CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 09032/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettet~te le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 6 aprile 2023 del Tribunale di Brescia che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod proc. pen., con riguardo: 1) al reato di bancarotta fraudolenta, ai sensi dell'art. 216, primo comma, nn. 1 e 2, e terzo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, commesso il 27 giugno 2000 in Milano, giudicato dalla Corte di appello di Milano con sentenza dell'Il maggio 2012, divenuta definitiva; 2) ai reati di bancarotta fraudolenta aggravata, ai sensi degli artt. 216, primo comma, nn. 1 e 2, 219, secondo comma, e 223, secondo comma, r.d. n. 267 del 1942, commessi il 25 ottobre 1999 e il 14 febbraio 2000 in Genova, giudicati dalla Corte di appello di Genova con sentenza del 9 luglio 2014, divenuta definitiva; 3) ai reati di bancarotta fraudolenta, ai sensi degli artt. 216, primo comma, nn. 1 e 2, e 223 r.d. n. 267 del 1942, commessi il 27 gennaio 2011 in Brescia, giudicati dal Tribunale di Brescia con sentenza del 30 settembre 2014, divenuta definitiva; 4) al reato di omessa dichiarazione, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, commesso il 24 ottobre 2013 in Brescia, giudicato dal Tribunale di Brescia con sentenza del 4 gennaio 2018, divenuta definitiva. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione ha trascurato di analizzare quanto accertato con le sentenze di condanna ed ha rigettato l'istanza in maniera apodittica e generica. In particolare, il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di accertare che le modalità esecutive delle condotte erano state omogenee tra loro, considerando che era emerso che [OSCURATO:SOCIETA] aveva commesso, nell'ambito della gestione delle diverse società, condotte distrattive evidentemente similari, avendo fatto subentrare, prima del fallimento, quale amministratore, la medesima persona ([OSCURATO:PERSONA]) e aveva in più occasioni depositato una falsa denuncia al fine di giustificare la mancata consegna al curatore della documentazione contabile. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione - da una parte - nel motivare il rigetto della richiesta, aveva evidenziato come l'omogeneità dei reati fosse un elemento sintomatico del medesimo disegno criminoso, e - dall'altra parte - nel decidere in ordine alla richiesta subordinata tra i reati sub 1 e 2 e tra i reati sub 3 e 4, dopo aver evidenziato la sussistenza di un secondo elemento sintomatico del medesimo disegno criminoso tra i citati gruppi di reati (la contiguità temporale), avrebbe affermato in maniera illogica che tale ultimo elemento non fosse idoneo - da solo - a determinare l'accoglimento delle istanze subordinate, senza considerare l'accertata omogeneità dei reati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1.1. Il giudice dell'esecuzione ha asserito che vanno presi in considerazione degli indici rivelatori della continuazione (omogeneità delle violazioni e dato temporale) tuttavia lo ha fatto in modo incoerente con riferimento al reato giudicato con sentenza emessa in data 11/05/2012 dalla Corte di appello di Milano e quello giudicato con sentenza del 09/07/2014 della Corte di appello di Genova, atteso che non ha svolto un giudizio concreto in base agli elementi risultanti da dette sentenze di condanna agli atti del fascicolo. Non vengono valutate, infatti, le condotte di distrazione di beni e somme di danaro e l'irregolare tenuta di scritture contabili poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] in modo da non consentire la ricostruzione corretta del patrimonio societario, quale amministratrice della società [OSCURATO:SOCIETA]. alla fine degli anni '90 fino al 2000, e della società "Colonia della salute [OSCURATO:PERSONA] s.r.l." fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA], quindi in epoche in parte sovrapponibili. Si tratta quindi di condotte che non sono state oggetto di specifica valutazione da parte del giudice dell'esecuzione agli effetti del riconoscimento di un programma delittuoso unitario, atteso che, a pag. 3 del provvedimento impugnato, il Tribunale di Brescia si è limitato a evidenziare "la significativa distanza cronologica tra i fatti" con riferimento a i suddetti reati presi in esame. Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene che la motivazione dell'ordinanza con riferimento ai reati sub 1 e 2, cioè al reato di bancarotta fraudolenta giudicato con sentenza emessa in data 11/05/2012 dalla Corte di appello di Milano e a quello di bancarotta fraudolenta, giudicato con sentenza del 09/07/2014 della Corte di appello di Genova, sia incongrua e non rispondente ai fatti di reato risultanti dai capi di imputazione oggetto delle sentenze di condanna. Il ricorso, pertanto, deve essere in questa parte accolto.1.2. Il ricorso, invece, non può trovare accoglimento con riferimento alle ulteriori doglianze sollevate. Il ricorrente, infatti, non si confronta in modo specifico con l'ordinanza impugnata, nella parte in cui il giudice dell'esecuzione ha evidenziato (con affermazione che va presa in esame con riferimento agli ulteriori reati oggetto dell'istanza) che la mera analogia dei titoli di reato non fosse idonea a giustificare l'accoglimento dell'istanza, a fronte dell'ampio arco temporale di commissione dei reati, della differenza delle condizioni di luogo, nonché della diversità delle modalità esecutive delle condotte nelle altre società interessate. In tema di esecuzione, infatti, incombe sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina della continuazione l'onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451). 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare l'ordinanza impugnata, limitatamente ai reati sub 1 e 2, rigettando nel resto il ricorso. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al punto concernente la continuazione tra il reato giudicato con sentenza emessa in data 11/05/2012 dalla Corte di appello di Milano e quello giudicato con sentenza del 09/07/2014 della Corte di appello di Genova con rinvio per nuovo giudizio