rese in giudizio da duetestimoni che riferivano di aver avuto il giorno del fatto l'idea che l’imputato non fosse ingrado di intendere e di volere.3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha conclusoper l’inammissibilità del ricorso.Il difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l’accoglimento delricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è fondato.1. Pur se l’accertamento della capacità di intendere e di volere dell’imputato costituiscequestione di fatto la cui valutazione compete al giudice di merito (Sez. 1 n. 11897 del18/05/2018, dep. 2019, P., Rv. 276170-01; Sez. 1, n. 32373 del 17/01/2014, Secchiano, Rv.261410-01; Sez. 1, n. 42996 del 21/10/2008, Marina, Rv. 241828-01), tale valutazione sisottrae al sindacato di legittimità soltanto quando risulti esaurientemente motivata.Nel presente giudizio, il discorso giustificativo di entrambe le sentenze di merito si limitaa valorizzare nel senso della imputabilità dell’autore del reato soltanto la mancata provadell’esistenza di una situazione di incapacità di intendere e di volere, quale conseguenzadella mancata collaborazione dell’imputato che non si è presentato a colloquio con il peritonominato dal giudice.Una motivazione di questo tipo non è conforme al principio di diritto secondo cui“nell’ipotesi in cui si presentino dubbi sulle condizioni di salute mentale dell’imputato, rilevantiai sensi degli artt. 88, 89 cod. pen. e 70 cod. proc. pen., il potere di accertamento sul temadella capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento del fatto, nonché della suacapacità a stare in giudizio è esercitabile in via autonoma ed ex officio dal giudice ai sensidell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., oppure su sollecitazione delle parti” (Sez. 5,n. 6524 del 21/11/2025, dep. 2026, R., n.m.).Ed i dubbi che, nel caso in esame, avrebbero imposto al giudice, a pena di manifestaillogicità della motivazione della sentenza impugnata, un approfondimento istruttorio, anchedi tipo meramente documentale, erano posti dalle risultanze di altro accertamento peritale indiverso procedimento penale in cui il ricorrente era risultato non imputabile.Si osserva, a tale riguardo, che, se è senz’altro vero che l’imputabilità deve esserevalutata in relazione al fatto concreto e al tempo in cui è stato commesso il reato, nonpotendosi dunque reputare vincolante l’accertamento effettuato in un diverso procedimento(Sez. 2, n. 13778 del 8/3/2019, Mosca, Rv. 276415), è altrettanto vero che, ai fini delcomplessivo giudizio sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato, possono avererilevanza anche gli accertamenti peritali compiuti in procedimenti diversi, se essi sonoriferibili ad epoca corrispondente ed a fatti eziologicamente omogenei (Sez. 6, n. 27747 del15/09/2020, A., Rv. 279619 - 01).2. Ne consegue che la sentenza impugnata non resiste alle censure che le sono staterivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto.Il giudizio di rinvio si dovrà svolgere davanti alla Corte di appello di Perugia, inosservanza del combinato disposto della norma dell’art. 620, comma 1, lett. c), cod. proc.pen., secondo cui “se è annullata la sentenza di una corte di assise di appello o di una cortedi appello ovvero di una corte di assise o di un tribunale in composizione collegiale, ilgiudizio è rinviato rispettivamente a un'altra sezione della stessa corte o dello stessotribunale o, in mancanza, alla corte o al tribunale più vicini” e dell’art. 175 disp. att. cod. proc.pen., secondo cui “per determinare ai fini del giudizio di rinvio la corte di appello, la corte diassise di appello, la corte di assise o il tribunale più vicino, si tiene conto della distanzachilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, tra i capoluoghi del distretto o,rispettivamente, del circolo o del circondario”.3. In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse legeneralità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, inquanto imposto dalla legge. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.