CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 07699/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11243-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ed AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE - intimati - avverso la sentenza n. 16861/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 02/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11243/2020 Numero sezionale 2219/2022 [OSCURATO:PERSONA] Numero di raccolta generale 7699/2022Data pubblicazione 09/03/2022 Con atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso una cartella di pagamento per l’importo di € 1.276,10, fondata su ruoli relativi a verbali di infrazione al codice della strada emessi da [OSCURATO:PERSONA]. Nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA] e del concessionario per la riscossione, il Giudice di Pace di Roma, con sentenza n. 14746/2016, accoglieva parzialmente l’opposizione, ritenendo non dovute le maggiorazioni, e compensava le spese. Interponeva appello avverso detta decisione la Scarpellini ed il Tribunale di Roma, con la sentenza impugnata, n. 16861/2019, resa nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA] e nella contumacia dell’agente per la riscossione, accoglieva in parte il gravame, compensando per la metà le spese del doppio grado. Il Tribunale rilevava che uno dei verbali posti a base della cartella impugnata era stato annullato con sentenza passata in giudicato, e riteneva dunque non dovuta la relativa somma. Ravvisava invece la regolare notifica degli altri due verbali posti a base della pretesa sanzionatoria contestata dalla parte appellante. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. In prossimità dell’adunanza camerale la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ dei primi due motivi di ricorso, ACCOGLIMENTO del terzo e decisione nel merito ai sensi di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11243/2020 Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha parzialmente Numero sezionale 2219/2022Numero di raccolta generale 7699/2022 accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la Data pubblicazione 09/03/2022sentenza del Giudice di Pace di Roma, che aveva solo in parte accolto il ricorso proposto dall’odierna ricorrente avverso una cartella esattoriale emessa sulla base di ruoli riferiti a quattro verbali di contravvenzione al codice della strada. Il Tribunale ha ritenuto che uno di detti verbali fosse già stato annullato con sentenza in giudicato, ed ha accolto il corrispondente motivo di appello; ha poi ritenuto validamente notificati gli altri verbali, respingendo il gravame sul punto; ha infine condannato [OSCURATO:PERSONA] ed Equitalia al 50% delle spese del doppio grado. Il ricorso è articolato in tre motivi. Con il primo di essi la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., perché il Tribunale non avrebbe esplicitato le ragioni per le quali aveva ritenuto perfezionata la notificazione di due dei verbali di cui è causa, rispettivamente in data 29 giugno e 31 agosto 2010, con il ritiro degli stessi presso l’ufficio postale, nonostante i vizi del procedimento di notificazione sollevati nel terzo motivo di appello. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse concreto all’impugnazione. Il Tribunale ha ritenuto che la notificazione dei due verbali in esame si fosse perfezionata “con il ritiro presso l’ufficio postale”: circostanza, questa, non smentita dalla ricorrente. Poiché con il ritiro si perfeziona il procedimento di notificazione, nel senso che l’atto viene a conoscenza del destinatario, eventuali vizi relativi alle fasi precedenti del procedimento medesimo risultano irrilevanti, avendo comunque l’atto conseguito il suo scopo. Sul punto, giova ribadire che “L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice …” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28405 del 28/11/2008; Rv. 605612; Cass. Sez. 3,3 di 7 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11243/2020 Ordinanza n. 15355 del 28/06/2010, Rv. 613874; Cass. Numero sezionale 2219/2022Numero di raccolta generale 7699/2022Sez.6-L, Ordinanza n. 2051 del 27/01/2011, Rv. 616029; Cass. Data pubblicazione 09/03/2022Sez. L, Sentenza n. 6749 del 04/05/2012, Rv. 622515). Infatti “... il processo non può essere utilizzato solo in previsione della soluzione in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 27151 del 23/12/2009, Rv.611498). Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, nella prima parte della censura, l’omesso esame delle eccezioni e deduzioni proposte nel giudizio di merito in relazione alla regolarità del procedimento di notificazione dei due verbali di cui al precedente motivo, nonché di un terzo verbale, in quanto consegnato ad un custode non autorizzato al ritiro. Il motivo è inammissibile. Quanto ai primi due verbali, valgono le considerazioni già espresse in occasione della confutazione del primo motivo di ricorso: essi sono stati comunque ritirati presso l’ufficio postale, e dunque la notificazione è andata a buon fine. Peraltro, la stessa ricorrente riconosce (cfr. pag. 8 del ricorso) che uno di detti verbali era stato rifiutato dalla persona abilitata, e per tale ragione depositato presso l’ufficio postale, ove poi è stato pacificamente ritirato dalla destinataria, odierna ricorrente. Ed inoltre nel ricorso si riproduce (cfr. pag. 11) la copia di una cartolina postale di notificazione, prodotta da [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di merito, sulla quale risulta indicato “emesso cad”, ad ulteriore dimostrazione della regolarità del procedimento di notificazione. Nella seconda parte della doglianza, invece, la ricorrente lamenta, con riferimento ad un ulteriore verbale, l’irregolarità della sua notificazione, per esser stato consegnato ad un custode non autorizzato al ritiro della posta indirizzata alla Scarpellini. Anche questa censura è inammissibile, posto che il Tribunale dà atto che la consegna del plico nelle mani del custode al servizio del destinatario risulta attestata dalla relata di notificazione redatta F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11243/2020 dall’ufficiale postale. Sul punto, questa Corte ha affermato che “Numero sezionale 2219/2022Numero di raccolta generale 7699/2022In materia di notificazione eseguita dall’agente postale, la Data pubblicazione 09/03/2022 corrispondente relata fa fede, fino a querela di falso, per le attestazioni che riguardano l’attività svolta e le dichiarazioni ricevute dall’agente postale, sicché la dichiarazione del ricevente (nella specie, di essere «assistente al servizio del destinatario»), secondo l’attestazione posta dall’agente sulla relazione di notificazione, legittima una presunzione semplice di conformità al vero di quanto dichiarato, che spetta al destinatario vincere allegando e provando il contrario” (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 26134 del 19/12/2016, Rv. 642773; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 14865 del 05/09/2012, Rv. 623679; cfr. anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 15798 del 02/07/2010, Rv. 614383 e Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13935 del 13/12/1999, Rv. 532090). La ricorrente non deduce di aver proposto, in via incidentale o principale, querela di falso, né di aver offerto di dimostrare l’inesistenza del rapporto attestato dalla relata di notificazione. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta l’erronea liquidazione, da parte del Tribunale, delle spese del doppio grado in misura inferiore al minimo previsto dal D. M. n. 55 del 2014. La censura è fondata. Per le controversie comprese nello scaglione di valore tra € 1.101 ed € 5.200, infatti, la tariffa di cui al D.M. n. 55 del 2014 prevede, ai valori minimi derivanti dall’applicazione della massima decurtazione ammessa, i seguenti importi: per il giudizio di primo grado, € 113 per la fase di studio, € 120 per quella introduttiva, € 235 per quella di trattazione ed istruttoria ed € 203 per quella decisoria, per un totale di € 671,00; per il giudizio di appello, invece, € 203 per la fase di studio, € 203 per quella introduttiva, € 567 per quella istruttoria o di trattazione ed € 405 per quella decisoria, per un totale di € 1.378,00. Calcolando la metà di detti importi, come ritenuto dal Tribunale si perviene ad € 335,50 per il primo grado e ad € 689,00 per l’appello. Poiché il F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11243/2020 giudice capitolino ha liquidato, rispettivamente, € 132,50 per il primo Numero sezionale 2219/2022Numero di raccolta generale 7699/2022 grado ed € 220 per l’appello, e non occorrendo ulteriori accertamenti Data pubblicazione 09/03/2022 di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con cassazione –solo su questo specifico profilo– della sentenza impugnata e liquidazione delle spese del giudizio di merito nella misura di € 335,50 per il primo grado e di € 689,00 per il gravame”. [OSCURATO:PERSONA] condivide parzialmente la proposta del Relatore, osservando che l’art. 4 del D. M. n. 55 del 2014, nel testo modificato per effetto dell’entrata in vigore del D. M. n. 37 del 2018, prevede la possibilità, per il giudice, di aumentare i parametri medi previsti dalla tariffa dell’80%, ovvero di ridurli del 50%; per la sola fase istruttoria, l’aumento può essere del 100% e la riduzione del 70% (in questo senso, cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31847 del 05/12/2019; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7482 del 15/03/2019; Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 31545 del 03/12/2019; Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 23590 del 31/08/2021; Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 4515 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], tutte non massimate). Ne deriva che l’importo minimo liquidabile, per la fase istruttoria, corrisponde al 30% del parametro indicato dalla tariffa, mentre per le altre fasi corrisponde alla metà di detto valore. Ne consegue che l’importo minimo liquidabile all’odierna ricorrente, per il primo grado di giudizio, è pari ad € 535,50, così determinato: € 112,50 per la fase di studio, € 120 per quella introduttiva, € 100,50 per quella di trattazione ed € 202,50 per quella di decisione. Per il giudizio di appello, invece, l’importo minimo è pari ad € 1.053, così determinato: € 202,50 per la fase di studio, € 202,50 per quella introduttiva, € 243 per quella di trattazione ed € 405 per quella di decisione. Considerando che il Giudice di merito ha compensato per metà le spese del doppio grado, con statuizione non attinta dai motivi del ricorso, vanno riconosciute alla Scarpellini € 268 per il giudizio di primo grado ed € 527 per quello di appello. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11243/2020 Numero sezionale 2219/2022 La memoria depositata dal ricorrente in prossimità dell’adunanza Numero di raccolta generale 7699/2022Data pubblicazione 09/03/2022 camerale non offre argomenti ulteriori, essendo meramente riproduttiva di quanto dedotto nei motivi di ricorso. In definitiva, vanno dichiarati inammissibili il primo e secondo motivo, mentre va accolto in parte il terzo, nei limiti di cui in motivazione. Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con condanna di [OSCURATO:PERSONA] e Agenzia delle Entrate – Riscossione, in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente della metà delle spese del primo grado, per € 268, e della metà di quelle di appello, per € 527. Alla luce dell’accoglimento solo parziale del ricorso, le spese del presente giudizio di legittimità vanno dichiarate irripetibili. PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibili il primo ed il secondo motivo di ricorso, accoglie in parte il terzo e, decidendo la causa nel merito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., condanna [OSCURATO:PERSONA] ed Agenzia delle Entrate – Riscossione, in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente del 50% delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 268,00 e di quelle di appello, che liquida in € 527,00. Dichiara irripetibili le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 25 febbraio 2022. Il Presidente (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d