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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 10899/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2018 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 14/09/2018, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TERAMO, in data 13/02/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 635 CP (più grave) ed altro.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge quanto alla mancata declaratoria di prescrizione dei fatti commessi a dicembre 2014; - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla omessa applicazione dell'art. 131 bis c. p..

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è manifestamente infondato posto che i delitti commessi a dicembre 2014 si prescrivono a giugno 2022 e quindi in data non ancora decorsa.

Il secondo motivo è tardivamente proposto perché non avanzato in fase di appello ed anche generico poiché non specifica in alcun modo la tenuità del danno che la ricostruzione dei giudici di merito appare invece avere escluso.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 02/03/2022 Il C nsigliere Estensore I [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] i SANTE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2018 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 14/09/2018, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TERAMO, in data 13/02/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 635 CP (più grave) ed altro. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge quanto alla mancata declaratoria di prescrizione dei fatti commessi a dicembre 2014; - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla omessa applicazione dell'art. 131 bis c. p.. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato posto che i delitti commessi a dicembre 2014 si prescrivono a giugno 2022 e quindi in data non ancora decorsa. Il secondo motivo è tardivamente proposto perché non avanzato in fase di appello ed anche generico poiché non specifica in alcun modo la tenuità del danno che la ricostruzione dei giudici di merito appare invece avere escluso. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il C nsigliere Estensore I [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] i SANTE
Sentenza Cassazione n. 10899/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris