CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13844/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2019 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E 1. Con la sentenza di cui in 7..prte di appello di Catania riformava in senso favorevoie qtato limitatamente alla determinazione dell'entità del traltarrient J sanzionatorio la sentenza con - cui il tribunale di Catania, in data 13,6.2u1-1, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia; ione al reato di cui agli artt. 81, cpv.,624, 625, co. 1, n. 2) e n. 7, rubrica ascrittogli. 2. Avverso la sentenza della ccrn territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto er cassazione l'imputato, lamentando, violazione di 'eque e O motivazione, in punto di inadeguata valutazione deiie : da parte della corte territoriale, di dosimetria deiisi pena .1. • ,recato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche cczr. :e di prevalenza, invece che di equivalenza rispetto alle ritenute c., ce:t e aggravanti. 3. Il ricorso va dichiarato nammissirc Hr ::erché fondato su censure di merito e generiche, non sci-utindOT T' sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, nella pedisseciva crune di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese -::rte di merito, con la cui motivazione il ricorrente in reOn Qiita dovendosi, pertanto, le stesse cons derare n0:1 —..7mta apparenti, in quanto omettono di assuivere o joa critica argomentata avverso la sentenza oggetto p/o -irnis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710) 4. Alla dichiarazione di inamrns;biii -L,, - ia condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p. le spese del procedimento e della somma di euro 30 cia cassa delle ammende, tenuto conto deiia circostanza ci :nammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente ch . li't.Lirrio immune da colpa nella deterrn:nd.zic - e delle : ammissibilità (cfr. Corte Costituzione:e, n. dichiara inamrnisstile il ricorso e al pagamento delle spese processuali tremila in favore della cassa delle ammende. Co