Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18733/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], 1'11 luglio 1976; avverso la ordinanza resa il 10 gennaio 2022, dal Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza — indicata in epigrafe — con la quale il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, nel confermare il precedente provvedimento cautelare reso dal giudice per le indagini preliminari, ha rigettato la richiesta di rinvio, formulata dal ricorrente ai sensi del comma 9 bis dell'art. 309 del codice di procedura penale.

2. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 309, comma 9 bis, e 178 lett. c) cod. proc. pen. e dell'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui il tribunale, pur non avendo il potere di sindacare le ragioni dell'istanza, avrebbe rigettato la richiesta di differimento dell'udienza, nonostante la pacifica complessità del procedimento e le oggettive difficoltà dell'indagato di avere contatti con il difensore.

Elementi che, viceversa, avrebbero imposto di accogliere l'istanza e disporre, conseguentemente, il rinvio richiesto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Questa Corte ha avuto già modo di affermare come il rigetto da parte del tribunale del riesame dell'istanza di differimento della data dell'udienza camerale, presentata ai sensi dell'art. 309, comma nono bis, cod. proc. pen., non può essere ritenuto provvedimento impugnabile (Sez. 2, n. 35659 del 27/06/2018, Rv. 273601).

È pur vero, infatti, che secondo il tenore letterale della disposizione il tribunale, nel delibare sull'istanza di differimento, non deve e non può sindacare la qualità delle ragioni addotte, ma deve limitarsi a verificare se, con l'istanza, siano stati, indicati i motivi e se questi siano attinenti ad esigenze di difesa sostanziale e non meramente pretestuosi (cfr Sez. 6, n.13049 del 03/03/2016, Rv.266189; Sez. 3, n. 7403 del 26/11/2019, Rv. 278772).

Ciononostante, la norma non è assistita da alcuna sanzione processuale.

Ed il silenzio normativo, in sé già dirimente, è tanto più significativo se inserito all'interno del contesto dello stesso art. 309 (che invece prevede una pluralità di termini con relative sanzioni processuali) e se si tiene conto che la previsione è stata introdotta da una legge (n. 47 del 16 aprile 2015) che, nel contempo, ha inserito nel medesimo articolo ulteriori nuovi termini (per il deposito della motivazione) con espressa sanzione di inefficacia della misura cautelare (Sez. 6, n. 12556 del 03/03/2016, Rv. 267207).

Né, in concreto, si pone un profilo di contrasto con le esigenze difensive riconosciute che devono essere riconosciute all'indagato nel procedimento del riesame cautelare nella nota sentenza delle Sezioni Unite di questa corte (Sez.

U, n. 11803 del 27/02/2020, Rv. 27849), atteso che l'imputato non ha chiesto di essere sentito su specifici temi attinenti la sua difesa sostanziale, ma si è limitato a chiedere un differimento dell'udienza per mere esigenze organizzative connesse alla mole particolarmente rilevante del materiale probatorio acquisito.

D'altronde, come già ritenuto da questa Corte, la nuova disposizione introdotta con la legge del 2015 non è espressione di un generale principio di adeguamento dei termini alle effettive esigenze di difesa.

Ove così fosse, analoga previsione sarebbe dovuta esserci nell'ipotesi, ben più rilevante, in cui il pubblico ministero depositi nuovo materiale probatorio nel corso di udienza camerale Laddove, invece, in questo caso, non vi è spazio per alcuna specifica richiesta di differimento ai sensi del citato comma 9 bis, essendo ormai decorso il relativo termine di proponibilità (cfr. Sez. 6, n. 12556 del 03/03/2016, Rv. 267207).

Unica eccezione vale per le ipotesi in cui il provvedimento di diniego sia nullo per carenza assoluta di motivazione o presenti una motivazione solo apparente (ibidem).

Ma l'ordinanza impugnata è sorretta da una motivazione analitica e dettagliata che dà conto compiutamente dell'infondatezza e della pretestuosità dei motivi addotti a sostegno dell'istanza di differimento, evidenziando come analoga istanza era stata presentata dall'imputato un mese prima (il 3 dicembre 2021) in vista dell'udienza di riesame fissata in un procedimento che, seppur formalmente diverso, si articolava su imputazioni del tutto sovrapponibili e fondate sui medesimi atti d'indagine, trasmessi al tribunale del riesame fin dal novembre 2021.

Peraltro, nulla sarebbe stato documentato con riferimento alle ipotizzate straordinarie difficoltà riscontrate nei colloqui tra l'indagato (detenuto) ed i suoi difensori, se non nei limiti delle ordinarie difficoltà tecniche che connotano le comunicazioni all'interno degli istituti di pena.

In conclusione, alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve dichiararsi inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, equitativannente determinata, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Ai sensi del comma 1 ter dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., copia del presente provvedimento deve essere comunicato, a cura della Cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario ove è ristretto il detenuto, per l'inserimento nella cartella personale e per gli adempimenti conseguenti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], 1'11 luglio 1976; avverso la ordinanza resa il 10 gennaio 2022, dal Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza — indicata in epigrafe — con la quale il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, nel confermare il precedente provvedimento cautelare reso dal giudice per le indagini preliminari, ha rigettato la richiesta di rinvio, formulata dal ricorrente ai sensi del comma 9 bis dell'art. 309 del codice di procedura penale. 2. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 309, comma 9 bis, e 178 lett. c) cod. proc. pen. e dell'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui il tribunale, pur non avendo il potere di sindacare le ragioni dell'istanza, avrebbe rigettato la richiesta di differimento dell'udienza, nonostante la pacifica complessità del procedimento e le oggettive difficoltà dell'indagato di avere contatti con il difensore. Elementi che, viceversa, avrebbero imposto di accogliere l'istanza e disporre, conseguentemente, il rinvio richiesto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha avuto già modo di affermare come il rigetto da parte del tribunale del riesame dell'istanza di differimento della data dell'udienza camerale, presentata ai sensi dell'art. 309, comma nono bis, cod. proc. pen., non può essere ritenuto provvedimento impugnabile (Sez. 2, n. 35659 del 27/06/2018, Rv. 273601). È pur vero, infatti, che secondo il tenore letterale della disposizione il tribunale, nel delibare sull'istanza di differimento, non deve e non può sindacare la qualità delle ragioni addotte, ma deve limitarsi a verificare se, con l'istanza, siano stati, indicati i motivi e se questi siano attinenti ad esigenze di difesa sostanziale e non meramente pretestuosi (cfr Sez. 6, n.13049 del 03/03/2016, Rv.266189; Sez. 3, n. 7403 del 26/11/2019, Rv. 278772). Ciononostante, la norma non è assistita da alcuna sanzione processuale. Ed il silenzio normativo, in sé già dirimente, è tanto più significativo se inserito all'interno del contesto dello stesso art. 309 (che invece prevede una pluralità di termini con relative sanzioni processuali) e se si tiene conto che la previsione è stata introdotta da una legge (n. 47 del 16 aprile 2015) che, nel contempo, ha inserito nel medesimo articolo ulteriori nuovi termini (per il deposito della motivazione) con espressa sanzione di inefficacia della misura cautelare (Sez. 6, n. 12556 del 03/03/2016, Rv. 267207). Né, in concreto, si pone un profilo di contrasto con le esigenze difensive riconosciute che devono essere riconosciute all'indagato nel procedimento del riesame cautelare nella nota sentenza delle Sezioni Unite di questa corte (Sez. U, n. 11803 del 27/02/2020, Rv. 27849), atteso che l'imputato non ha chiesto di essere sentito su specifici temi attinenti la sua difesa sostanziale, ma si è limitato a chiedere un differimento dell'udienza per mere esigenze organizzative connesse alla mole particolarmente rilevante del materiale probatorio acquisito. D'altronde, come già ritenuto da questa Corte, la nuova disposizione introdotta con la legge del 2015 non è espressione di un generale principio di adeguamento dei termini alle effettive esigenze di difesa. Ove così fosse, analoga previsione sarebbe dovuta esserci nell'ipotesi, ben più rilevante, in cui il pubblico ministero depositi nuovo materiale probatorio nel corso di udienza camerale Laddove, invece, in questo caso, non vi è spazio per alcuna specifica richiesta di differimento ai sensi del citato comma 9 bis, essendo ormai decorso il relativo termine di proponibilità (cfr. Sez. 6, n. 12556 del 03/03/2016, Rv. 267207). Unica eccezione vale per le ipotesi in cui il provvedimento di diniego sia nullo per carenza assoluta di motivazione o presenti una motivazione solo apparente (ibidem). Ma l'ordinanza impugnata è sorretta da una motivazione analitica e dettagliata che dà conto compiutamente dell'infondatezza e della pretestuosità dei motivi addotti a sostegno dell'istanza di differimento, evidenziando come analoga istanza era stata presentata dall'imputato un mese prima (il 3 dicembre 2021) in vista dell'udienza di riesame fissata in un procedimento che, seppur formalmente diverso, si articolava su imputazioni del tutto sovrapponibili e fondate sui medesimi atti d'indagine, trasmessi al tribunale del riesame fin dal novembre 2021. Peraltro, nulla sarebbe stato documentato con riferimento alle ipotizzate straordinarie difficoltà riscontrate nei colloqui tra l'indagato (detenuto) ed i suoi difensori, se non nei limiti delle ordinarie difficoltà tecniche che connotano le comunicazioni all'interno degli istituti di pena. In conclusione, alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve dichiararsi inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, equitativannente determinata, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ai sensi del comma 1 ter dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., copia del presente provvedimento deve essere comunicato, a cura della Cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario ove è ristretto il detenuto, per l'inserimento nella cartella personale e per gli adempimenti conseguenti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura p