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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 18 marzo 2024

Cassazione n. 07679/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.739/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, ex lege domiciliato ain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] N.17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella COMM.

TRIB.REG.

MILANO n.3433/2016depositata il 09/06/2016. non essendo stata chiesta la decisione del ricorso nel termine di legge decorrente dalla comunicazione della proposta di definizione accelerata, l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.vigente ratione temporis.

Le spese sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e conddanna la ricorrente a pagare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.148,00 p er compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma,il 18/03/2024 Il co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.739/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, ex lege domiciliato ain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] N.17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella COMM. TRIB.REG. MILANO n.3433/2016depositata il 09/06/2016. non essendo stata chiesta la decisione del ricorso nel termine di legge decorrente dalla comunicazione della proposta di definizione accelerata, l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.vigente ratione temporis. Le spese sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio e conddanna la ricorrente a pagare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.148,00 p er compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 18/03/2024 Il co
Decreto Cassazione n. 07679/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris