CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 maggio 2025
Cassazione n. 12245/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
8M18D646Q)-ricorrente-controT.R. , rappresentato e difeso dall’avvocatoCIOLA ANTONIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 376/2024depositata il 19/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] A. RUSSO.Con atto di citazione notificato in data 19/03/2019, [...]T.R. ha citato in giudizio V.K. (dante causadegli odierni ricorrenti, deceduto in corso di giudizio) per ottenereOscuramento disposto Numero registro generale 16748/2024Numero sezionale 1490/2025Numero di raccolta generale 12245/2025Data pubblicazione 09/05/2025il riconoscimento della paternità di costui ed il risarcimento danniderivante da comportamenti omissivi dei suoi doveri di padre,avendo in precedenza (2018) ottenuto il disconoscimento dellapaternità del marito di sua madre ( V.V. ).Il Tribunale ha accolto la domanda di riconoscimentopaternità, respingendo quella di risarcimento danni. La sentenzadel Tribunale di Torino veniva impugnata con appello principale dalT.R. , in ordine al negato risarcimento del danno e con appelloincidentale dei ricorrenti odierni sul riconoscimento della paternitàe statuizioni conseguenziali. La Corte d’Appello di Torino harespinto l’appello incidentale e accolto l’appello principale,liquidando il danno.Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso percassazione gli eredi S.J. affidandosi a nove motivi. T.R. siè difeso con controricorso. Entrambe le parti hanno depositatomemorie.MOTIVI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art360 n. 3 c.p.c. la violazione di legge con riferimento in relazioneagli artt. 2727 e 2729 c.c., 115 c.p.c. e 2697 c.c. I ricorrentideducono che ha errato la Corte d’appello a svalutare gli elementiproblematici contrari all’assunta paternità di V.K. Iricorrenti deducono che era impossibile che all'epoca il loro dantecausa avesse avuto rapporti sessuali con la madre del ricorrenteperché quest'ultima era ricoverata in ospedale e il loro dante causanon era più uno dei medici di questo ospedale ma mi viveva in unaltro luogo e che pertanto, l'analisi del DNA, sulla quale i giudici dimerito hanno fondato la loro decisione non è probante. Affermanoche «Per poter costituire prova di paternità l’esame del DNA deveessere riscontrato dalla obiettiva certezza di rapporti sessuali fra lamadre e il preteso padre e non può – da se solo – integrare piena2 di 12Oscuramento disposto Numero registro generale 16748/2024Numero sezionale 1490/2025Numero di raccolta generale 12245/2025Data pubblicazione 09/05/2025prova di paternità allorché detti rapporti sessuali debbano essereesclusi.» I ricorrenti rilevano che l'allele che era stato rinvenutonel corredo biologico del loro dante causa, coincidente con quellodel T.R. potrebbe essere in ipotesi presente anche nel corredobiologico dei genitori legittimi e ciò non è stato mai verificato innessuna sede e non sono state prese in considerazione lealternative scientificamente possibili quale una mutazione genetica.2.- Il motivo è inammissibile.Si tratta di censure di merito, che non possono proporsi inquesta sede, spettando al giudice di merito, nell'esercizio del suopotere discrezionale, la valutazione dell'opportunità di disporreindagini suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire achiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre larinnovazione delle indagini (Cass. 6025/2015). La valutazione delleprove è rimessa al prudente apprezzamento del giudice ed èinammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le proveproposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza diconvincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale20867 del 30/09/2020; Cass. n. 27847 del 12/10/2021)2.1.- Inoltre, specificamente in tema di dichiarazionegiudiziale di paternità naturale, questa Corte ha già affermato ilprincipio, cui il Collegio intende dare continuità, secondo il qualel'ammissione degli accertamenti immuno-ematologici non èsubordinata all'esito della prova storica dell'esistenza di un rapportosessuale tra il presunto padre e la madre, giacché il principio dellalibertà di prova, sancito, in materia, dall'art. 269, comma 2, c.c.,non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di unagerarchia assiologica tra i mezzi istruttori idonei a dimostrare quellapaternità, né, conseguentemente, mediante l'imposizione, algiudice, di una sorta di "ordine cronologico" nella loro ammissione3 di 12Oscuramento disposto Numero registro generale 16748/2024Numero sezionale 1490/2025Numero di raccolta generale 12245/2025Data pubblicazione 09/05/2025ed assunzione, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova parivalore per espressa disposizione di legge, e risolvendosi unadiversa interpretazione in un sostanziale impedimento all'eserciziodel diritto di azione in relazione alla tutela di diritti fondamentali2.2.- I ricorrenti peraltro non tengono conto che l’azionecontro il loro dante causa è stata proposta quando era già passatain giudicato la sentenza di disconoscimento della paternità; per cuinel momento in cui l'odierno controricorrente ha promosso l'azione,era già accertata, con sentenza passata in giudicato, la mancatadiscendenza biologica dal marito della madre per cui non poteva enon si doveva procedere ad (ulteriori) indagini sul corredo biologicodi quest'ultimo. Oltre a ciò, non è mai stato accertato che erano«impossibili», come dedotto dai ricorrenti, i rapporti sessuali tra ildante causa e la madre del controricorrente. La Corte infatti comesi evince dalla pagina 6 della sentenza impugnata, ha affermatoche la consulenza tecnica ha accertato la paternità con unaprobabilità maggiore del 99,99999% e che quindi era irrilevanteammettere prova sui rapporti sessuali tra la donna e S.J. manon che vi sia la prova che questi rapporti sessuali devono esserecon certezza esclusi; in sostanza ha ritenuto superfluo indagare suquesti rapporti, ritenendo sufficiente la consulenza.3.- Infine, la Corte di merito ha ritenuto infondata la tesidella «mutazione genetica» con motivazione esaustiva -con cui laparte non si confronta- e che si esprime in questi termini: « Ladedotta possibilità di mutazione genetica che inficerebbe lagenuinità dell’esame del DNA a causa dell’esposizione a radiazioninon è dimostrata nel suo presupposto e cioè, per l’appunto,l’esposizione a radiazioni. Inoltre non si comprende per qualemotivo la mutazione genetica avrebbe portato il T.R.[...] a possedere nel proprio DNA almeno un allele in comune4 di 12Oscuramento disposto Numero registro generale 16748/2024Numero sezionale 1490/2025Numero di raccolta generale 12245/2025Data pubblicazione 09/05/2025proprio con il dott. S.J. che era stato uno dei medici curantidella madre del T.R. , signora C.G. e con laquale , molto probabilmente, aveva proseguito la frequentazionenell’ambito di una relazione sentimentale non impedita dalladistanza geografica posto che Luogo_2 è un comunepiemontese vicino a Torino, luogo di residenza in allora dellasignora C.G. , e non lontanissimo da Lg_1 (comune sito inPiemonte)».Si tratta di accertamenti in fatto che non possono in questasede essere rimessi in discussione.4.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ex art 360 n.3 c.p.c. la violazione di legge con riferimento in relazione agli artt.244 e 2964 c.c., 11 primo comma preleggi, art. 18 del D.lgs.28/12/2013 n.154. I ricorrenti deducono che la sentenzaimpugnata non poteva ritenere priva di significato la intervenutadecadenza del T.R. dalla proposizione delle azioni di cui potesseessere titolare a sensi art. 244 cod. civ., quale vigente nel 1978, invirtù di norma non retroattiva entrata in vigore nel 2013.Ritengono i ricorrenti che l’intervenuta decadenza della azione didisconoscimento della paternità a sensi dell’art. 244 c.c.,formulazione vigente al momento del raggiungimento dellamaggiore età da parte del T.R. , non potesse ritenersi priva diconseguenze con riferimento alla azione promossa, contro l S.J.5.- Il motivo è inammissibile.La sentenza di disconoscimento della paternità legittima (il maritodella madre) è passata in giudicato e non può essere oggetto direvisione in questa sede: l'oggetto dell'odierno giudizio non è ildisconoscimento (della paternità T.R. ) ma la dichiarazionegiudiziale di paternità (di O.C. ). L'azione per ottenere che siadichiarata giudizialmente la paternità o la maternità èimprescrittibile riguardo al figlio sin dal 1975 (art 270 c.c.)5 di 12Oscuramento disposto Numero registro generale 16748/2024Numero sezionale 1490/2025Numero di raccolta generale 12245/2025Data pubblicazione 09/05/20256.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art.360 n. 3 c.p.c. la violazione di legge con riferimento in relazioneagli artt. 1 e 2 c.c., 24 e 30 Costituzione e 100 c.p.c.. La sentenzaviene censurata laddove ritiene l’indisponibilità dei diritti di agiredell’interessato al fine di accertare la propria paternità. La sentenzaimpugnata, secondo parte ricorrente, è corretta nella parte in cuiha ammesso che l’intervenuta decadenza aveva fatto venir meno ildiritto ad agire per il riconoscimento di paternità, non è altrettantocondivisibile laddove ha ritenuto che, per tale solo fatto, venissemeno la possibilità del T.R. di rinunciare all’ esercizio di diritti,comunque, inerenti alla sua persona. Di conseguenza la sentenzaimpugnata, appare assolutamente viziata, nella parte in cui ritieneirrilevante la rinunzia – nel 2007 – ad azioni civili (cioè di unafacoltà inerente ad un diritto) relative all’ accertamento dellapropria paternità da parte di T.R. .6.1.- Il motivo è connesso al motivo quinto con il quale silamenta ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c. la violazione di legge inrelazione all’ art. 132 c.p.c. e agli artt. 118 disp. att. c.p.c. e e 111Costituzione. La sentenza viene censurata laddove omette diverificare la sovrapponibilità di diritti oggetto di rinunzia scritta aquelli azionati nella presente controversia. I ricorrenti deduconoche la Corte d’appello avrebbe dovuto tenere conto che T.R.aveva presentato, prima ancora di intraprendere la presenteazione, una querela per maltrattamenti nei confronti del loro dantecausa, e che con atto del 12/7/2007 aveva rimesso la predettaquerela. La Corte avrebbe dovuto verificare se nei fatti di cui allaquerela fossero ricompresi, indipendentemente dalla loro valenza edal loro possibile inquadramento penalistici quelli, comunque,oggetto della presente azione di riconoscimento e di quellarisarcitoria. In tal senso si era orientato il giudice di primo grado.Rilevano che, per giustificare la riforma di una sentenza di primo6 di 12Oscuramento disposto Numero registro generale 16748/2024Numero sezionale 1490/2025Numero di raccolta generale 12245/2025Data pubblicazione 09/05/2025grado, la motivazione di quella del giudice di appello doveva essereassolutamente e analiticamente completa ed esaustiva. Lamotivazione è invece esclusivamente apparente e, quindi,completamente assente nonostante la centralità della questioneposta dall’ appellante principale con il primo motivo.7.- I motivi sono entrambi inammissibiliIl T.R. prima ancora di proporre la presente azione avevain effetti presentato una querela nei confronti del dante causa deiricorrenti con la quale lamentava la mancanza di sostegno affettivo,il disinteresse da parte del suo vero padre e l'omesso sostegnoeconomico; a questa querela aveva successivamente rinunciato. IlTribunale aveva respinto le domande risarcitorie propostedall’attore ritenendo che quest’ultimo avesse rinunciato, con ilpredetto atto del 12/7/2007, ad ogni azione civile con atto12.7.2007 confronti di V.K. con riguardo ai fattiesposti all’interno della predetta denuncia-querela.7.1.- La Corte d’appello ha invece interpretato la rinunziafirmata in sede di rimessione della querela in questi termini«rinuncia firmata nel 2007 dal T.R. nel momento in cui harimesso la querela con affermazioni del seguente tenore ”dichiara( T.R. ) altresì di rinunciare a qualsiasi azionecivile nei confronti del signor V.K. con riguardo ai fattiesposti all’interno della predetta denuncia querela” non puòcertamente interpretarsi come rinuncia all’azione di dichiarazionegiudiziale di paternità ex art. 269 c.c. né alle consequenziali azionirisarcitorie che dalle stesse traggono il presupposto perchéall’epoca il T.R. non aveva alcun diritto ad esercitare l’azione didichiarazione giudiziale di paternità né i consequenziali dirittirisarcitori. Pertanto la rinuncia alle azioni civili deve essereinterpretata come limitata alle pretese risarcitorie relative ai fattidedotti nella denuncia querela e cioè ai dedotti fatti di7 di 12Oscuramento disposto Numero registro generale 16748/2024Numero sezionale 1490/2025Numero di raccolta generale 12245/2025Data pubblicazione 09/05/2025maltrattamenti costituiti dalla condotta dell’ S.J. che, purriconoscendosi come genitore naturale, ma in realtà nonprocedendo ad alcun formale riconoscimento del figlio naturale,non gli aveva fornito sostegno morale né affettivo e l’avevaumiliato qualificandolo come “l’errore della sua vita” e come “unperditempo , un buono a nulla».7.2.- La motivazione, lungi dall'essere una motivazioneapparente, spiega adeguatamente la ragione per la quale la Cortedi merito ha ritenuto che la rinuncia non si possa estendere a dirittiderivanti da una azione che non è stata promossa non essendoancora stato accertato il fatto costitutivo che si può porre afondamento del diritto al risarcimento. (la paternità)Peraltro, la rinuncia è atto negoziale e pertantol'interpretazione del suo contenuto è riservato al giudice del meritoe non è in questa sede sindacabile.8. - Con il quarto motivo del ricorso si lamenta ai sensidell'art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione di legge in relazione all’ art.2059 c.c. e all’art. 30, primo comma, Costituzione in combinatodisposto con l’art. 11 preleggi. La sentenza viene censurata laddoveritiene irrinunciabili diritti a risarcimento già maturati conriferimento a pretesi illeciti connessi alla paternità. I ricorrentideducono che gli asseriti danni aquiliani, maturati dal 1960 al 2007e legati alla violazione dei doveri conseguenti ad una pretesafiliazione, si erano già – ampiamente - concretizzati. Trattandosi diilleciti aquiliani essi erano immediatamente azionabili dal T.R.(quanto meno dal raggiungimento della maggiore età). Né – controtale tesi – può essere addotta la sopravvenuta disposizione sullaimprescrittibilità delle azioni di riconoscimento della paternitàriguardo al figlio; secondo i ricorrenti appare evidente che gli illecitiasseritamente addebitati all S.J. erano (ove effettivamenteperpetrati) tali indipendentemente dal formale riconoscimento della8 di 12Oscuramento disposto Numero registro generale 16748/2024Numero sezionale 1490/2025Numero di raccolta generale 12245/2025Data pubblicazione 09/05/2025paternità. Il che – al di là di quanto ritenuto dalla sentenzaimpugnata - se avvenuto, avrebbe rappresentato un illecito ex art.30, primo comma, Costituzione. Ne consegue che gli asseriti danniaquiliani, maturati dal 1960 al 2007 e legati alla violazione deidoveri conseguenti ad una pretesa filiazione, si erano giàampiamente concretizzati.9.- Il motivo è infondato.La prescrizione decorre da quando il diritto può essere fattovalere (art 2935 c.c.); il diritto al risarcimento del danno peromesso riconoscimento non può farsi valere se prima non vieneaccertata con sentenza passata in giudicato la paternità. Lagiurisprudenza di questa Corte si è già espressa negli stessi intermini per l’azione di rimborso, affermando che in materia dimantenimento del figlio naturale, il diritto al rimborso "pro quota"delle spese sostenute dalla nascita del figlio, spettante al genitoreche lo ha allevato, non è utilmente azionabile se non dal momentodella sentenza di accertamento della filiazione naturale, checonseguentemente costituisce il "dies a quo" della decorrenza dellaordinaria prescrizione decennale. (Cass. n. 7986 del 04/04/2014).Si è inoltre affermato, ed a questo orientamento il Collegiointende dare continuità, che la prescrizione del diritto alrisarcimento del danno da deprivazione del rapporto genitoriale,conseguente all'illecito, di natura permanente, di abbandonoparentale, decorre solo dalla cessazione della permanenza, che siverifica dal giorno in cui il comportamento abbandonico vienemeno, per effetto di una condotta positiva volta all'adempimentodei doveri morali e materiali di genitore, ovvero dal giorno in cuiquesti dimostri di non essere stato in grado, per causa a lui nonimputabile, di porre fine al comportamento omissivo; al fine diindividuare il "dies a quo" della prescrizione, peraltro, in ragionedella peculiare natura dell'illecito (che provoca nella parte lesa una9 di 12Oscuramento disposto Numero registro generale 16748/2024Numero sezionale 1490/2025Numero di raccolta generale 12245/2025Data pubblicazione 09/05/2025condizione di sofferenza personale e morale idonea a segnarne ilfuturo sviluppo psico-fisico e ad incidere sulla sua capacità dipercepire la situazione abbandonica) è necessario verificare se lavittima della condotta di abbandono genitoriale sia pervenuta aduna reale condizione emotiva di consapevole esercitabilità deldiritto risarcitorio ( Cass. 13 aprile 2023, n. 9930).10.- Con il sesto motivo del ricorso si lamenta e sensi dell'art360 n. 3 c.p.c. la violazione di legge in relazione agli artt. 2043,2059, 253, 244, 252, 2727, 2729, c.c. e 115 c.p.c. La sentenzaviene censurata laddove ha ritenuto la sussistenza di fatticostitutivi di illeciti addebitabili al loro dante causa. I ricorrentideducono che agli atti esistevano le prove che S.J. aveva fattoper il T.R. molto più di quanto l’ ordinamento giuridico gliconsentiva di fare e che comunque, quanto – eventualmente - nonaveva fatto non poteva essergli addebitato ad alcun titolo comeillecito. Era infatti l’ ordinamento giuridico che gli impediva e gliimpedirebbe tuttora di far di più, anche perché egli non erasoggetto né titolato a far emergere l’ antinomia giuridicaconseguente alla doverosità dell’assolvimento dei suoi doveri dipadre e dalla sua impossibilità di fare alcunché per ottenere ilriconoscimento della sua paternità, dal momento che il T.R.risultava figlio del marito della madre.10.1.- Con il settimo motivo del ricorso si lamenta ai sensidell'art 360 n. 3 c.p.c. la violazione di legge in relazione all’art.1227 c.c. e agli artt. 2727 e 2729 stesso codice. I ricorrentideducono che ogni danno poteva essere evitato con tempestivodisconoscimento di paternità promosso da T.R. e che laresponsabilità non può ricadere su S.J. dato che non erapoteva essere legittimato al riconoscimento di paternità neiconfronti di chi risultava figlio di altri.10 di 12Oscuramento disposto Numero registro generale 16748/2024Numero sezionale 1490/2025Numero di raccolta generale 12245/2025Data pubblicazione 09/05/202511.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sonofondati.Deve rilevarsi che effettivamente fino al 2018 T.R. avevalo status giuridico di figlio del marito della madre e quindi nonavrebbe potuto essere riconosciuto dal padre biologico naturale,né costui avrebbe potuto promuovere l’azione di disconoscimento,non essendo soggetto legittimato (art 244 c.c.) e neppureavrebbe potuto chiedere, durante la minore età di T.R. , lanomina di un curatore. Questo è un profilo che la Corte d'appellonon tiene in considerazione, liquidando il danno da mancatoriconoscimento e da mancato mantenimento senza considerareche S.J. non avrebbe potuto riconoscere il figlio prima delpassaggio in giudicato del disconoscimento della paternità, non eralegittimato a promuovere la relativa azione e non avrebbe potutoautonomamente sostituirsi ai genitori legittimi, finché essi eranotali, nell'assolvimento dei relativi compiti atteso che i genitorihanno non solo il dovere ma anche il diritto di prendersi cura deifigli, mantenerli istruirli ed educarli (art 30 Cost.) e che in caso diloro inadeguatezza al ruolo, ove non possano intervenire in viasussidiaria gli ascendenti, è l’ordinamento stesso che attivameccanismi di tutela (affidamento, adozione etc) .12.- Con l'ottavo motivo del ricorso si lamenta la violazione dilegge con riferimento all’ art. 360 n. 3, in relazione agli artt.2947,2935, 2043e 2059 c.c. La sentenza viene censurata laddove non haritenuto maturata la prescrizione dei danni nonostante riconoscache gli asseriti danni decorrevano dalla nascita del T.R. . Ilmotivo è infondato per le ragioni sopra già espresse.13.- Con il nono motivo del ricorso si lamenta la violazione dilegge con riferimento agli artt. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt.752 c.c., 11 Costituzione e 132 c.p.c. I ricorrenti deducono che laCorte d'appello ha dimenticato che eventuali debiti risarcitori11 di 12Oscuramento disposto Numero registro generale 16748/2024Numero sezionale 1490/2025Numero di raccolta generale 12245/2025Data pubblicazione 09/05/2025dell S.J. dovevano essere posti a carico di tutti gli eredi,compreso il T.R. ove riconosciuto figlio.14. Lo scrutinio del motivo resta assorbito, perché in puntodi spettanza del danno e della sua quantificazione la Corte dimerito dovrà procedere ad un nuovo esame in ragionedell’accoglimento dei motivi sesto e settimo.Ne consegue in accoglimento dei motivi sesto e settimo,assorbito il nono e respinti gli altri, la cassazione sul punto dellasentenza impugnata ed il rinvio alla Corte di merito in diversacomposizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle speseanche del giudizio di legittimità P.Q.Maccoglie il sesto e settimo motivo del ricorso, respinti gli altri eassorbito il nono, cassa sul punto della sentenza impugnata erinvia alla Corte di appello di Torino in diversa composizione per unnuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio dilegittimità.In caso di diffusione del presente provvedimento omettere legeneralità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs.196/2003.Così deciso in Roma, il 08/04/2025.Il PresidenteALBERTO GIUSTI12 di 12