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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 agosto 1955

Cassazione n. 08045/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/08/1955 D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/04/1961 avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Messina, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Amico colpevoli del delitto di furto di energia elettrica ai medesimi ascritto, irrogando le pene indicate in dispositivo. 2 - Propongono ricorso gli imputati, con unico atto ed a mezzo del comune difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta colpevolezza dei prevenuti; - alla dosimetria della pena. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1 - In essi, infatti non si argomentano le censure e, invece, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Nel comune ricorso ci si limita a ricordare i principi di diritto che presiedono alla declaratoria di penale responsabilità ed alla dosimetria della pena senza nulla argomentare in concreto rispetto all'apparato motivazionale offerto nella sentenza impugnata. 2 - All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 16 febbraio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] V

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/08/1955 D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/04/1961 avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Messina, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Amico colpevoli del delitto di furto di energia elettrica ai medesimi ascritto, irrogando le pene indicate in dispositivo. 2 - Propongono ricorso gli imputati, con unico atto ed a mezzo del comune difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta colpevolezza dei prevenuti; - alla dosimetria della pena. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1 - In essi, infatti non si argomentano le censure e, invece, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel comune ricorso ci si limita a ricordare i principi di diritto che presiedono alla declaratoria di penale responsabilità ed alla dosimetria della pena senza nulla argomentare in concreto rispetto all'apparato motivazionale offerto nella sentenza impugnata. 2 - All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] V
Sentenza Cassazione n. 08045/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris