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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 15 gennaio 2026

Cassazione n. 00813/2026

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA].G. n. 18751/2025 DECRETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – per la cassazione della sentenza del Giudice di Pace di Mondovì, n.143/2025 pubblicata in data 21 luglio 2025; Il presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposta da [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA]; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; rilevato che non è pervenuta adesione alla rinunzia; Numero registro generale 18751/2025 Numero sezionale 68/2026 Numero di raccolta generale 813/2026 Data pubblicazione 15/01/2026 P.Q.M dichiara estinto il giudizio.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 400,00 per compensi + 200,00 per esborsi.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, 14.1.2026 Il Presidente titolare [OSCURATO:PERSONA] registro generale 18751/2025 Numero sezionale 68/2026 Numero di raccolta generale 813/2026 Data pubblicazione 15/01/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA].G. n. 18751/2025 DECRETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – per la cassazione della sentenza del Giudice di Pace di Mondovì, n.143/2025 pubblicata in data 21 luglio 2025; Il presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposta da [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA]; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; rilevato che non è pervenuta adesione alla rinunzia; Numero registro generale 18751/2025 Numero sezionale 68/2026 Numero di raccolta generale 813/2026 Data pubblicazione 15/01/2026 P.Q.M dichiara estinto il giudizio. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 400,00 per compensi + 200,00 per esborsi. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 14.1.2026 Il Presidente titolare [OSCURATO:PERSONA] registro generale 18751/2025 Numero sezionale 68/2026 Numero di raccolta generale 813/2026 Data pubblicazione 15/01/2026
Decreto Cassazione n. 00813/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris